Semplificazione fiscale, continua con il 2015 l’entrata in vigore - QdS

Semplificazione fiscale, continua con il 2015 l’entrata in vigore

Salvatore Forastieri

Semplificazione fiscale, continua con il 2015 l’entrata in vigore

sabato 03 Gennaio 2015

Entro il 15 aprile lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno il modello 730 precompilato. Dei decreti attuativi previsti dalla legge delega n. 23/2014, ce n’è solo uno

È in Gazzetta Ufficiale (n. 277 del 29 novembre 2014) il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, il primo che giunge al traguardo di quelli previsti dall’art. 7 della legge delega sulla semplificazione fiscale n. 23 dell’11 marzo 2014.
Per la verità lo stato di attuazione della delega affidata dal Parlamento al Governo sulla semplificazione fiscale non è assolutamente soddisfacente. mancano solo tre mesi dallo scadere del termine di un anno il quale dovevano essere già predisposti i decreti ed invece siamo solo al numero uno.
Comunque, questo primo decreto delegato è abbastanza importante. Sono molte le semplificazioni che contiene che, sicuramente, contribuiranno al miglioramento dei rapporto fisco-contribuente che, specialmente in questo periodo, con le tantissime scadenze alle quali bisogna ottemperare (specialmente in materia di tributi locali), tende pericolosamente al minimo storico.
Tra le novità contenute in questo primo decreto legislativo ricordiamo quelle più importanti e di maggiore impatto con i cittadini, non mancando di evidenziare che nella maggior parte de casi la decorrenza delle nuove disposizioni è quella del 13 dicembre 2014, ossia il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

Modello 730 precompilato
Spicca, innanzitutto, l’istituzione del modello 730 precompilato che i lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno entro il 15 aprile. Per poterlo "scaricare", i contribuenti dovranno chiedere un apposito Pin all’Agenzia delle Entrate.
La presentazione deve avvenire telematicamente entro il 7 luglio.

Al fine di permettere all’Agenzia delle entrate di venire in possesso di tutte le informazioni riguardanti tutti i contribuenti da inserire in dichiarazione, i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni entro il 7 marzo (pena la sanzione di € 100 per ogni certificazione omessa) e gli enti che erogano mutui, imprese assicuratrici, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari (i dati necessari per la compilazione della dichiarazione) devono trasmettere i dati riguardanti ogni contribuente entro il 28 febbraio.
Nel 2015, anche le farmacie, le Asl e tutti gli altri Enti sanitari saranno tenuti a comunicare al “Sistema Tessera Sanitaria” le informazioni riguardanti le prestazioni erogate ad ogni singolo contribuente. In questo modo, ma solo nel 2016 (annualità d’imposta 2015), il 730 precompilato conterrà anche questi dati la cui mancata acquisizione da parte dell’Agenzia delle entrate, quest’anno, limita moltissimo l’ambito di operatività del provvedimento semplificativo.
Evidentemente la dichiarazione precompilata può essere accettata, oppure modificata dal contribuente prima di essere trasmessa. Nel primo caso l’Amministrazione Finanziaria non fa nessun controllo formale. Nell’altro caso, ossia qualora il contribuente decida di aggiungere o correggere qualche dato, può modificare il 730 ricevuto, direttamente (sempre in via telematica) o tramite il proprio sostituto d’imposta.
Se la correzione avviene, invece, tramite il Caf o un professionista abilitato, il controllo formale è eseguito nei confronti del Caf o del professionista che ha attestato (con visto di conformità) la regolarità della documentazione a supporto dei dati oggetto di integrazione.
Una disposizione, quest’ultima, che ha determinato reazioni tra i professionisti chiamati, peraltro, anche a pagare non solo le sanzioni ma anche l’imposta in caso di rettifica dei dati per i quali è stato rilasciato un visto di conformità “infedele” o comunque attestante dati sbagliati.
 

 
Rimborsi Iva. Novità in materia di garanzie necessarie
Semplificazione delle procedure in materia di rimborso Iva (dal 13/12/14)

Elevato, innanzitutto, a 15.000 Euro (dall’attuale 10 milioni di lire pari ad €. 5.164,57) l’importo massimo del credito che può essere rimborsato dall’Agenzia delle entrate semplicemente presentando la dichiarazione annuale e senza necessità di alcuna garanzia.
Anche per i rimborsi più cospicui, comunque, sono previste significative semplificazioni per i contribuenti.
La garanzia, infatti, tranne che per i contribuenti considerati “a rischio”, può essere sostituita dall’apposizione del “visto di conformità” da parte di un professionista abilitato o dell’organo di controllo della società, unitamente ad una  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti l’esistenza di alcune condizioni alle quali il rimborso “semplificato” è subordinato (1- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto all’annualità precedente; 2-la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività; 3-l’attività non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende; 4-nell’anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stesa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate; 5- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Mancando il “visto di conformità” oppure mancando la dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza degli anzidetti requisiti, la garanzia diviene indispensabile.

