Falso in bilancio, via soglie di non punibilità - QdS

Falso in bilancio, via soglie di non punibilità

redazione

Falso in bilancio, via soglie di non punibilità

mercoledì 04 Marzo 2015

Emendamento del governo all’esame del ministro Elena Boschi

ROMA – È stato trasmesso al ministero per i Rapporti con il Parlamento l’emendamento sul falso in bilancio al ddl anticorruzione. Il testo all’esame del ministro Maria Elena Boschi non prevederebbe più soglie di non punibilità, ma si limiterebbe a distinguere tra società quotate e società non quotate, riducendo la pena per queste ultime da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.
Intanto, il relatore al ddl anti corruzione Nico D’Ascola (Ncd) ha presentato due emendamenti in commissione Giustizia al Senato, dove il ddl è in discussione, che alzano le pene rispettivamente per la corruzione in atti giudiziari e corruzione per induzione. Sotto il primo profilo, le pene passano da 6 a 12 anni (anziché da 4 a 10), mentre la fattispecie aggravata viene punita con un minimo di 6 a un massimo di 14 anni (ora si va dai 5 ai 12 anni). Sul versante, invece, della corruzione per induzione, la pena prevista va da 6 a 10 anni e mezzo (invece che da 4 a 10 anni).
La commissione Giustizia ha fissato per domani, alle 14, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti depositati dal relatore D’Ascola. Lo si è appreso a margine della seduta. Una scadenza che rende dubbia la possibilità che il testo possa approdare in aula entro la settimana, com’era nelle previsioni e nelle intenzioni della maggioranza e del governo.
Due settimane fa l’emendamento del governo prevedeva una doppia soglia legata al fatturato: da 2 a 6 anni al di sopra di un certo volume d’affari e da 1 a 3 anni al di sotto. Volume d’affari che non era mai stato individuato, ma le indiscrezioni parlavano di un limite pari a 600mila euro.
Uno stratagemma per eliminare le criticate soglie di non punibilità, base della riforma votata dal governo Berlusconi nel 2003, che rende non perseguibile il reato di falso in bilancio se “le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento”. Più guadagni, più alta è la tolleranza su falsità e omissioni.
La discriminante diventa la quotazione in Borsa: il reato viene punito da 1 a 5 anni se la società non è una Spa, da 3 a 8 anni se l’azienda è quotata. Un apparente passo in avanti.
Apparente perché inizialmente, per la prima fattispecie del reato (le società non quotate, la stragrande maggioranza), le pene previste erano da 2 a 6 anni. Cosa cambia? La risposta è nell’articolo 266 del codice di procedura penale: “L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni”.

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