Certificazione energetica, nessun obbligo per gli atti non traslativi - QdS

Certificazione energetica, nessun obbligo per gli atti non traslativi

Bartolomeo Buscema

Certificazione energetica, nessun obbligo per gli atti non traslativi

mercoledì 16 Luglio 2014

Studio del Consiglio nazionale del notariato riassume la situazione della legislazione in materia. Dal comodato d’uso alla divisione, i maggiori punti esemplificativi dell’esenzione

CATANIA – L’attestato di prestazione energetica non richiesto per gli atti senza “effetti traslativi”, per cui i relativi immobili non sono soggetti né all’obbligo di dotazione, di allegazione, di consegna, d’informativa, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 192/2005, riscritti dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013 n. 90.
Si apprende leggendo lo studio “La disciplina nazionale della certificazione energetica – Guida operativa 2014”, redatto dal Consiglio nazionale del notariato. Lo studio riassume l’attuale situazione della legislazione nazionale in materia di certificazione energetica, e tiene anche conto dell’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 2014 n. 9.
Nel documento, il Consiglio nazionale del notariato definisce e chiarisce che gli atti senza “effetti traslativi”, ai quali non si applica la disciplina in materia di certificazione energetica, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) Fondo patrimoniale (senza trasferimento d’immobili).
Si tratta di convenzione matrimoniale comportante la costituzione di un vincolo di destinazione (a far fronte ai bisogni della famiglia) e come tale non è riconducibile alla categoria degli atti traslativi.
b) Comodato d’uso.
Il comodato d’uso è un contratto in cui una parte (comodatario) prende in consegna un bene mobile o immobile per un determinato periodo assumendosi il compito di riconsegnarlo al proprietario (comodante) alla scadenza. La materia è disciplinata nel Codice civile dagli articoli 1803-1812. La parte che riceve il bene, il comodatario, può servirsene per un tempo e per un uso determinato. Generalmente il comodato d’uso è a titolo gratuito. È in definitiva un contratto privo di effetti "traslativi".
c) Trust (autodichiarato).
Si tratta di atto privo di effetti "traslativi", in quanto è lo stesso disponente a svolgere le funzioni di trustee; con tale negozio viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo a un immobile, determinandone la “segregazione”, senza che si determini un qualsiasi trasferimento che possa determinare l’applicazione della normativa in materia di certificazione energetica. Ovviamente detta normativa tornerà applicabile nella fase successiva del trasferimento dal trustee ai beneficiari finali in attuazione degli scopi del trust.
d) Vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c.
È atto privo di effetti "traslativi", con il quale viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo a un immobile, determinandone la “segregazione” (cosicché detto immobile potrà costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione).
e) Divisione.
È da escludere l’applicabilità della disciplina in materia di certificazione energetica per le divisioni, data la natura dichiarativa e non costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti). Si ritiene che questa conclusione debba valere per qualsiasi atto di divisione e quindi anche: per la divisione di masse plurime (qualificata alla stregua di una permuta solo ai fini fiscali); per la divisione con conguagli (non necessariamente nei limiti del 5%, trattandosi anche in questo caso di limitazione posta per finalità esclusivamente fiscali); deve trattarsi, peraltro, di veri e propri conguagli, con funzione riequilibratrice dei diversi valori assegnati ai condividenti. Maggior attenzione e cautela s’impone, invece, nel caso di divisioni con conguagli d’importo particolarmente rilevante, si che l’operazione appaia più correttamente qualificabile come divisione parziale (cd. stralcio quota) con collegata cessione di quota (piuttosto che come divisione con conguagli).
f) Identificazione catastale.
Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria degli atti traslativi a titolo oneroso.
g) Costituzione d’ipoteche.
L’ipoteca ha funzione solo di garanzia e l’eventuale trasferimento a terzi della proprietà non è legato alla volontà delle parti ma a un’azione giudiziaria di esecuzione.
h) Costituzione di servitù (e relative rinunce).
Deve ritenersi esclusa l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica nel caso di atto costitutivo di servitù, non trattandosi di atto a effetti traslativi, comportante "sollecitazione del mercato immobiliare". Con la servitù, infatti, è imposto un "peso" a carico di un immobile a servizio di altro immobile. Manca, invece, l’immissione nel mercato di un immobile, a fronte del quale deve essere garantito il diritto dell’acquirente a una completa informazione dello "status energetico" dell’edificio.
i) Fusione e scissione societaria.
Deve essere escluso l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica nel caso della fusione e della scissione, pur alla presenza di edifici nel patrimonio dell’incorporata o nel patrimonio destinato alla beneficiaria. La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione e scissione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative degli enti societari, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
l) Trasformazioni societarie.
Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono alla disciplina dell’organizzazione e della struttura societaria, e non hanno assolutamente effetti traslativi (qualche dubbio potrebbe sussistere con riguardo alla trasformazione eterogenea da/in comunione di azienda; tuttavia se si accede alla tesi prevalente, che riconosce anche a quest’operazione la natura di trasformazione vera e propria, deve ritenersi escluso, anche per questa fattispecie, l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica).
m) Cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie d’immobili. In questo caso l’atto traslativo ha per oggetto le azioni, le quote o le partecipazioni societarie e non gli immobili (beni di "secondo grado").

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