Per i rimborsi dei crediti fiscali dilatati i termini del controllo - QdS

Per i rimborsi dei crediti fiscali dilatati i termini del controllo

Salvatore Forastieri

Per i rimborsi dei crediti fiscali dilatati i termini del controllo

giovedì 13 Novembre 2014

È sempre onere del contribuente dimostrarne la legittimità con la documentazione necessaria. Si attende sentenza definitiva della Cassazione rispetto a un Irpeg del 1997

PALERMO – L’Italia, come sappiamo, è la culla del diritto ma, specialmente nel campo fiscale, molto spesso un lungo processo interpretativo rappresenta, purtroppo, un passaggio necessario per conoscere la concreta applicazione della norma nel caso concreto, a scapito della certezza del diritto e della fiducia dei cittadini verso l’apparato tributario in generale.
Uno di questi casi riguarda la presunta perdita del diritto al rimborso di un credito risultante da una dichiarazione (Iva o dei redditi) per la quale l’Amministrazione Finanziaria non è più legittimata ad emettere un avviso di accertamento a causa dello spirare dei termini di decadenza.
è stato oggetto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione il caso di una società che ha presentato, entro i termini di prescrizione, l’istanza di rimborso del credito Irpeg relativo all’anno 1997. L’istanza è stata rigettata dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate non perchè il credito era stato riconosciuto totalmente o parzialmente inesistente, ma solo perchè, secondo l’Ufficio, era venuta meno la possibilità del controllo.
In materia di Iva, poi, capita spesso che, in presenza di un credito emergente da un’annualità già colpita da decadenza ma riportato nelle dichiarazioni successive ed alla fine chiesto a rimborso con una più recente dichiarazione, l’Ufficio si rifiuta di restituire l’imposta pretendendo, quanto meno, di potere controllare l’effettiva esistenza del credito stesso, nonostante sia già trascorso il termine entro il quale è possibile procedere ad una rettifica della dichiarazione. Qualche volta si pretende di effettuare il controllo del credito a distanza di tantissimi anni, magari quando il contribuente ha già eliminato la contabilità per la quale era venuto meno l’obbligo della conservazione.
In materia di Iva si ricorda che l’eventuale rettifica della dichiarazione (anche del credito) deve avvenire con apposito avviso da notificare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il rimborso dell’imposta, poi, deve essere eseguito entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione e l’eventuale garanzia va presentata per un periodo di tre anni ovvero, quando il tempo che manca alla scadenza del termine (di decadenza) previsto per l’emissione dell’ eventuale avviso di rettifica dell’Ufficio fiscale, per un periodo inferiore e, più precisamente, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di pagamento e quello di decadenza.
In pratica, in base a questa disposizione (art.38 bis, 1° comma, del D.P.R. 633/72), anche il Legislatore ha riconosciuto l’inutilità di chiedere la garanzia per un periodo con riguardo al quale l’Amministrazione Finanziaria non è più legittimata a fare il controllo del credito (perchè già consolidato) e, pertanto, impossibilitata a chiedere eventualmente la restituzione delle somme già pagate.
Non va sottaciuto, peraltro, che qualora il credito fosse stato utilizzato in compensazione (verticale, ossia in diminuzione dell’Iva dovuta nel periodo), nessuno avrebbe pensato di controllare ed eventualmente “rettificare” quel credito oltre i termini di decadenza.
Quindi, volendo fare un esempio, per un credito del 2007, emergente dalla dichiarazione presentata nel 2008, il controllo e l’eventuale rettifica doveva avvenire entro il 31 dicembre del 2012. Ne discende che, secondo il filone interpretativo favorevole ai contribuenti, il rimborso si è ormai consolidato in quanto non più controllabile ed il rimborso va fatto senza garanzia in quanto l’azione accertatrice del fisco si è ormai esaurita.
Secondo l’altro filone interpretativo, invece, qualunque sia il momento in cui si chiede il rimborso, è sempre onere del contribuente dimostrare la legittimità del credito e, conseguentemente, legittimo il diritto dell’Ufficio a richiedere la documentazione che ne dimostri la fondatezza.
Nel caso precedentemente citato, portato all’esame della Cassazione,  riguardante la richiesta di restituzione dell’Irpeg del 1997, il rigetto da parte dell’Ufficio dell’istanza di rimborso è stato impugnato in Commissione Tributaria ed i Giudici di merito, sia  in primo che in secondo grado, hanno accolto la tesi del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione ed il Collegio di legittimità, ritenendo esistente un contrasto giurisprudenziale, con ordinanza n. 23529/2014, depositata il 5 novembre 2014, ha ritenuto necessario affidare la questione alle Sezione Unite.
La sentenza definitiva sarà veramente importante perchè dovrebbe chiudere (almeno si spera) l’iter interpretativo delle norme sui rimborsi e su quelle in materia di termine di decadenza, facendoci sapere, finalmente, se è legittimo, per l’Amministrazione Finanziaria, eseguire un controllo oltre i termini ordinari dell’accertamento, solo per il fatto che, al posto di un’imposta da versare, in quell’anno, è scaturita una imposta a credito.

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