Attivazione del Conto termico, come funzionano gli incentivi - QdS

Attivazione del Conto termico, come funzionano gli incentivi

Bartolomeo Buscema

Attivazione del Conto termico, come funzionano gli incentivi

venerdì 15 Maggio 2015

Da giugno 2013 a dicembre 2014 registrate 10 mila richieste, ma c’è ancora poca informazione. Disponibili 900 milioni, in un anno e mezzo la domanda ne ha coperto solo 23

CATANIA – I recenti dati pubblicati dal Gse ci informano che da giugno 2013 a dicembre 2014 ci sono state quasi 10 mila richieste di attivazione per il Conto termico. La stragrande maggioranza delle richieste, pari a 9.658, concerne la modalità di accesso diretto. Le altre due modalità sono quelle a prenotazione e iscrizione ai Registri che per brevità ne tralasciamo la descrizione.
Dai dati resi noti dal Gse apprendiamo che gli incentivi impegnati relativi alle richieste, secondo la modalità di accesso diretto, da erogare per un periodo massimo di cinque anni, ammontano a 23,8 milioni di euro (20,2 milioni di euro per i soggetti privati e 3,6 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche).
Si tratta di cifre molto basse se si pensa che la disponibilità di fondi ammonta a 900 milioni di euro di spesa annua cumulata, di cui 200 milioni per interventi concernenti le amministrazioni pubbliche, e 700 milioni per i privati.
Sono dati che dimostrano che ancora molti potenziali utenti non sono ben informati su tale possibilità d’incentivazione che in molti casi conviene rispetto ad altri contributi. Vale la pena, quindi, di tratteggiarne i punti salienti.
Il Conto termico, disciplinato dal DM 28 dicembre 2012 e aggiornato con alcuni provvedimenti successivi (es. il Dlgs. 102/14 e il D.L. 133/2014 “Sblocca Italia”), rientra tra le misure previste dal Dlgs. 28/11 per favorire il raggiungimento degli obiettivi vincolanti assegnati all’Italia per il 2020 in termini di efficienza energetica e di quota di consumi energetici coperta da fonti rinnovabili.
Gli interventi incentivabili si riferiscono sia all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e installazione schermature solari) sia alla sostituzione d’impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione d’impianti alimentati a fonti rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa, impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).
L’incentivo è erogato sulla base della tipologia d’intervento in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica conseguibile con il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile e/o in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili.
L’incentivo, da richiedere tramite l’utilizzo dell’applicativo informatico Portaltermico attivato dallo stesso Gse, è un contributo alle spese sostenute che è erogato in rate annuali per una durata variabile, compresa tra due e cinque anni, in funzione degli interventi realizzati.
È bene precisare che gli incentivi del Conto termico possono essere riconosciuti esclusivamente agli interventi che non beneficiano di altri incentivi statali, tra cui le detrazioni fiscali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Un aspetto importante del Conto termico riguarda che i soggetti ammessi, sia privati sia pubblici, possono anche avvalersi del supporto di una Esco (Energy Service Company) per la realizzazione degli interventi. In questo caso la Esco è il soggetto responsabile degli interventi e, come tale, riceverà l’incentivo del Conto termico che condividerà con il soggetto ammesso tramite un regolare contratto.
Se il soggetto ammesso è pubblico, il contratto deve essere di “rendimento energetico” e contenere i requisiti minimi previsti nell’allegato 8 al Dlgs. 102/14, mentre se il soggetto ammesso è privato, è necessario un “Servizio energia” in regola con i requisiti del Dlgs. 115/08, così come integrati dall’art. 14 del Dlgs. 102/14.

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