 

 
Dichiarazioni e comunicazioni sono state ridotte

Successioni (decorrenza 13/12/2014)
Non è più necessario presentare la dichiarazione di successione quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. Non si dovranno  più allegare, inoltre, i documenti in originale in quanto sarà consentita la presentazione di copie non autenticate accompagnate, però, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Gli eredi non dovranno più presentare una dichiarazione di successione integrativa per ottenere il rimborso fiscale spettante al de cuius. Si attende, comunque, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.

BONUS ENERGIA (decorrenza 13/12/2014)
Eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i lavori ammessi alla detrazione Irpef 65% per riqualificazione energetica  che proseguono per più periodi di imposta.

 


Black list, export e operazioni intra Ue, società estinte e acquisto prima casa

Iva – Acquisti in sospensione d’imposta – Lettere d’intento
L’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle entrate della “lettera d’intento”, ossia la volontà dell’esportatore abituale di acquistare “in sospensione d’imposta”, non è più del fornitore, bensì dello stesso acquirente – esportatore abituale. Quest’ultimo, dopo avere ottenuto la ricevuta di presentazione da parte dell’Agenzia, dovrà consegnarla, unitamente alla copia della comunicazione, al suo fornitore (o in Dogana).
Quest’ultimo, prima di fatturare “in sospensione d’imposta”, è tenuto ad accertarsi telematicamente che la comunicazione del suo cliente sia stata trasmessa all’Agenzia delle entrate. In mancanza, in caso di fatturazione senza Iva, è applicabile anche nei suoi confronti la sanzione da uno a due volte l’imposta.
Il fornitore è pure tenuto  a riepilogare, nella dichiarazione annuale, tutti i dati delle dichiarazione d’intento ricevute.

Paesi black list (decorrenza 2014)
Diventa 10.000 Euro il limite, annuo, oltre il quale scatta l’obbligo della comunicazione telematica  all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate o ricevute nei confronti di soggetti residenti in Paesi compresi nella “Black list. L’obbligo, fin’ora, ha riguardato le operazioni al di sopra dei 500 Euro. La comunicazione va presentata con cadenza annuale.

Operazioni intra Ue inserimento nell’archivio Vies (decorrenza 13/12/2014)
È immediato l’inserimento nell’archivio Vies dei contribuenti che pongono in essere operazioni intracomunitari. Non occorre più aspettare 30 giorni, essendo ora sufficiente la comunicazione da farsi in sede di inizio attività oppure, successivamente, con apposita istanza.

Eliminazione responsabilità solidale negli appalti (decorrenza 13/12/2014)
Eliminata la disposizione che pevedeva la responsabilità solidale, tra appaltatore e sub appaltatore  per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente riguardanti il contratto di subappalto.

Società estinte (decorrenza 13/12/2014)
Le società che sono state cancellate dal Registro delle imprese sono perseguibili da fisco nei cinque anni successivi alla cancellazione, ai fini del recupero delle imposte, sanzioni ed interessi a seguito di liquidazione, accertamento, contenzioso e atti della riscossione.

Concetto case abitazioni “prima casa” ai fini Iva (decorrenza 13/12/2014)
Per l’individuazione delle abitazioni per le quali è applicabile  l’aliquota Iva del 4% in caso di acquisto della “prima casa”, si applica il sistema già applicato ai fini dell’imposta di registro. Anche ai fini Iva, pertanto, per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata occorrerà che l’immobile sia una abitazione classificata in una delle categorie catastali diverse da A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

 

 
I prossimi step. Abuso del diritto e revisione sistema penale
 
Come trapelato dagli ambienti di Palazzo Chigi, il prossimo decreto legislativo sulla semplificazione dovrebbe riguardare altre questioni importantissime come l’”abuso del diritto” la “revisione del sistema penale tributaria” e la “riforma del catasto”.
Nel frattempo, però, con efficacia dal 1° gennaio del 2015, il Governo sta tentando di far passare con la legge di Stabilità altre questioni, pure contenute nella legge delega sulla semplificazione,  come quella riguardante l’istituzione di un nuovo regime forfettario per i contribuenti “minimi”, quella della revisione del “ravvedimento operoso” e quella dell’estensioni del regime di “reverse-charge”, finalizzato ad evitare truffe in materia di Iva.

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