Sisma 90, questioni fiscali aperte da 25 anni. La parola alle Sezioni unite della Cassazione - QdS

Sisma 90, questioni fiscali aperte da 25 anni. La parola alle Sezioni unite della Cassazione

Salvatore Forastieri

Sisma 90, questioni fiscali aperte da 25 anni. La parola alle Sezioni unite della Cassazione

venerdì 31 Ottobre 2014

Confusione normativa che continua a impegnare contribuenti, professionisti, Amministrazione finanziaria e giudici. Possibili risvolti costituzionali per violazione del principio di uguaglianza (Suprema Corte ord. n. 17369/14)

PALERMO – Sembra impossibile, eppure è assolutamente vero: dopo quasi 25 anni dal sisma che ha colpito, in data 13 dicembre 1990, molti comuni delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, la questione riguardante l’aspetto fiscale di quel terremoto è ancora in piedi e continua a impegnare contribuenti, professionisti, uffici dell’Amministrazione Finanziaria e Organi giurisdizionali.
E’ un classico caso di confusione normativa italiana, un chiaro esempio di mancanza di coordinamento tra Legislatore e Amministrazione Finanziaria, tra Amministrazione Finanziaria e Organi giurisdizionali e, addirittura, tra Sezioni diverse della Corte di Cassazione.
Una storia che, dopo una decina di anni dall’evento calamitoso, si voleva chiudere in qualunque modo, anche concedendo ai debitori uno sconto più che consistente (pari al 90%), e che, invece, ha generato ulteriori liti e, conseguentemente, altri aggravi di spesa per la Pubblica amministrazione, senza contare la grossa perdita di gettito conseguente all’applicazione della norma agevolativa in parola.

Le ordinanze della Protezione civile
E’ accaduto, infatti che, a seguito del sisma che alla fine del ‘90 ha colpito la Sicilia orientale (Province di Catania Siracusa e Ragusa), la Protezione Civile, con una serie di ordinanze, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, dal 13 dicembre 1990 fino al 30 giugno 1991 (termine, quest’ultimo, poi ulteriormente prorogato al 31 marzo 2008), a favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni colpiti da tale evento calamitoso.
I contribuenti destinatari delle disposizioni agevolative prima cennate sospesero tutti gli adempimenti, compresa l’effettuazione del pagamenti relativi agli anni 1990, 1991 e 1992.
Qualcuno però, magari essendo in condizione di farlo oppure semplicemente per errore, ha pagato.
Di fatto, una quantità enorme di contribuenti della Sicilia orientale ha omesso di versare IVA, imposte dirette e contributi.
C’è da dire, pure, che in quel periodo (anni ‘90) i sistemi di monitoraggio e di controllo dei versamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria non erano ancora molto affinati. Il Legislatore, allora, pensò prima di chiudere la vicenda consentendo il pagamento tardivo senza interessi e sanzioni, ma con una maggiorazione del 15%.

Lo sconto del 90% (L. 289/2002)
Poi, visto l’insuccesso di questa soluzione, anzicchè di chiedere una maggiorazione, decise di consentire uno sconto, prima nella misura del 70% e poi nella misura del 90%, sperando che questa soluzione avesse potuto indurre tutti gli interessati a chiudere la questione con il versamento, notevolmente ridotto.

Le richieste di rimborso
Ma il Legislatore non aveva fatto bene i suoi conti. Dopo la concessione dello sconto, infatti, le controversie anzicchè diminuire sono aumentate vertiginosamente in quanto coloro che avevano pagato (o semplicemente dichiaravano di averlo fatto) hanno avanzato richiesta di rimborso della differenza tra la somma integralmente pagata e quella successivamente dovuta. Alcuni, addirittura, chiesero la restituzione della differenza tra il 30% pagato ed il 10% successivamente dovuto.

L’Amministrazione Finanziaria, però, non ha aderito a questo grosso filone di richieste di rimborso.
Prima sostenne che, trattandosi di una norma (quella che aveva concesso l’abbuono del 90%) contenuta in una norma di condono (la legge 289/2002), nessuna restituzione poteva essere fatta a coloro che non avevano avuto modo (perchè già pagato l’intero) di avvalersene.
Poi, preso atto dell’orientamento prevalente della Corte di Cassazione,  cambiò opinione, ammettendo il rimborso, ma a condizione che non fossero scaduti i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla vigente normativa tributaria.
E da qui partì un ulteriore filone di controversie in quanto l’Amministrazione Finanziaria, pensando di dovere ancorare il termine iniziale della prescrizione e della decadenza alla data dell’effettivo pagamento (per lo più avvenuto negli anni ‘90), rigettò tutte le domande di rimborso.
Ma anche in questo caso la Cassazione, con una giurisprudenza un pò ondivaga, sostenne prevalentemente che il dies a quo dovesse essere ancorato quanto meno alla data di entrata in vigore della legge che ha previsto lo sconto (la legge 289/2002 entrata in vigore il 1/1/2003), escludendo la possibilità di tenere conto della più recente scadenza (31 marzo 2008) determinata dall’ultima proroga.
Ora, però, la Sezione VI della Suprema Corte, con Ordinanza n. 17369 del 30 luglio 2014, ha deciso di affidare alle Sezioni Unite la questione, ritenendo che non attribuire alcun rilievo alle disposizioni normative più recenti (la proroga al 31 marzo 2008) potrebbe penalizzare i contribuenti che avevano regolarmente corrisposto i tributi per gli anni interessati dal beneficio, con conseguenti risvolti anche di natura costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione (vedasi al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2013).
Quindi, non ci resta che aspettare per conoscere questa nuova pagina di questa vecchia storia.
Una vera e propria telenovela che dura da quasi venticinque anni e che, se la Sezioni Unite della Suprema Corte non dovessero metterci la parola fine, avrebbe bisogno di un intervento legislativo, questa volta veramente chiaro e definitivo, per evitare conseguenze paradossali non solo per i contribuenti ma anche per la stessa Pubblica Amministrazione, ancora chiamata a star dietro a versamenti forse omessi una ventina d’anni fà e ad un contenzioso senza fine.

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