Per la verità lo stato di attuazione della delega affidata dal Parlamento al Governo sulla semplificazione fiscale non è assolutamente soddisfacente. mancano solo tre mesi dallo scadere del termine di un anno il quale dovevano essere già predisposti i decreti ed invece siamo solo al numero uno.
Modello 730 precompilato
Spicca, innanzitutto, l’istituzione del modello 730 precompilato che i lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno entro il 15 aprile. Per poterlo "scaricare", i contribuenti dovranno chiedere un apposito Pin all’Agenzia delle Entrate.
La presentazione deve avvenire telematicamente entro il 7 luglio.
Elevato, innanzitutto, a 15.000 Euro (dall’attuale 10 milioni di lire pari ad €. 5.164,57) l’importo massimo del credito che può essere rimborsato dall’Agenzia delle entrate semplicemente presentando la dichiarazione annuale e senza necessità di alcuna garanzia.
Anche per i rimborsi più cospicui, comunque, sono previste significative semplificazioni per i contribuenti.
La garanzia, infatti, tranne che per i contribuenti considerati “a rischio”, può essere sostituita dall’apposizione del “visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dell’organo di controllo della società, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’esistenza di alcune condizioni alle quali il rimborso “semplificato” è subordinato (1- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’annualità precedente; 2-la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività; 3-l’attività non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; 4-nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stesa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate; 5- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Mancando il “visto di conformità” oppure mancando la dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza degli anzidetti requisiti, la garanzia diviene indispensabile.
Non è più necessario presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Non si dovranno più allegare, inoltre, i documenti in originale in quanto sarà consentita la presentazione di copie non autenticate accompagnate, però, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli eredi non dovranno più presentare una dichiarazione di successione integrativa per ottenere il rimborso fiscale spettante al de cuius. Si attende, comunque, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
BONUS ENERGIA (decorrenza 13/12/2014)
Eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i lavori ammessi alla detrazione Irpef 65% per riqualificazione energetica che proseguono per più periodi di imposta.
L’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle entrate della “lettera d’intento”, ossia la volontà dell’esportatore abituale di acquistare “in sospensione d’imposta”, non è più del fornitore, bensì dello stesso acquirente – esportatore abituale. Quest’ultimo, dopo avere ottenuto la ricevuta di presentazione da parte dell’Agenzia, dovrà consegnarla, unitamente alla copia della comunicazione, al suo fornitore (o in Dogana).
Quest’ultimo, prima di fatturare “in sospensione d’imposta”, è tenuto ad accertarsi telematicamente che la comunicazione del suo cliente sia stata trasmessa all’Agenzia delle entrate. In mancanza, in caso di fatturazione senza Iva, è applicabile anche nei suoi confronti la sanzione da uno a due volte l’imposta.
Il fornitore è pure tenuto a riepilogare, nella dichiarazione annuale, tutti i dati delle dichiarazione d’intento ricevute.
Paesi black list (decorrenza 2014)
Diventa 10.000 Euro il limite, annuo, oltre il quale scatta l’obbligo della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate o ricevute nei confronti di soggetti residenti in Paesi compresi nella “Black list. L’obbligo, fin’ora, ha riguardato le operazioni al di sopra dei 500 Euro. La comunicazione va presentata con cadenza annuale.
Operazioni intra Ue inserimento nell’archivio Vies (decorrenza 13/12/2014)
È immediato l’inserimento nell’archivio Vies dei contribuenti che pongono in essere operazioni intracomunitari. Non occorre più aspettare 30 giorni, essendo ora sufficiente la comunicazione da farsi in sede di inizio attività oppure, successivamente, con apposita istanza.
Eliminazione responsabilità solidale negli appalti (decorrenza 13/12/2014)
Eliminata la disposizione che pevedeva la responsabilità solidale, tra appaltatore e sub appaltatore per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il contratto di subappalto.
Società estinte (decorrenza 13/12/2014)
Le società che sono state cancellate dal Registro delle imprese sono perseguibili da fisco nei cinque anni successivi alla cancellazione, ai fini del recupero delle imposte, sanzioni ed interessi a seguito di liquidazione, accertamento, contenzioso e atti della riscossione.
Concetto case abitazioni “prima casa” ai fini Iva (decorrenza 13/12/2014)
Per l’individuazione delle abitazioni per le quali è applicabile l’aliquota Iva del 4% in caso di acquisto della “prima casa”, si applica il sistema già applicato ai fini dell’imposta di registro. Anche ai fini Iva, pertanto, per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata occorrerà che l’immobile sia una abitazione classificata in una delle categorie catastali diverse da A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Nel frattempo, però, con efficacia dal 1° gennaio del 2015, il Governo sta tentando di far passare con la legge di Stabilità altre questioni, pure contenute nella legge delega sulla semplificazione, come quella riguardante l’istituzione di un nuovo regime forfettario per i contribuenti “minimi”, quella della revisione del “ravvedimento operoso” e quella dell’estensioni del regime di “reverse-charge”, finalizzato ad evitare truffe in materia di Iva.