Fondo garanzia mutui prima casa, istruzioni per l’uso - QdS

Fondo garanzia mutui prima casa, istruzioni per l’uso

Serena Giovanna Grasso

Fondo garanzia mutui prima casa, istruzioni per l’uso

martedì 28 Ottobre 2014

In caso di mancato pagamento subentra in Consap e il soggetto sarà debitore verso il Mef. Tutti ne possono usufruire, priorità ai giovani fino a 35 anni e famiglie monogenitoriali

PALERMO – Proprio lo scorso 8 ottobre è stato attivato presso il ministero dell’Economia e delle finanze il Fondo di garanzia mutui “prima casa”, gestito da Consap e istituito dalla Legge di Stabilità 2014.
Ma di cosa si tratta? Il Fondo rappresenta un’agevolazione volta alla concessione di garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, di ammontare non superiore a 250mila euro, per l’acquisto (ovvero l’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica) di immobili non di lusso da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Per quel che riguarda gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica è necessario che questa sia certificabile con l’Attestazione di prestazione energetica (Ape). Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione causa morte.
Per quel che riguarda l’erogazione dei mutui, il Fondo è aperto a tutti, ma la priorità spetta alle giovani coppie sposate o con alle spalle almeno due anni di convivenza in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni; ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori e ai giovani di età inferiore ai 35 anni con contratto di lavoro atipico. Nella compilazione della richiesta di mutuo è necessario specificare il possesso dei requisiti richiesti e delle eventuali priorità. Ad ogni modo, è bene specificare che il possesso dei requisiti non dà la certezza assoluta in merito all’erogazione del mutuo la cui facoltà di decisione spetta in ultima analisi al giudizio della banca.
La garanzia scatta in caso di mancato pagamento anche parziale delle rate del mutuo, quando esso persiste anche dopo l’invio di un sollecito formale da parte della banca al cliente. Dunque, qualora si verifichi la presente situazione, l’istituto di credito chiede al Consap l’intervento del fondo, inviando una serie di informazioni. Il rimborso dovrebbe avvenire entro 30 giorni. Una volta scattato l’intervento del fondo il mutuatario rimane debitore nei confronti del ministero dell’Economia rispetto alle somme pagate dal Fondo alla banca, maggiorate di interessi legali calcolati a decorrere dal giorno di pagamento. Sarà il gestore del Fondo, ossia il Consap, ad avviare le azioni di recupero nei confronti del cliente, anche tramite l’iscrizione al ruolo in cartelle esattoriali. La garanzia del Fondo cessa di produrre qualsiasi effetto qualora i requisiti dichiarati non corrispondessero al vero e se risultasse che di ciò la banca ne era al corrente.
Infine, concludiamo enunciando la raccomandazione formulata dall’associazione dei consumatori Aduc: “Nella scelta dell’istituto di credito è bene verificare quali siano le banche che prevedono ulteriori agevolazioni aggiuntive”. Infatti, vi sono banche che per tutelare i mutuatari in difficoltà prevedono la sospensione del pagamento delle rate del mutuo o altre misure liberamente decise.
 

 
Chi può ottenere la sospensione delle rate e in che modo
 
Rispetto alla sospensione del mutuo ricordiamo che in ogni caso è possibile usufruire di quella prevista dal decreto legge del ministero dell’Economia n.132/2010. Il presente decreto prevede la sospensione delle rate del mutuo per un periodo non superiore ai diciotto mesi. I requisiti necessari per beneficiare dell’agevolazione richiedono una perfetta coincidenza tra il proprietario dell’immobile e l’intestatario del mutuo che non deve avere importo superiore ai 250 mila euro. In più il mutuatario non deve avere Isee superiore ai 30 mila euro e l’immobile oggetto del mutuo deve essere adibito ad abitazione principale. Inoltre, è necessario che il titolare del mutuo si trovi nella temporanea impossibilità di pagare le rate alla scadenza a causa della cessazione del rapporto di lavoro subordinato (a meno che non si tratti di consegna di dimissioni volontarie o licenziamento determinato da giusta causa), o cessazione di rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione con prestazione d’opera continuativa e coordinata o infine per morte o riconoscimento di handicap grave (invalidità civile non inferiore all’80%).

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