Dall’Anac consulti su appalti pubblici - QdS

Dall’Anac consulti su appalti pubblici

Andrea Carlino

Dall’Anac consulti su appalti pubblici

martedì 10 Febbraio 2015

Regolamento Autorità nazionale anticorruzione del 14 gennaio 2015 sulle modalità operative della funzione di cui alla L. 190/12. Le istanze pervenute all’Autorità vengono valutate dall’Ufficio precontenzioso e affari giuridici

Via libera al nuovo regolamento, realizzato dall’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione) contenente le modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva, in riferimento alla legge 6 novembre 2012 n. 190 e in materia di appalti pubblici. ai sensi dell’art. 3, comma 3 del “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, adottato dall’Autorità nella seduta del 2 settembre 2014.
Con questo provvedimento si fa seguito alla pubblicazione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) in cui l’Anac ha assunto i compiti e le funzioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con il nuovo regolamento, l’Autorità nazionale anticorruzione ha disciplinato l’esercizio dell’attività consultiva nella materia degli appalti pubblici al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché l’attività consultiva volta alla soluzione di questioni interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai relativi decreti attuativi.
Non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento i pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge e gli atti di carattere generale ("determinazioni") su questioni interpretative e applicative ritenute di rilevante interesse per l’Autorità a prescindere dalla formulazione di quesiti da parte di terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche.
Le istanze di parere, inoltrate a qualsiasi titolo all’Autorità, sono di competenza dell’ufficio Precontenzioso e Affari giuridici che valuta ai fini della predisposizione del parere o dell’orientamento le istanze presentate da: pubbliche amministrazioni ed enti di diritto privato in controllo pubblico; soggetti privati destinatari di un provvedimento nell’ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato in controllo pubblico.
L’Autorità, salvo alcuni casi, non istruisce istanze provenienti da soggetti privati; tuttavia, l’istanza sarà oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale esercizio dell’attività di vigilanza. La valutazione della rilevanza delle istanze pervenute all’Autorità ai fini della formulazione di un parere o di un orientamento è compiuta tenendo conto dei seguenti criteri:
1) carattere di novità della tematica oggetto della richiesta;
2) portata generale della questione giuridica sollevata e utilità nell’orientare altri soggetti destinatari della normativa;
3) particolare complessità della disposizione normativa in relazione alla quale è richiesto il parere;
4) rilevanza della questione, quale presupposto per l’esercizio dell’attività di vigilanza;
5) importanza della richiesta sotto il profilo dell’impatto socio-economico;
6) significatività dei profili individuati in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.
L’Autorità nazionale anticorruzione valuta preliminarmente la rilevanza delle istanze pervenute e, con cadenza settimanale, sottopone al Presidente le proposte di formulazione di pareri e orientamenti (ovvero, indicazioni in forma sintetica per la soluzione del quesito rappresentato) e le proposte motivate di archiviazione per la successiva sottoposizione al Consiglio. Qualora ne ricorrano i presupposti, nella proposta motivata di archiviazione l’ufficio propone la trasmissione dell’istanza all’ufficio di vigilanza competente per materia.



I pareri emessi vengono pubblicati sul sito a cura dell’Ufficio comunicazione
 
I pareri e gli orientamenti formulati dall’ufficio sulla base degli indirizzi impartiti dal Presidente sono sottoposti all’approvazione del Consiglio. Il parere può essere reso a cura del dirigente in forma breve nel caso in cui la questione oggetto dell’istanza non richieda approfondimento perché di pacifica interpretazione, tenuto conto dei precedenti dell’Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati condivisi dall’Autorità.
I pareri in forma breve sono comunicati con cadenza settimanale al Presidente. Le archiviazioni delle istanze manifestamente intrasferibili e/o manifestamente irrilevanti sono curate dal dirigente che le comunica al Presidente con cadenza quindicinale, unitamente a copia delle istanze stesse. I pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio sono trasmessi all’ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Autorità. Della pubblicazione viene data comunicazione agli interessati mediante posta elettronica certificata. I soggetti richiedenti potranno chiedere informazioni sull’esito/stato della pratica esclusivamente utilizzando l’indirizzo ufficio.affarigiuridici@anticorruzione.it. La risposta alla richiesta di informazioni sarà fornita decorsi 60 giorni dal ricevimento delle richieste, solo qualora il richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica.

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