Via i condizionatori che deturpano facciata in zona vincolata - QdS

Via i condizionatori che deturpano facciata in zona vincolata

Bartolomeo Buscema

Via i condizionatori che deturpano facciata in zona vincolata

mercoledì 29 Ottobre 2014

Sentenza della Corte di Cassazione condanna condomini alla rimozione degli impianti. Casistica prevista nei comma 2 e 4 dell’art. 1120 del Codice civile

CATANIA – Con la sentenza n. 20985 depositata lo scorso il 6 ottobre, la sezione II civile della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da due cittadini condannati alla rimozione di condizionatori fissati sulla facciata dell’ultimo piano sotto la gronda dell’edificio condominiale e all’integrale ripristino dello stato dei luoghi.
 
Nel caso specifico, i condizionatori sono stati installati a seguito di una sanatoria richiesta dal proprietario dell’immobile che era situato in un’area soggetta a vincoli urbanistici. La Corte suprema ha così ritenuto l’installazione dei condizionatori lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale in accordo al comma 4 dell’art.1120 del Codice civile. Che così recita: “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Così facendo, la Cassazione ha condiviso l’affermazione del primo giudice secondo la quale, dalle fotografie prodotte, era facilmente evincibile la lesione al decoro architettonico dell’edificio derivante dalle dimensioni delle due apparecchiature e dalla loro collocazione quasi "aggrappati" alla gronda del tetto, di cui né rompevano la continuità.
Inoltre, la suprema Corte ha anche tenuto a precisare che “i rapporti tra l’esecutore delle opere e la pubblica autorità investita della tutela urbanistica non possono interferire negativamente sulle posizioni soggettive attribuite agli altri condomini dall’art. 1120 c.c., comma 2, per la preservazione del decoro architettonico dell’edificio”. Ciò vuol dire, sempre secondo la Cassazione, che è irrilevante che il Comune ne abbia autorizzato l’installazione. Infine, i giudici cassazionisti romani hanno tenuto a precisare che “la duplicità della ratio decidendi della sentenza, che sottolinea, da un lato, che i condizionatori erano quasi aggrappati alla gronda del tetto, della quale rompevano la continuità, e, dall’altro, che essi costituivano elementi che, unitamente al rilievo dell’arbitrarietà di un uso della parte più alta della facciata comune, in luogo della parte che delimita la singola unità immobiliare in corrispondenza dei balconi privati, determinavano la violazione dell’art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun proprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso”.

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