Si tratta di convenzione matrimoniale comportante la costituzione di un vincolo di destinazione (a far fronte ai bisogni della famiglia) e come tale non è riconducibile alla categoria degli atti traslativi.
Il comodato d’uso è un contratto in cui una parte (comodatario) prende in consegna un bene mobile o immobile per un determinato periodo assumendosi il compito di riconsegnarlo al proprietario (comodante) alla scadenza. La materia è disciplinata nel Codice civile dagli articoli 1803-1812. La parte che riceve il bene, il comodatario, può servirsene per un tempo e per un uso determinato. Generalmente il comodato d’uso è a titolo gratuito. È in definitiva un contratto privo di effetti "traslativi".
Si tratta di atto privo di effetti "traslativi", in quanto è lo stesso disponente a svolgere le funzioni di trustee; con tale negozio viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo a un immobile, determinandone la “segregazione”, senza che si determini un qualsiasi trasferimento che possa determinare l’applicazione della normativa in materia di certificazione energetica. Ovviamente detta normativa tornerà applicabile nella fase successiva del trasferimento dal trustee ai beneficiari finali in attuazione degli scopi del trust.
È atto privo di effetti "traslativi", con il quale viene “impresso” un vincolo di destinazione con riguardo a un immobile, determinandone la “segregazione” (cosicché detto immobile potrà costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per lo scopo di destinazione).
È da escludere l’applicabilità della disciplina in materia di certificazione energetica per le divisioni, data la natura dichiarativa e non costitutiva della divisione (secondo la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza prevalenti). Si ritiene che questa conclusione debba valere per qualsiasi atto di divisione e quindi anche: per la divisione di masse plurime (qualificata alla stregua di una permuta solo ai fini fiscali); per la divisione con conguagli (non necessariamente nei limiti del 5%, trattandosi anche in questo caso di limitazione posta per finalità esclusivamente fiscali); deve trattarsi, peraltro, di veri e propri conguagli, con funzione riequilibratrice dei diversi valori assegnati ai condividenti. Maggior attenzione e cautela s’impone, invece, nel caso di divisioni con conguagli d’importo particolarmente rilevante, si che l’operazione appaia più correttamente qualificabile come divisione parziale (cd. stralcio quota) con collegata cessione di quota (piuttosto che come divisione con conguagli).
Atto non riconducibile per le sue finalità alla categoria degli atti traslativi a titolo oneroso.
L’ipoteca ha funzione solo di garanzia e l’eventuale trasferimento a terzi della proprietà non è legato alla volontà delle parti ma a un’azione giudiziaria di esecuzione.
Deve ritenersi esclusa l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica nel caso di atto costitutivo di servitù, non trattandosi di atto a effetti traslativi, comportante "sollecitazione del mercato immobiliare". Con la servitù, infatti, è imposto un "peso" a carico di un immobile a servizio di altro immobile. Manca, invece, l’immissione nel mercato di un immobile, a fronte del quale deve essere garantito il diritto dell’acquirente a una completa informazione dello "status energetico" dell’edificio.
Deve essere escluso l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica nel caso della fusione e della scissione, pur alla presenza di edifici nel patrimonio dell’incorporata o nel patrimonio destinato alla beneficiaria. La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione e scissione, risolvendosi le stesse in vicende meramente evolutive e modificative degli enti societari, che conservano la loro identità, pur in un nuovo assetto organizzativo.
Non vi è alcun dubbio che simili operazioni attengono alla disciplina dell’organizzazione e della struttura societaria, e non hanno assolutamente effetti traslativi (qualche dubbio potrebbe sussistere con riguardo alla trasformazione eterogenea da/in comunione di azienda; tuttavia se si accede alla tesi prevalente, che riconosce anche a quest’operazione la natura di trasformazione vera e propria, deve ritenersi escluso, anche per questa fattispecie, l’applicabilità della normativa in materia di certificazione energetica).