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Affitti: dall’Agenzia delle Entrate una guida alle detrazioni possibili

Serena Giovanna Grasso

Affitti: dall’Agenzia delle Entrate una guida alle detrazioni possibili

martedì 02 Settembre 2014

“Fisco e casa: le locazioni” è la brochure che elenca i requisiti necessari per ottenere i vantaggi. I beneficiari: giovani, soggetti a basso reddito o costretti al trasferimento per lavoro

PALERMO – Ingenti e poco indifferenti sono i costi sopportati dal conduttore di un immobile locato per la corresponsione del canone. Ma forse, non tutti sanno che grazie al possesso di determinati requisiti è possibile beneficiare di importanti detrazioni dal punto di vista fiscale. A questo fine, fondamentale è il contributo informativo che giunge dall’Agenzia delle Entrate mediante il documento “Fisco e casa: le locazioni”, facilmente reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Si distinguono principalmente tre categorie beneficiarie: la fascia di popolazione fino a trent’anni al cui interno è compreso il caso particolare degli studenti universitari, gli inquilini a basso reddito e i dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro.
Procedendo con ordine esaminiamo le detrazioni spettanti ai giovani tra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto. Questi, avendo stipulato il contratto ai sensi della legge n.431 del 9 dicembre 1998, per i primi tre anni avranno diritto a una detrazione pari a 991,60 euro a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati e il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.
Venendo al caso particolare costituito dagli studenti universitari fuori sede, la detrazione spetta nella misura del 19% calcolabile su un importo non superiore ai 2.633 euro. Stavolta le condizioni che devono essere fatte valide per l’ottenimento della detrazione ineriscono l’ubicazione dell’immobile locato: infatti, la casa deve essere situata nello stesso Comune dell’università o in Comuni limitrofi e comunque deve distare almeno 100 chilometri da quello di residenza.
 
La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative; ma è esclusa per i contratti di sublocazione. Inoltre, a partire dal 2012 tali detrazioni sono state estese anche agli studenti italiani iscritti a corsi di laurea presso università nell’ambito dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.
Per quel che riguarda il secondo oggetto della nostra analisi, l’inquilino beneficerà di una detrazione pari a 300 euro se il proprio reddito non supera i 15.493,71 euro, o di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e i 30987,41 euro.
Concludiamo esaminando il terzo punto:  a favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro o di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore ai 15.493,71 euro ma non ai 30.987,41 euro. La detrazione spetta a condizione che il nuovo Comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Un’avvertenza valida per tutti i casi in cui sia richiesta la determinazione del reddito consiste nello specificare che il calcolo dello stesso reddito comprende anche quello dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca.
 


Calcolo imposte riservate al locatore? Ecco le istruzioni pronte all’uso
 
Passando al locatore, esaminiamo le imposte fiscali cui è sottoposto. Innanzitutto, occorre fare una primaria differenza fra la scelta di non far cumulare il canone annuo percepito con gli altri redditi e l’ipotesi contraria. Nel primo caso si opterà per il regime fiscale della cedolare secca. Nel caso avverso il reddito da tassare sarà costituito dal maggiore fra i due seguenti importi: rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata) e canone annuo ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
Infine, aggiungiamo che i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti per morosità dell’inquilino non devono essere dichiarati solo se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In questo caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale.

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