Dal Dl 90/14 semplificazioni in sanità - QdS

Dal Dl 90/14 semplificazioni in sanità

Maria Francesca Fisichella

Dal Dl 90/14 semplificazioni in sanità

venerdì 11 Luglio 2014

Interventi normativi sul ricambio generazionale, sulle scuole di specializzazione e sulle prescrizioni di farmaci. Per più di 14 milioni di malati cronici, la validità delle ricette passa da 60 a 180 giorni

La semplificazione delle prescrizioni di farmaci per i malati cronici è uno dei principali punti per la sanità voluti dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e recepiti nel decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, dal titolo “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. della Repubblica italiana, come riportato all’art. 57 del suddetto decreto. Secondo il ministro Lorenzin: “E’ stato fatto un importante passo in avanti nel segno della semplificazione, dell’appropriatezza e delle regole a vantaggio di cittadini ed operatori sanitari”.
In particolare, con il D.L. 90/2014 sono state introdotte nuove norme sugli argomenti relativi agli articoli 1, 15, 26 e 27 del decreto. Si tratta, oltre alla già citata semplificazione delle prescrizioni di farmaci per i malati cronici, delle disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni; delle disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica ed ancora delle disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria.

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Viene prevista la possibilità di mandare in pensione i dirigenti medici responsabili di struttura complessa al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, fatte salve le disposizioni del Decreto “Salva Italia” per quanti maturano i requisiti del pensionamento a decorrere dal primo gennaio 2012. Si legge, infatti, nell’art.: “Le disposizioni (…) si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni (…) inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012”.

Art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)
Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall’anno accademico 2014-2015. Si autorizza un incremento di sei milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. Ed inoltre, si stabilisce nell’articolo che l’importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011) viene quantificato per l’aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.
E di seguito a quest’ultima precisazione si legge che “le corrispondenti entrate, (…) sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.”

Art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)
Per più di 14 milioni di malati cronici, che rappresentano il 24 per cento degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, si delineano grandi novità. La validità delle ricette, infatti, passa infatti da 60 a 180 giorni. Inoltre, sempre per le patologie croniche, il medico può prescrivere medicinali fino a sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
Così si legge nell’articolo: “nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata (…) per le patologie croniche (…) il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purchè già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia". 

 
Art. 27, dai fondi assicurativi per i medici alle novità per aprire strutture sanitarie fino ai nuovi numeri del Css
Tre, invece, sono i punti evidenziati nell’articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria), ossia l’assicurazione per i medici, le procedure per l’apertura di strutture sanitarie e il numero dei componenti del Consiglio superiore di sanità.
Facendo riferimento alla costituzione di fondi assicurativi prevista dalla legge Balduzzi, si specifica che la copertura assicurativa vale nei limiti delle risorse del fondo. Sarà poi il soggetto gestore a stabilire le misure di contribuzione per la costituzione del fondo e non la contrattazione collettiva.
Nel medesimo articolo si legge pure che sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di strutture sanitarie, eliminando il parere regionale relativo alla verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario. Si abroga così il comma 3 dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni. Lì si leggeva che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie il comune acquisisce (…) la verifica di compatibilità da parte delle regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale (…).”
Ed infine, si stabilisce che i componenti del Consiglio superiore di sanità si riducono da quaranta a trenta e al trentesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto legge i componenti in carica del Css decadranno automaticamente, per poi essere ricostituiti, sempre in quella data, in numero ridotto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017