Voluntary disclosure possibile fino a dieci anni dalla violazione - QdS

Voluntary disclosure possibile fino a dieci anni dalla violazione

Antonio Pogliese

Voluntary disclosure possibile fino a dieci anni dalla violazione

venerdì 08 Maggio 2015

Approfondimento sulla voluntary disclosure che interessa gli illeciti fiscali internazionali: seconda puntata. Sanabili dal 2009 le attività in paesi “non black list”, dal 2004 quelle in paesi “black list”

Terza puntata sulla Voluntary disclosure, la prima è stata pubblicata il 24 aprile. La seconda, dell’1 maggio, è stata dedicata alla collaborazione volontaria “estera”, in particolare a: ambito soggettivo, ambito oggettivo, cause ostative e annualità interessate. In questa uscita rimaniamo nell’ambito della collaborazione volontaria estera per occuparci di violazioni relative al monitoraggio fiscale e calcolo delle imposte da pagare.
Le violazioni commesse in materia di monitoraggio possono essere sanzionate:

– (in linea generale) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (articolo 20 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472);

– (nello specifico) per gli investimenti che sono posseduti in paesi “black list”: con il raddoppio dei sopra citati termini di accertamento (articolo 12, comma 2- ter, dell’articolo 12 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009 n. 102).

Al riguardo osserviamo che il raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale opera anche nell’ipotesi in cui lo Stato “black list” in cui erano o restano detenute le attività finanziarie stipuli con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni entro il 2 marzo 2015.
L’effetto combinato di queste due disposizioni comporta l’obbligo di considerare aperti tutti i periodi in un arco di dieci anni dalla commissione della violazione.
Pertanto, dato che nella domanda di collaborazione volontaria devono essere fornite le informazioni sulla posizione fiscale del contribuente per tutti i periodi per i quali non sono ancora scaduti i termini per la contestazione delle violazioni del monitoraggio, è necessario fornire (per gli investimenti che sono posseduti in paesi “black list”) informazioni anche in relazione a periodi che sono divenuti irrilevanti dal punto di vista delle imposte dirette perché ormai prescritti. Non è del tutto chiaro se questo effetto sia voluto oppure se si tratta di una semplice svista (la mancata esclusione del raddoppio per i soggetti che si avvalgono della collaborazione).
Sulla base delle sopra citate considerazioni, quindi, la disclosure consente di sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale a partire da:
• l’anno 2009 (quadro RW infedele o omesso nell’anno 2010): per le attività che sono detenute in paesi non black list.
• l’anno 2004 (quadro RW infedele o omesso nell’anno 2005): per le attività che sono detenute in paesi black list.
 

 
L’adesione alla disclosure non sempre comporta l’emersione di maggiori imponibili

Il calcolo analitico delle imposte dovute
Il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria comporta la necessità di versare, senza alcuna riduzione, tutte le imposte che sono dovute dal contribuente con riferimento a tutti i periodi di imposta che sono ancora suscettibili di accertamento al momento di presentazione della domanda di adesione.
In particolare, con riferimento alle modalità di formazione dell’investimento estero, mediante l’avvio del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e fornendo la relativa documentazione di supporto, è possibile dimostrare che:
– i capitali accumulati non sono stati costituiti con redditi sottratti a tassazione;
– i termini per l’accertamento delle imposte non dichiarate sono già prescritti;
– i capitali sono stati acquisiti per cause che non hanno valenza reddituale (ad esempio si tratta di somme pervenute per successione o donazione);
– gli eventuali redditi accertati devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva (aliquote 12,50%, 20%, 27%) anziché ad Irpef con aliquota progressiva.
Da quanto sopra risulta quindi evidente che l’adesione alla disclosure non sempre comporta l’emersione di maggior imponibili. Infatti, nel caso in cui il maggior reddito non dichiarato dovesse essere stato costituito in annualità non più accertabili (oppure nel caso di attività che sono pervenute per successione o donazione), dovranno essere regolarizzate unicamente le violazioni relative al monitoraggio fiscale (ovvero l’omessa compilazione del modulo RW) e l’omessa dichiarazione dei relativi redditi finanziari eventualmente prodotti all’estero. Viceversa, se l’origine delle attività estere dovesse derivare da proventi che sono stati sottratti a tassazione (si pensi al caso di una parte “in nero” del corrispettivo per la cessione di una partecipazione non qualificata), in questo caso sul relativo importo sarà altresì dovuta l’imposta sostitutiva in misura pari al 12,5% o 20%.
Per quanto riguarda le modalità calcolo del rendimento finanziario, in linea generale, fatta salva l’ipotesi di calcolo forfetario dei rendimenti (che vedremo al successivo paragrafo), la normativa prevede la necessità di ricostruire in modo analitico tutti i redditi che, anno per anno, sono derivati dal possesso delle somme all’estero (ad esempio: dividendi, interessi, proventi immobiliari).

Il calcolo forfetario dei rendimenti
È prevista la possibilità, in alternativa al calcolo analitico, di determinare in via forfettaria i rendimenti che sono derivati dalle somme non dichiarate detenute all’estero nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta dovesse essere di importo non superiore a 2.000.000 €.
Questa modalità di calcolo non richiede quindi che le consistenze inizialmente trasferite siano inferiori ai 2 milioni di euro; d’altro canto, consistenze inizialmente inferiori possono impedire il calcolo forfertario se nel corso del tempo l’ammontare delle attvità estere è cresciuto in modo da far superare la soglia dei 2 milioni di euro alla media pluriennale. Inoltre, la cifra limite di 2 milioni potrebbe venire superata una o più volte in corso d’anno, ma questa circostanza è irrilevante: ciò che conta è solo che la consistenza finale media rimanga al di sotto della soglia.
La scelta di tassazione a forfait è opzionale e, in quanto tale, deve essere manifestata espressamente nella domanda di collaborazione volontaria.
L’esercizio dell’opzione consente di tassare a forfait i rendimenti nella misura pari all’1,35% (questa aliquota deriva dall’assoggettamento a tassazione del rendimento presunto – determinato ex lege nella misura pari a 5% – con aliquota pari al 27%). Il calcolo del rendimento presunto con l’aliquota del 5 per cento avviene sulla base delle consistenze finali di ciascun periodo.
La convenienza ad adottare il metodo forfetario è prevalentemente di ordine pratico, visto che elimina l’onere di ricorrere a complesse ricostruzioni delle posizioni reddituali dei contribuenti.
La convenienza economica deve essere invece valutata caso per caso in quanto i redditi determinati in modo analitico potrebbero essere soggetti ad aliquote inferiori (si pensi agli interessi sui titoli di stato).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017