Ristrutturazione e fotovoltaico: la detrazione Irpef è del 50% - QdS

Ristrutturazione e fotovoltaico: la detrazione Irpef è del 50%

Bartolomeo Buscema

Ristrutturazione e fotovoltaico: la detrazione Irpef è del 50%

sabato 16 Maggio 2015

Pagamenti solo attraverso bonifici, in cui emergano causale del versamento e codice fiscale. Fino al 31 dicembre 2015 tetto massimo di 96 mila euro, dal 2016 48 mila

CATANIA – Come noto, fino al 31 dicembre 2015, gli interventi di ristrutturazione di edifici, come pure l’installazione di impianti fotovoltaici sono incentivati con una detrazione Irpef del 50%  con un tetto massimo complessivo  di  96 mila euro per unità immobiliare. Come più volte annunciato, dal primo gennaio 2016 la detrazione fiscale scenderà, come in precedenza, al 36%, con tetto massimo dimezzato cioè pari a 48 mila euro.
Ricordiamo che la somma totale della detrazione Irpef dovrà essere spalmata su dieci rate  annuali di pari importo e che i pagamenti devono essere effettuati con bonifici dai quali emergano la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il versamento.
Per quanto concerne la possibilità di fare più ristrutturazioni sullo stesso immobile, con la recente circolare 17/E/2015,del 24 aprile 2015, recante “Questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dal Coordinamento nazionale dei centri di assistenza fiscale e da altri soggetti”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi ha usufruito della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione può successivamente richiederne un’altra, con tetto massimo di 96 mila euro, sempre per interventi sullo stesso immobile.
Ciò, però, sotto la condizione che la nuova ristrutturazione sia effettivamente un intervento a se stante e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus fiscale. Invece, nel  caso di prosecuzione di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa per i nuovi lavori non sarà 96 mila euro, ma si dovrà tenere conto delle somme già spese. Per continuare la ristrutturazione si potranno quindi spendere 96 mila euro meno gli importi destinati ai lavori già fatti in precedenza.
L’Agenzia delle entrate ha anche spiegato che si può usufruire del bonus fiscale, anche se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario, a patto che dal bonifico emerga in modo chiaro chi è il soggetto che usufruisce della detrazione.
Infine, in caso di trasferimento “mortis causa” dell’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione, per cui si sta usufruendo della detrazione fiscale, l’erede ha diritto alla detrazione a condizione che lo stesso abbia l’immediata disponibilità dell’immobile per tutta la durata della detrazione Irpef. Ciò significa che se l’erede concede l’immobile in comodato d’uso perderà la disponibilità dell’immobile e con essa anche il diritto alla detrazione fiscale.
Per quanto concerne, invece, il cosiddetto “ bonus mobili”, in caso di decesso del contribuente l’Agenzia delle entrate ha stabilito che non si può applicare la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e che, quindi, tale detrazione fiscale non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi d’imposta.

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