La voluntary disclosure premia la trasparenza - QdS

La voluntary disclosure premia la trasparenza

Antonio Pogliese

La voluntary disclosure premia la trasparenza

venerdì 15 Maggio 2015

Approfondimento sulla collaborazione volontaria che interessa gli illeciti fiscali internazionali: terza puntata. Le percentuali di riduzione delle sanzioni variano nell’ambito della procedura

Quarta puntata sulla Voluntary disclosure, la prima è stata pubblicata il 24 aprile. La seconda, dell’1 maggio, è stata dedicata alla collaborazione volontaria “estera”, in particolare a: ambito soggettivo, ambito oggettivo, cause ostative e annualità interessate. Sempre nell’ambito della collaborazione volontaria estera, ci siamo occupati, lo scorso venerdì 8 maggio, di violazioni relative al monitoraggio fiscale e calcolo delle imposte da pagare. Oggi la pagina è dedicata alle sanzioni. A questa seguiranno ancora altre due puntate sulla collaborazione volontaria estera, quella di venerdì 22 maggio sulla copertura sul piano penale e dai reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Il venerdì successivo, 29 maggio, l’agomento sarà chiuso con un approfondimento su presentazione della dichiarazione, contenuto del modello e della relazione di accompagnamento e sulle responsabilità del dichiarante.
Veniamo, dunque alla riduzione delle sanzioni.
L’adesione alla collaborazione volontaria determina una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative, sia in relazione alla compilazione del modulo RW sia ai fini delle imposte.

La riduzione delle sanzioni relative alla compilazione del modulo RW
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.L. n. 167/1990 (così come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera d, della Legge 6 agosto 2013 n. 97), nell’ipotesi di errata, omessa o incompleta compilazione del modulo RW, è prevista l’applicazione di una sanzione nella seguente misura:
• se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati o Paesi diversi da quelli privilegiati: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
• se gli investimenti e le attività sono detenute in Paesi black list indicati nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001: dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

In applicazione del generale principio del favor rei previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, il regime sanzionatorio sopra illustrato è applicabile anche alle violazioni che sono state commesse nei periodi d’imposta antecedenti l’anno 2013 e non ancora definite alla data del 4 settembre 2013.
Per le violazioni commesse in periodi d’imposta antecedenti l’anno 2008 le sanzioni sono invece previste nella misura compresa tra il 5% e il 25% degli importi non dichiarati.
A fronte della disciplina generale sopra riepilogata, la collaborazione volontaria prevede la possibilità di:
1) ridurre le sopra citate sanzioni alla metà (50%) del minimo: nel caso in cui il contribuente adotti un comportamento “trasparente” ovvero se:
a) le attività estere vengono trasferite in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea oppure in Stati che aderiscono all’Accordo sullo scambio economico incluso nel D.M. 4 settembre 1996 che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (Norvegia e Islanda);
b) le attività erano o sono detenute in Italia o nei predetti Stati;
c) il contribuente rilascia all’intermediario estero l’autorizzazione a trasmettere i dati alle autorità finanziarie italiane (allegando una copia di questa autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, all’istanza di collaborazione volontaria).
2) ridurre le sanzioni alla misura minima ridotta di un quarto (25%): nel caso in cui la regolarizzazione delle attività dovesse essere effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero se il contribuente non dovesse essere “trasparente” (ciò si verifica se le attività detenute in Stati non collaborativi non dovessero essere trasferite in Italia o in uno Stato UE o dello Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni o se non dovesse essere rilasciata l’autorizzazione);
3) beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni mediante l’applicazione degli ordinari strumenti di premialità che sono previsti dall’ordinamento tributario vigente: in caso di definizione agevolata, sarà quindi possibile beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni (previste dall’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997) irrogate nella misura pari a 1/3 dei minimi edittali.
Nell’infografica al centro dell’articolo riepiloghiamo le diverse ipotesi di sanzione possibili in materia di monitoraggio fiscale nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
 


Ecco le riduzioni delle sanzioni che sono previste dalla normativa relativa alle imposte sui redditi
 
In linea generale, occorre preliminarmente ricordare che, a livello sanzionatorio, nei casi di presentazione di una dichiarazione infedele, è prevista l’applicazione di:
a) in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte italiana: una sanzione amministrativa di importo variabile dal 100% al 200% delle imposte dovute, con un minimo di € 258;
b) in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001): una sanzione amministrativa di importo variabile dal 200% al 400% delle imposte dovute (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2009;
c) in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori dIversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato: una sanzione amministrativa dal 133% al 266% delle imposte dovute.
Viceversa, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è prevista l’applicazione di:
– in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte italiana: una sanzione amministrativa di importo variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 258 (se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 258 € a 1.032) (articolo 1 D.Lgs n.471/1997);
– in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001): una sanzione amministrativa di importo variabile dal 240% al 480% delle imposte dovute (articolo 12, comma 2, D.L. n. 78/2009);
– in caso di omessa dichiarazione di redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori diversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato: una sanzione amministrativa di importo variabile dal 160% al 320% delle imposte dovute.
A fronte della normativa di carattere generale sopra illustrata, la collaborazione volontaria prevede la possibilità di:
1) ridurre le sanzioni alla misura minima ridotta a un quarto (25%), per le violazioni commesse in materia di imposte sui redditi, addizionali, Irap e Iva e ritenute (pertanto, nei casi di infedele dichiarazione in cui, come visto sopra, la sanzione minima è pari al 100% delle imposte dovute, ai fini della disclosure la sanzione sarà applicabile nella misura pari al 75%);
2) disapplicare il raddoppio delle sanzioni previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.L. n. 78/2009 (prevista per i reati di “infedele” ed “omessa” dichiarazione) in caso di possesso di attività finanziarie in paesi “Black list”: qualora, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge sulla disclosure, lo Stato estero black list in cui sono detenute le attività sottoscriva un accordo con l’Italia che consenta un effettivo scambio di informazioni (ciò comporta la necessità di attendere 60 giorni successivi all’approvazione della legge sulla voluntary disclosure per verificare l’avvenuta sottoscrizione di questo accordo da parte dello Stato estero);
3) beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni mediante l’applicazione degli ordinari strumenti di premialità che sono previsti dall’ordinamento tributario vigente (pertanto, in caso di definizione agevolata dei processi verbali, sarà possibile beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni irrogate a 1/6 dei minimi edittali).
Nell’infografica riepiloghiamo il diverso livello di sanzione applicabile per regolarizzare le ipotesi di presentazione di una dichiarazione dei redditi infedele o di omessa dichiarazione.

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