Arriva il Garante nazionale dei detenuti - QdS

Arriva il Garante nazionale dei detenuti

Patrizia Penna

Arriva il Garante nazionale dei detenuti

giovedì 09 Aprile 2015

È stato istituito dall’art. 7 del decreto-legge n. 146/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2014. Organo collegiale composto dal presidente e da due membri con incarico di 5 anni improrogabile

ROMA – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 146/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2014 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria).

Struttura e funzioni
Il suddetto articolo descrive in dettaglio struttura e funzioni del Garante nazionale, la cui composizione è collegiale. La durata del mandato del presidente e dei due membri è di cinque anni non prorogabili. “Essi sono scelti – si legge al comma 2 – , tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti al tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari”.

Incompatibilità
I componenti, inoltre, non possono ricoprire cariche istituzionali o incarichi in partiti politici e non hanno diritto ad indennità né ad emolumenti ma soltanto al rimborso delle spese sostenute.
“Alle dipendenze del Garante nazionale – recita il comma 4 – , che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal ministro della Giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

I compiti
Il “cuore” dell’articolo 7 è rappresentato dal comma 5 che descrive le funzioni del Garante nazionale. Quest’ultimo ha il compito di vigilare affinché l’esecuzione della custodia di detenuti, internati e soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, avvenga nel pieno rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, delle leggi dello Stato e dei regolamenti.
Può visitare, senza necessità di autorizzazione, tutte le strutture destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Può, inoltre, prendere visione, previo consenso anche solo verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà personale.

Collaborazione con i garanti territoriali e Relazione annuale a Camera e Senato e ai ministri dell’Interno e della Giustizia
Oltre a promuovere e a favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con le figure istituzionali che hanno competenza in materia, è tenuto a trasmettere annualmente “una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al ministro dell’Interno e al ministro della Giustizia”.

 

 
La Regione, prima a istituire il garante nel ddl di stabilità ne prevede la soppressione
 
Da “pioniera” a “ultima della classe”: può sintetizzarsi così il paradosso della Sicilia che dopo essere stata tra le prime regioni d’Italia a introdurre la figura del Garante dei detenuti con la legge regionale n. 5 del 2005, ha di fatto compiuto un enorme passo indietro lasciando l’ufficio vacante dal lontano agosto 2013, cioè da quando è scaduto il mandato di Salvo Fleres. Da allora, nonostante i numerosi appelli lanciati anche attraverso il nostro quotidiano, non c’è stata da parte del presidente della Regione Crocetta, cui per legge compete la nomina di questa figura, alcuna risposta.
Dopo oltre un anno di silenzio, un lungo anno in cui i detenuti degli istituti penitenziari siciliani sono stati privati di una figura fondamentale, di garanzia e di tutela dei diritti umani, la risposta sembra essere arrivata. Nel testo del Ddl Stabilità, alla voce “Misure di armonizzazione, razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego” si legge che “L’Ufficio del Garante dei diritti dei Detenuti istituito con l’articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, è soppresso. Le funzioni dell’ufficio del Garante dei detenuti sono trasferite al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali”. Il risparmio previsto si aggira intorno ai 76 mila euro.

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