Voluntary disclosure, aspetti politico-sociali - QdS

Voluntary disclosure, aspetti politico-sociali

Antonio Pogliese

Voluntary disclosure, aspetti politico-sociali

venerdì 24 Aprile 2015

Legge 15 dicembre 2014 n. 186 emersione e rientro di capitali detenuti all’estero e ripristino della legalità fiscale. I costi della regolarizzazione e le refluenze con diverse fattispecie di reato

Questo giornale nel numero 55 del 24/03/2015 ha pubblicato diversi articoli che hanno, in modo compiuto, sistematizzato la normativa di cui alla citata Legge ed alla circolare dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento, n.10/E del 13/03/2015.
Per l’informativa generale di tale rilevante provvedimento rimandiamo, quindi, ai citati articoli.
Il termine fissato dalla Legge per avvalersi di tale normativa è il 30.09.2015 e sono state previste da 50 a 70 mila emersioni (nazionali ed internazionali).
A tutti oggi sono state presentate all’Agenzia delle Entrate circa 1000 domande.
Il limitato numero di domande presentate, in parte giustificato (vi sono ancora circa 6 mesi per presentare la domanda salvo proroghe), conferma che la scelta di adesione va ponderata per la complessità della “domanda” e per le valutazioni dei vantaggi, dei relativi costi ed, inoltre, per l’utilizzo alternativo di altri istituti idonei a regolarizzare le inosservanze commesse nel passato all’estero ed in Italia da parte di cittadini italiani.

Voluntary disclosure, ovvero “dichiarazione spontanea”
In estrema sintesi la normativa in esame: in lingua italiana “dichiarazione spontanea” “risponde alla necessità di promuovere l’adozione di una procedura straordinaria, la collaborazione volontaria del contribuente per consentirgli di riparare alle infedeltà dichiarative pregresse e porre le basi per un futuro rapporto col fisco basato sulla reciproca fiducia”.
Il comma 2 dello stesso articolo 1 disciplina un programma di collaborazione volontaria (di seguito, collaborazione volontaria nazionale) finalizzato a consentire a tutti i contribuenti, e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, il ripristino della legalità fiscale (Circolare Agenzia delle entrate 10/5 del 13/03/2015)”.
Quanto precede consente di costruire lo schema degli illeciti fiscali (vedi infografica in pagina) da dichiarare per il ripristino della legalità.
Poiché la normativa in esame prevede l’obbligo dell’assistenza del professionista, nella fase della compilazione della dichiarazione spontanea e per la trasmissione telematica, vanno tenuti presenti anche i rischi che il professionista corre per le ipotesi di concorso nella falsità della dichiarazione oltre gli obblighi della segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007).
Esaurita, quindi, la schematizzazione della normativa in esame ci occupiamo, in questo articolo ed in altri successivi, di alcuni aspetti specifici.

Sul piano politico – sociologico: si tratta di un condono fiscale?
E nell’ipotesi affermativa, si tratta dell’ulteriore condono fiscale?
Gli innumerevoli condoni fiscali dalla riforma tributaria (1971/1972 in poi) ad oggi prevedevano la definizione delle pendenze col versamento forfettizzato in percentuale in base al dichiarato e/o al valore dell’accertamento, in presenza di avvisi di accertamento, con la riduzione degli interessi e delle sanzioni.
Nel caso in ispecie invece i principi del provvedimento in esame consistono nel dichiarare, con la dichiarazione spontanea, i redditi omessi e le altre violazioni ancorchè di natura formale.
Sulla scorta di tali dichiarazioni spontanee l’Agenzia delle Entrate liquida le imposte in base alla normativa vigente all’epoca di competenza.
A fronte di tali dichiarazioni spontanee finalizzate a ripristinare la legalità, il contribuente ha il vantaggio della riduzione delle sanzioni e della non applicazione, nei casi previsti dalla legge, di specifiche sanzioni penali.

Non riduzione dei tributi, ma delle sanzioni
Rispetto ai precedenti provvedimenti di condono e di rientro dei capitali dall’estero il provvedimento in esame non consente la riduzione dei tributi bensì delle sanzioni e l’inapplicabilità di alcune ipotesi di reati tributari.
Ciò chiarito, il Governo e l’Agenzia delle Entrate non qualifica il provvedimento “condono” bensì “dichiarazione spontanea”.
Nella realtà fattuale il provvedimento “condona” una parte delle sanzioni e la non applicazione di alcune sanzioni penali. Ciò sul piano tecnico.

 

 
Valutare la possibilità di avvalersene per evitare conseguenze più gravose
 
L’altra questione è quella che si tratti, o meno, dell’ultimo provvedimento di condono, seppure con la distinzione di cui sopra.
Il mestiere del futurologo non ci appartiene, né tampoco assume rilevanza quanto dichiarato dal ceto politico.
In passato, infatti, non c’è stato condono che non sia accompagnato dall’affermazione che fosse l’ultimo condono.
Per poter prevedere se si tratta dell’ultimo provvedimento di condono bisogna considerare quanto segue.

Accordi bilaterali
Recentemente sono stati firmati gli accordi bilaterali con paesi, già nella black list, (Svizzera, Liechtenstein, Montecarlo, San Marino, Lussemburgo, città del Vaticano, Emirati Arabi, Ecuador, Filippine, Isole Mauritius, Hong Kong, Singapore) per la trasmissione dei dati relativi ai depositi ed alle attività dei cittadini italiani all’estero.
Inoltre ai fini di valutare i poteri di controllo dell’Agenza delle Entrate e degli altri organi inquirenti, è sufficiente tenere presente:

A livello nazionale
L’anagrafe tributaria e la banca dati dello Stato;
L’abolizione del segreto bancario;
Le varie banche dati (Enel, Telecom, ecc, ecc);

La normativa e le segnalazioni ai fini dell’antiriciclaggio;
Il progetto di digitalizzazione nell’immediato per la PA e successivamente per il sistema Italia;
L’ordinamento penale – tributario;
Il sistema sanzionatorio fiscale;
L’istituto del sequestro per equivalente applicato per alcuni reati tributari;
La nuova fattispecie di reato: autoriciclaggio, la modifica del reato “falso in bilancio”.

A livello internazionale
Abolizione del segreto bancario in molti paesi esteri;
Le varie “liste” reperite di varia natura (Falciani, Pessina, Vaduz);
Indagini per il terrorismo internazionale;
Direttiva 2011/16/UE per lo scambio di informazioni;
Art.26 Modello comunicazione OCSE;
Vari accordi bilaterali;
Vari accordi per specifiche categorie reddituali

In relazione a quanto precede è facile desumere che l’Agenzia delle Entrate a breve verrà a conoscenza dei patrimoni dei contribuenti italiani detenuti illegalmente all’estero e delle operazioni finanziarie riconducibili agli stessi del tutto anomale.
In conseguenza le concrete possibilità per tali contribuenti italiani di continuare a “farla franca” si riducono notevolmente.
In questi termini la questione si sposta non tanto nel prevedere che si tratti dell’ultimo provvedimento di condono quanto di valutare concretamente la possibilità di avvalersene per evitare conseguenze più gravose sul piano delle sanzioni pecuniarie nonché l’applicazione delle sanzioni penali nei casi rientranti nei reati tributari previsti dal vigente ordinamento tributario.
In definitiva chi ha qualche “scheletro in qualche cassaforte estera” – più genericamente – “in qualche armadio” anche in Italia deve approfondire, con l’ausilio del proprio consulente aziendale o fiscale, la normativa in esame per operare la scelta più conveniente e razionale possibile sulla base del costo e del rischio sanzionatorio pecuniario e penale.

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