Quando è possibile cumulare l’Ecobonus con altri incentivi - QdS

Quando è possibile cumulare l’Ecobonus con altri incentivi

Bartolomeo Buscema

Quando è possibile cumulare l’Ecobonus con altri incentivi

martedì 22 Luglio 2014

Efficienza energetica, la detrazione fiscale del 65% si può sommare con alcune agevolazioni. Sul sito dell’Enea le risposte alle domande più frequenti: “Verificare la possibilità”

CATANIA – La detrazione fiscale del 65% relativa all’efficienza energetica si può sommare ad alcune agevolazioni locali, ma non con le agevolazioni previste da altre norme statali per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il chiarimento lo leggiamo sul sito dell’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), nella sezione Faq (Frequent asked questions) e precisamente in corrispondenza della domanda numero 35 che riportiamo integralmente .
Domanda: “Ho intenzione di effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica nel mio immobile. Sono a conoscenza che alcuni comuni hanno istituito incentivi specifici per l’installazione di pannelli solari o per la sostituzione di vecchi impianti con caldaie a condensazione. Questi incentivi “locali” sono da ritenersi cumulabili con le detrazioni fiscali del 65%?”
Risposta: “Nel caso d’interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 e fino al 2 gennaio 2013, sulla base dell’art. 6, comma 3 del Dl. 115/2008, le detrazioni fiscali del 55% non sono cumulabili con contributi comunitari, regionali e locali destinati alle medesime finalità (ossia alla riqualificazione energetica degli immobili), eccezion fatta per i certificati bianchi.
Dal combinato disposto del comma 5 dell’Art.28 del D. Lgs. 28 del 2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, dal 3 gennaio 2013, riteniamo che le detrazioni fiscali del 55-65 % siano:
– non cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi;
– compatibili con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni (previa verifica che questi incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali e usufruendo di essi per la parte di spesa eccedente gli incentivi “locali”)”
Ricordiamo che dal 3 gennaio 2013 l’aliquota detrazioni fiscali del 55% è stata aumentata al 65% dalla Legge 90/2013.
Ad ogni modo è necessario verificare prima che i bonus riconosciuti a livello locale prevedano la cumulabilità con l’Ecobonus e che questo sia calcolato sulla parte di spesa residua rimasta a carico del contribuente, cioè sulla somma che non ha beneficiato della detrazione regionale o locale. Diversamente, ha precisato, l’Ecobonus non si può cumulare con gli incentivi previsti da altre disposizioni di legge nazionali per gli stessi interventi di efficientamento energetico degli edifici, come ad esempio il Conto energia e la detrazione fiscale del 50% per i lavori di ristrutturazione degli immobili.
Precisiamo che gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici saranno agevolati con la detrazione fiscale al 65% fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomìni). Nel 2015 la detrazione scenderà al 50% e poi scendere ulteriormente al 36%, com’era in origine.
Possono usufruire del bonus gli interventi di riqualificazione globale sugli edifici esistenti, i lavori sugli involucri degli edifici riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive d’infissi, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale.
Infine, ricordiamo che l’ammontare della detrazione del 65% della spesa sostenuta sarà rimborsato in dieci quote annuali di pari importo.

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