La collaborazione volontaria nazionale - QdS

La collaborazione volontaria nazionale

Antonio Pogliese

La collaborazione volontaria nazionale

venerdì 12 Giugno 2015

Legge n. 186 del 2015 “Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e ripristino della legalità”. Sanabili anche violazioni di obblighi di dichiarazione Irpef, imposte sostitutive, Irap e Iva

Il QdS si è occupato della normativa della Legge 15 dicembre 2014 n.186 “Emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero e ripristino della legalità”, stante la sua rilevanza, in diverse uscite: il 24 marzo per delineare in grande linee la normativa e in più puntate, sempre di venerdi, dal 24 aprile al 29 maggio per approfondire la collaborazione volontaria estera.
Nei citati articoli la normativa citata è stata sistematizzata ed è stata analizzata la parte della normativa relativa alla regolarizzazione delle attività detenute all’estero ed i connessi adempimenti.
In questo numero e nel successivo (di venerdì) verrà analizzata la normativa e gli adempimenti relativi alla collaborazione volontaria domestica.
Oltre alla possibilità di regolarizzare le attività finanziarie detenute all’estero, la legge 186/14 prevede altresì la possibilità di sanare le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione (ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e Iva).
In particolare è prevista la possibilità di:
1) regolarizzare le violazioni (in materia di imposte) che sono state commesse fino alla data del 30 settembre 2014 da tutti i tipi di contribuenti (e quindi, a differenza di quanto visto in precedenza, anche per coloro che non sono interessati dalla normativa del monitoraggio fiscale quali, ad esempio, gli imprenditori individuali ovvero i soggetti che sono costituiti in forma societaria – società di persone e di capitali. Così operando, quindi, anche quest’ultimi soggetti hanno la possibilità di non restare “scoperti” rispetto alla eventuale autodenuncia operata dalla persona fisica che, in molti casi, ha costituito all’estero i capitali per il tramite di veicoli societari);
2) in relazione a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento.
A livello operativo, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare, con le modalità che saranno previste da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, un’istanza di accesso alla procedura, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili.
Successivamente, sulla base di un invito a comparire che verrà emesso dall’Agenzia, occorrerà effettuare il versamento delle somme dovute.
I vantaggi che derivano dall’adesione alla collaborazione volontaria “nazionale” in esame sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla collaborazione volontaria “estera” e, pertanto, sono costituiti dalla possibilità di:
1) beneficiare di una riduzione delle sanzioni tributarie applicabili;
2) beneficiare della stessa copertura per i reati penali prevista per coloro che hanno posseduto capitali all’estero non dichiarati (ovvero, in particolare, la copertura avverso le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante uso o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).
 

 
Alternativa: il nuovo ravvedimento operoso
 
Si segnala, infine, che in alternativa alla sopra citata procedura, o nell’ipotesi di preclusione all’accesso della stessa (ad esempio nell’ipotesi in cui dovesse sussistere una verifica fiscale in corso), sarà comunque possibile optare per l’applicazione del nuovo “ravvedimento operoso” (con conseguente riduzione delle sanzioni) che è stato previsto dalla Legge di stabilità 2015. In questo senso, infatti, la legge di stabilità ha ridotto le ipotesi di esclusione dal ravvedimento operoso alle sole notifiche degli atti di liquidazione e accertamento. Pertanto, l’eventuale attività ispettiva in corso (attraverso accessi, ispezioni o verifiche) o l’emissione di un PVC, potrebbero non essere più in grado di precludere la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
In particolare, il nuovo articolo 13 del DLgs. 472/97 stabilisce che la sanzione è ridotta:
– limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (si veda l’articolo 13 del DLgs. 471/97);
– a 1/9 del minimo per tutte le violazioni sanabili, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
– a 1/8 del minimo per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
– a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
– a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
– a 1/5 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, se avviene dopo il verbale di constatazione;
– limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione.

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