Seguendo lo schema precisato nel nostro citato articolo, ci occupiamo, quindi, della collaborazione volontaria “estera”, soffermandoci su: ambito soggettivo, ambito oggettivo, cause ostative e annualità interessate. Degli altri aspetti ci occuperemo nelle successive puntate, che usciranno ogni venerdì.
Ambito soggettivo
Il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria è possibile in caso di violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi).
Sono pertanto interessati alla procedura i soggetti che, in relazione ai patrimoni che sono collocati al di fuori del territorio nazionale italiano e che sono stati posseduti sia direttamente che indirettamente (ovvero tramite interposta persona), hanno violato una o più delle disposizioni previste in materia di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990 n. 167, convertito dalla Legge 4 agosto 1990 n. 227).
– le persone fisiche residenti in Italia;
– le società semplici e le associazioni artistiche e professionali residenti in Italia;
– gli enti non commerciali (compresi i trust) residenti in Italia, anche se esercenti imprese commerciali o attività professionali o artistiche.
Ambito oggettivo
La procedura di collaborazione volontaria:
• ha come presupposto la violazione degli obblighi di compilazione in materia di “monitoraggio fiscale” entro la data del 30 settembre 2014;
• deve riguardare tutti gli investimenti e le attività (finanziarie e patrimoniale) che sono stati costituiti o detenuti all’estero.
– i conti correnti e depositi esteri;
– le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
– le obbligazioni estere ed i titoli similari;
– i titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti;
– le valute estere da depositi e conti correnti;
– i titoli pubblici italiani emessi all’estero;
– i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
– le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
– i contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato;
– i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
– gli atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni o organizzazioni similari;
– le forme di previdenza gestite da soggetti esteri;
– gli altri strumenti finanziari anche di natura non partecipative;
– i beni immobili;
– i beni mobili registrati (ad esempio: le barche le auto);
– le opere d’arte ed i gioielli;
– gli oggetti di antiquariato;
– gli altri beni patrimoniali.
L’accesso alla procedura di collaborazione volontaria è inibito qualora la violazione sia già stata constatata ovvero, con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali estere, dovessero essere, alternativamente:
• iniziati accessi, ispezioni e verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie nei confronti del contribuente;
• notificati allo stesso avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie (compresi i predetti inviti, questionari e richieste ai sensi degli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
Viceversa, non sono considerate cause ostative:
1) la comunicazione di liquidazione delle imposte che viene inviata dall’Amministrazione finanziaria (in base alla dichiarazione del redditi presentata dai contribuenti) ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73;
2) la comunicazione relativa al controllo formale delle medesime dichiarazioni inviata ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/73 (comprese le richieste, gli inviti e i questionari).
Le annualità interessate
Imposte sui redditi
È possibile regolarizzare tutte le annualità che sono ancora accertabili ai fini fiscali al momento di presentazione della relativa domanda.
A quest’ultimo riguardo si ricorda che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600:
• (in linea generale) il termine di accertamento ordinario è costituito, a pena di decadenza, dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata ;
• (in particolare) è previsto il raddoppio dei sopra citati termini di accertamento ordinari nelle ipotesi di:
a) violazione che comporta un obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (articolo 43, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, cosi come integrato dall’articolo 37, commi 24- 25, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006 n. 248);
b) possesso di attività finanziarie e/o patrimoniali in un paese a fiscalità privilegiata (ex articolo 12, comma 2-bis, D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009 n. 102).
– l’autore della violazione rilasci all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni relative all’investimento stesso in caso di richiesta da parte delle autorità fiscali italiane (allegando una copia controfirmata alla richiesta di disclosure);
– un’analoga autorizzazione (sempre controfirmata e poi trasmessa all’Amministrazione) venga rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a favore di un intermediario estero diverso;
– lo Stato estero in cui erano o restano detenute le attività finanziarie stipuli con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma sulla disclosure.
• l’anno 2010 (in caso di presentazione di una “dichiarazione infedele”);
• l’anno 2009 (in caso di “dichiarazione omessa”);
• l’anno 2006 (in caso di presentazione di una “dichiarazione infedele” e di presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento);
• l’anno 2004 (in caso di “omessa dichiarazione” e di presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento).