Voluntary disclosure, la presentazione della dichiarazione - QdS

Voluntary disclosure, la presentazione della dichiarazione

Antonio Pogliese

Voluntary disclosure, la presentazione della dichiarazione

venerdì 29 Maggio 2015

Approfondimento sulla collaborazione volontaria che interessa gli illeciti fiscali internazionali: quinta puntata. Imposte e sanzioni applicate sulla totalità degli importi, non solo sulla somma “rimpatriata”

La procedura di collaborazione volontaria prevede la presentazione all’Amministrazione finanziaria dei documenti e delle informazioni che sono necessari per la ricostruzione dei redditi utilizzati per creare fondi all’estero e/o acquistare beni o strumenti finanziari.
 
In particolare la richiesta deve essere effettuata:
– mediante la presentazione dell’apposito modello in cui vanno indicati tutti gli investimenti e le attività finanziarie che sono state costituite o detenute all’estero (anche indirettamente o per interposta persona);
– allegando al modello tutti i documenti e le informazioni che sono necessari per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo (in particolare questi elementi devono riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali alla data della presentazione non sono ancora scaduti i termini di accertamento o per la contestazione delle violazioni).
Nello specifico, la domanda deve contenere informazioni su:
• gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero (in particolare, al riguardo, è necessario spiegare le modalità con cui è stato formato l’investimento estero e, quindi, documentare da quale fonte di reddito non dichiarato sono derivate le somme. Nel caso in cui l’evasione sia stata attuata in periodi non più accertabili, occorrerà dimostrare l’esistenza delle attività estere in tali annualità);
• le eventuali “controparti” che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all’occultamento dei capitali all’estero (in virtù di questa previsione, il soggetto terzo, che non è parte del processo di emersione, potrebbe trovarsi coinvolto “a sua insaputa” in una serie di indagini finanziarie che sono attivate dalla dichiarazione di emersione, restando altresì penalizzato da questa situazione);
• il valore delle attività estere al momento dell’emersione;
• i maggiori imponibili (sia da assoggettare ad aliquota marginale, sia da tassare con imposizione sostitutiva) ai fini dell’Irpef, dell’Iva e dei contributi previdenziali.
Ricordiamo che, ai fini della regolarizzazione, le imposte e le sanzioni devono essere applicate sulla totalità degli importi che hanno generato l’irregolarità e non solo sulla somma “rimpatriata” (pertanto, se l’evento che ha creato l’investimento estero è stato un occultamento di imponibile, in un periodo ancora accertabile, per l’importo di 100 e 50 sono già stati “consumati” dal contribuente, quest’ultimo potrà effettuare la disclosure sui residui 50 ma le imposte saranno dovute sull’importo pari a 100).
Nello specifico, la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria:
• non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;
• può essere presentata da un professionista munito di procura speciale ai sensi dell’articolo 63, commi 1-2, del D.P.R. n. 600/73.
A seguito dell’invio dell’istanza, l’Agenzia presenterà un invito a comparire con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle somme da versare. Il contribuente potrà aderire a questo invito, versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l’adesione ovvero iniziare un tentativo di accertamento con adesione.
 

 
Il modello da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria
 
Con il provvedimento n.2015/13193 è stato approvato il modello definitivo da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
Il modello è composto dal frontespizio, dalla sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dalla sezione dei dati identificativi del professionista, dai quadri per l’indicazione dei soggetti collegati, dei dati rilevanti per la determinazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero e dei maggiori imponibili ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.
La trasmissione dell’istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti abilitati a Entratel e Fisconline, attraverso l’utilizzo del prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”, che sarà reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’invio, gli intermediari dovranno rilasciare al contribuente interessato un esemplare cartaceo del modello inviato telematicamente nonché l’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
Eventuali integrazioni dell’istanza, che dovessero essere necessarie per rettificare parte dei dati trasmessi, sono consentite entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza stessa.
A tal fine il modello da utilizzare è sempre il medesimo; tuttavia deve essere osservata l’accortezza di barrare la casella “Istanza integrativa”.
Una volta inviata l’istanza, l’Agenzia ne attesta l’avvenuta trasmissione mediante il rilascio, entro i cinque giorni lavorativi successivi, di una ricevuta contenuta in un file dotato di un codice di autenticazione, per il servizio Entratel, o di un codice di riscontro, per il servizio Fisconline.
L’istanza non si considera trasmessa qualora il file venga scartato dal sistema e ciò può avvenire:
• per il mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
• per la duplicazione del codice di autenticazione o del codice di riscontro, dovuta all’invio dello stesso file più volte;
• a causa della non elaborabilità del file, NEW dovuta all’utilizzo di un software diverso da quello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria”;
• per la mancata selezione della casella “Istanza integrativa”;
• per l’errata selezione della casella “Istanza integrativa” (in caso quindi di primo invio);
• per il mancato riconoscimento dell’operatore abilitato alla trasmissione telematica.
Nel caso in cui la presentazione non vada a buon fine, il sistema provvede comunque ad avvisare l’intermediario abilitato il quale deve riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
Il soggetto che decide di aderire alla procedura di collaborazione volontaria dovrà altresì presentare una relazione di accompagnamento, che ha l’obiettivo di rappresentare in modo analitico per ciascuna annualità che si intende regolarizzare:
• l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona;
• la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
• la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorchè non connessi con le attività costituite o detenute all’estero;
• le adeguate informazioni in ordine ai soggetti collegati alle attività estere oggetto della procedura.
La relazione di accompagnamento va trasmessa all’Ufficio (via pec) all’indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata a seguito della presentazione del modello, entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima (in caso in integrazioni) o unica istanza e comunque non oltre il 30 settembre 2015. In deroga a quest’ultimo termine, il provvedimento precisa che “nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta”

Le responsabilità del dichiarante
Ai fini dell’individuazione delle specifiche responsabilità del soggetto che provvede a regolarizzare i propri investimenti attraverso la procedura in esame, può essere opportuno ricordare che:
l’eventuale esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi (in tutto o in parte) o la presentazione di dati e notizie che non rispondono al vero è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; b) il contribuente che intende avvalersi della procedura è tenuto a rilasciare al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta che gli atti o i documenti che sono stati consegnati per l’espletamento dell’incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero.

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