Riqualificazione energetica, la mancata esibizione di ricevuta non compromette la detrazione - QdS

Riqualificazione energetica, la mancata esibizione di ricevuta non compromette la detrazione

Bartolomeo Buscema

Riqualificazione energetica, la mancata esibizione di ricevuta non compromette la detrazione

mercoledì 10 Giugno 2015

Riqualificazione energetica di edifici, nessun pericolo dall’assenza di prova all’invio Enea. Sentenza n.853 del 10 marzo 2015 della Commissione tributaria di Milano

CATANIA – La mancata esibizione della ricevuta, da stampare, che prova l’invio della documentazione tecnica all’Enea tramite il proprio sito web, non compromette la fruizione della detrazione del fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, quando le spese sostenute si possono dimostrare con fatture e relativi bonifici.
A precisarlo è la Commissione tributaria regionale di Milano che, con la Sentenza n. 853 del 10 marzo 2015, ha risposto al ricorso presentato da un cittadino in seguito al ricevimento della cartella esattoriale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per aver dimenticato di inviare la prevista documentazione all’Enea.
Veniamo ai fatti. Il ricorrente si era visto recapitare dall’Agenzia delle Entrate una cartella esattoriale che non riconosceva la detrazione fiscale per la spesa sostenuta per la riqualificazione energetica del proprio immobile. Il mancato riconoscimento era addebitabile proprio al fatto che il contribuente non aveva esibito la suddetta ricevuta d’invio della documentazione all’Enea.
Dopo un primo ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale che sosteneva che per beneficiare della detrazione era necessario l’invio all’Enea della documentazione con relativa ricevuta, il contribuente impugnava la sentenza di primo grado e ricorreva  in appello presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La Commissione, accogliendo il ricorso, ha ribaltato la sentenza di primo grado, ha annullato la cartella di pagamento, affermando che la decadenza del beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’Enea è nient’altro che una mera comunicazione formale, la cui omissione può al più essere assoggettata a una sanzione.
I giudici, inoltre, hanno ricordato che nella circolare 21/E/2010, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti sulle modalità per usufruire della detrazione, non è prevista la decadenza dal bonus in presenza di errori e omissioni, ma che sono invece ammesse eventuali comunicazioni di rettifica.

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