Incidenti stradali e risarcimento per responsabili non identificabili - QdS

Incidenti stradali e risarcimento per responsabili non identificabili

Andrea Carlino

Incidenti stradali e risarcimento per responsabili non identificabili

martedì 10 Febbraio 2015

L’obbligatorietà nel caso in cui l’identificazione sia stata impossibile

CATANIA – In caso di sinistro stradale causato da un veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima  Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 13 gennaio 2015, n. 274, Sez. III.
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte di secondo grado, precedentemente, confermando la decisione del giudice di prima istanza, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni azionata dalla ricorrente nei confronti dell’Inail e della impresa designata per conto del Fondo vittime della strada in seguito alle lesioni provocate da un investimento occorso sulle strisce pedonali ad opera di veicolo non identificato.
 
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera, di norma, in casi ben specifici: nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati – operante per i soli danni alle persone; nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati – operante per i soli danni alle persone; nel caso di sinistri causati da veicoli che siano stati oggetto di furto prima del sinistro e il furto sia stato denunciato da almeno 24 ore; in caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “Liquidazione coatta amministrativa”.
Secondo la Cassazione, il giudice, se da un lato ha correttamente affermato che la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l’onere di provare l’incolpevole impossibilità di identificare il responsabile, dall’altro ha poi errato nel ritenere non fornita la prova de qua sul presupposto “che mancava la fuga del veicolo”, ovvero che “ai fini del presente giudizio, occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto”.
Questa affermazione, infatti, specifica la Cassazione, si rivela erronea per due distinti ordini di ragioni: da una parte, perché la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dal dettato normativo; e dall’altra, perché essa non risulta parimenti coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all’ordinamento comunitario. Pertanto bisogna risarcire anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

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