Linee guida per l'attestazione della prestazione energetica - QdS

Linee guida per l’attestazione della prestazione energetica

Bartolomeo Buscema

Linee guida per l’attestazione della prestazione energetica

sabato 20 Giugno 2015

Nella bozza indicate sanzioni per certificatore, direttore del lavori e del costruttore o proprietario. Introduzione di un Ape unico per tutto il territorio nazionale con calcolo omogeneo

CATANIA – Come noto, le nuove Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici che avrebbero sostituito quelle emanate con il DM 26 giugno 2009, dovevano essere pubblicate  insieme al relativo decreto in Gazzetta Ufficiale il prossimo primo  luglio. Ma ci sarà uno slittamento al primo agosto 2015, se stiamo alla nuova bozza del Ministero dello Sviluppo Economico nella quale sono anche indicate le sanzioni a carico del certificatore, del direttore dei lavori e del  costruttore/proprietario.
 
In particolare, nella bozza c’è un richiamo esplicito all’articolo 15 del D.lgs. 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un Ape non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’Ape al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’Ape per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
Per quanto riguarda,invece, il nuovo attestato di prestazione energetica,la principale novità delle nuove linee guida concerne l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.
Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Viene ancora una volta ribadito che nell’Ape dovranno essere esplicitamente indicate le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio oggetto di certificazione e tutte le informazioni necessarie per accedere agli incentivi  fiscali e finanziari.
Se non ci sono nuovi interventi significativi sulla coibentazione e sugli impianti,anche il nuovo Ape avrà una durata di dieci anni, com’era in precedenza.
Il nuovo decreto, ribadendo che l’APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del  D.P.R. 75/2013 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, obbliga il certificatore a effettuare almeno un sopralluogo presso l’immobile da certificare. Un vincolo che si aspettava da qualche tempo,posto che nel passato molte certificazioni energetiche si facevano per telefono con costi che svilivano la dignità professionale dei certificatori.
A tal proposito,entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, pubblicherà, nel proprio sito istituzionale, stime sui costi medi della redazione degli Ape , i quali saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato Siape, cui confluiranno tutti i dati regionali.
Infine, nel Rapporto si legge che gli annunci di vendita e locazione dovranno essere redatti secondo uno schema unico nazionale in grado di fornire in modo chiaro la qualità energetica dell’immobile, anche ricorrendo alle cosiddette faccine (gli “emoticon”) che facilitano la comprensione anche ai non tecnici.

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