Rimborsi Iva, controlli in tempo - QdS

Rimborsi Iva, controlli in tempo

Salvatore Forastieri

Rimborsi Iva, controlli in tempo

mercoledì 01 Luglio 2015

Orientamento emerso dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 10164 del 18 maggio 2015. Contemperare l’esigenza di evitare truffe all’Erario con la certezza del diritto

Niente controlli di merito sulla legittimità del credito Iva se relativi ad annualità “prescritte”.
L’Ufficio ha sempre la possibilità di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimano il rimborso dell’Iva, anche oltre il termine di decadenza previsto dall’articolo 57 del D.P.R. 633/72, ma non può controllare l’effettiva sussistenza del credito quando quest’ultimo è il risultato di una dichiarazione annuale già “colpita da decadenza”.
E’ questo il senso della la più recente pronuncia della Cassazione sui rimborsi Iva, ossia dell’ordinanza n. 10164 del 18 maggio 2015 (Sezione VI, Presidente Cicala).
Con questa Ordinanza la Corte di Cassazione ha manifestato il suo orientamento in una controversia che riguardava il diniego di un rimborso Iva  che l’Agenzia delle entrate aveva opposto ad un contribuente. Quest’ultimo sosteneva che, trattandosi di eccedenza detraibile emergente da una dichiarazione annuale colpita da decadenza per il decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell’articolo 57 del D.P.R. 633/1972, all’Ufficio era ormai anche precluso il diritto di controllare l’esistenza delle specifiche condizioni, previste dal primo e dal secondo comma dell’articolo 30 del citato D.P.R. 633, cui l’esecuzione del rimborso Iva è subordinato.
Secondo i Supremi Giudici, invece,  “…occorre muovere dalla constatazione dell’esistenza di un indirizzo interpretativo ormai consolidato secondo il quale: In tema di IVA, il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile soggiace al termine di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, art.57 se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dall’art.30, commi 2 e 3 del cit.“.
In pratica, secondo la Cassazione, la verifica dei requisiti per il rimborso è sempre possibile, anche dopo l’eventuale scadenza del termine di cui all’art.57.
Di contro, trascorso tale termine, ossia dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, intervenuta per l’annualità interessata la decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, il credito si cristallizza, nel senso che non può più essere messo in discussione nè nell’”an” nè nel “quantum”. Può essere respinto solo per i motivi previsti dall’articolo 30 oppure, così come giustamente evidenziato dal Ministero delle Finanze con una vecchia circolare (la n. 19 dell’11 agosto 1993, paragrafo 2.4), quando emergono elementi tali da dimostrare la mancanza dei presupposti soggettivi per ottenere il rimborso oppure attività illecite volte a conseguire fraudolentemente il pagamento di somme non spettanti.
Una interpretazione, quest’ultima,  assolutamente condivisibile in quanto, pur tenendo conto dell’assoluta esigenza di evitare l’effettuazione di rimborsi non spettanti o, peggio ancora, frutto di reati, la legge stabilisce un termine preciso entro il quale l’Ufficio deve, compatibilmente con la propria capacità operativa, eseguire i controlli, per contestare, eventualmente, sia un’imposta dichiarata inferiore a quella effettivamente dovuta (nel caso di dichiarazione a debito), sia un credito non spettante (in caso di dichiarazione a credito) e, in quest’ultimo caso, sia nella ipotesi in cui il credito venga riportato nell’anno successivo, sia nella ipotesi in cui venga utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.
Gli uffici operativi, per la verità, spesso preferiscono andare sempre in profondità sulla reale sussistenza del credito emerso in una annualità colpita da decadenza e dopo tempo chiesto in pagamento, andando, forse, al di là della reale intenzione del legislatore. Vedremo ora se seguiranno la più recente interpretazione della Cassazione.
Comunque, allo scopo di evitare ulteriore contenzioso, sarebbe opportuno un ulteriore intervento del Mef o dell’Agenzia delle Entrate al fine uniformare l’indirizzo operativo degli Uffici, sempre contemperando l’esigenza di evitare truffe all’Erario ed assicurare  la corretta applicazione della legge e la certezza del diritto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017