Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, chi ristruttura la propria casa può detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) il 50% delle spese sostenute, dimostrabili dai bonifici effettuati che riportano anche il codice fiscale di chi esegue il pagamento e la partita Iva del soggetto destinatario della somma. La detrazione per ciascun immobile, è bene ricordarlo, ha un limite massimo di 96.000 euro e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Sono anche detraibili, oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori veri e propri, anche le spese per la progettazione, il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi.
Il Bonus Mobili, come noto, prevede una detrazione fiscale del 50% per chi, contestualmente a un intervento di ristrutturazione, acquista mobili e grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione. è importante rilevare che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione sia antecedente a quella in cui si acquistano i beni.
Più in dettaglio, la detrazione può anche essere richiesta in concomitanza d’interventi di manutenzione ordinaria per le parti comuni di un immobile, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo della propria abitazione, d’interventi di ripristino, come in origine, del proprio immobile e d’interi fabbricati dopo eventi calamitosi.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Anche in questo caso, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
L’agenzia delle entrate ha aggiornato anche la guida ‘Fisco e casa: acquisto e vendita’ nella quale è specificato che tra i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni per la prima casa, è necessario che l’immobile appartenga alle categorie A/2 (abitazioni di tipo civile), A/3 (abitazioni di tipo economico), A/4 (abitazioni di tipo popolare), A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare), A/6 (abitazioni di tipo rurale), A/7 (abitazioni in villini), A/11 (abitazioni e alloggi tipici , tra cui baite, baracche in zone terremotate, chalet, dammusi, nuraghi, rifugi di montagna, sassi, trulli, ecc).