In questo numero e nel successivo (di venerdì) verrà analizzata la normativa e gli adempimenti relativi alla collaborazione volontaria domestica.
1) regolarizzare le violazioni (in materia di imposte) che sono state commesse fino alla data del 30 settembre 2014 da tutti i tipi di contribuenti (e quindi, a differenza di quanto visto in precedenza, anche per coloro che non sono interessati dalla normativa del monitoraggio fiscale quali, ad esempio, gli imprenditori individuali ovvero i soggetti che sono costituiti in forma societaria – società di persone e di capitali. Così operando, quindi, anche quest’ultimi soggetti hanno la possibilità di non restare “scoperti” rispetto alla eventuale autodenuncia operata dalla persona fisica che, in molti casi, ha costituito all’estero i capitali per il tramite di veicoli societari);
2) in relazione a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento.
Successivamente, sulla base di un invito a comparire che verrà emesso dall’Agenzia, occorrerà effettuare il versamento delle somme dovute.
1) beneficiare di una riduzione delle sanzioni tributarie applicabili;
2) beneficiare della stessa copertura per i reati penali prevista per coloro che hanno posseduto capitali all’estero non dichiarati (ovvero, in particolare, la copertura avverso le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).
In particolare, il nuovo articolo 13 del DLgs. 472/97 stabilisce che la sanzione è ridotta:
– limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (si veda l’articolo 13 del DLgs. 471/97);
– a 1/9 del minimo per tutte le violazioni sanabili, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
– a 1/8 del minimo per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
– a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
– a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
– a 1/5 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, se avviene dopo il verbale di constatazione;
– limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione.