Bollo per auto d’epoca, incassi minori dei danni - QdS

Bollo per auto d’epoca, incassi minori dei danni

redazione

Bollo per auto d’epoca, incassi minori dei danni

giovedì 08 Gennaio 2015

Cosa comporta l’art.1 comma 666 della legge di Stabilità. Esentati i veicoli immatricolati prima del 1985

CATANIA – Le auto di età compresa tra 20 e 30 anni dovrebbero pagare il bollo a tariffa piena! Questo è quanto stabilito dall’art. 1, comma 666, della legge di Stabilità 190/2014, entrata in vigore il primo gennaio 2015, che abroga i commi 2 e 3 dell’art 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342.
Se, infatti, finora erano sufficienti 20 anni di anzianità per considerare un’automobile d’epoca e usufruire dell’esenzione del bollo, adesso i termini di legge attribuiscono tale esenzione soltanto ai veicoli dal compimento dei trent’anni, abolendo in tal modo i benefici fiscali per tutte le auto immatricolate dopo il 1995.
Oggi si parla tanto di tutela dei diritti acquisiti, ma questo sembra non valere per i veicoli già riconosciuti d’epoca, in quanto dotati di Certificazione di storicità rilasciata dall’Asi, Auto-moto club storico italiano, o dalla Fmi, Federazione motociclistica italiani. Un controsenso del legislatore!
Tale abrogazione in realtà porterà pochissime risorse all’Erario e danneggerà piuttosto una categoria di piccole imprese che operano nel settore (artigiani, restauratori, meccanici, carrozzieri ed altri) che pagheranno le conseguenze economiche di tale provvedimento.
Il presidente dell’Automotoclub Storico Italiano, avv. Roberto Loi, ha evidenziato con circolare 11 del 2014 e con note inviate fin dalla fine di ottobre, a chi di dovere la tesi secondo cui “l’erario avrebbe incassato molto meno degli € 78.500.000  preventivati, venendo, i veicoli coinvolti in tale tassazione, o demoliti o venduti all’estero e messo in evidenza, allo stesso modo, le perdite economiche e di posti di lavoro che tale provvedimento avrebbe determinato”. Precisando altresì che  “in Europa solo l’Italia ha una patrimoniale sul motorismo storico, mentre tutti gli altri Paesi applicano tasse solo in caso di circolazione dei veicoli”.
 
Inoltre, poiché tutti gli altri Paesi impongono tasse automobilistiche di gran lunga inferiori di quelle italiane, “sarebbe stato giusto mantenere l’esenzione a vent’anni perché in tale periodo gli italiani pagano molto di più di quanto paghino in venticinque o trent’anni i cittadini europei”.
 


L’esperto: modifiche in vigore dal 2016
 
CATANIA – A seguito dell’approvazione del testo della Legge di Stabilità 2015,l’art. 63 della Legge 342/2000 è stato modificato come segue:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. l veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000  per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto  compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta  provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.
Applicazione della norma
L’abrogazione della norma agevolativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, e ciò alla luce di quanto stabilito nel comma 735 della legge di stabilità.
L’art.3, comma 1, dello statuto del contribuente (L.212/2000), dopo aver sancito l’irretroattività delle disposizioni tributarie, stabilisce che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Si è del parere, che gli effetti tributari dell’abrogazione dei commi 2, 3, entrati in vigore il 1° gennaio 2015, potranno valere dal periodo d’imposta successivo, e cioè dal 2016. Pertanto, nel 2015, le ventenni potranno continuare a scontare  l’imposta di bollo ridotta. è comunque opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Giusy Mammana
dottore commercialista

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