Anac promuove l’adozione di bandi-tipo - QdS

Anac promuove l’adozione di bandi-tipo

Serena Giovanna Grasso

Anac promuove l’adozione di bandi-tipo

mercoledì 15 Luglio 2015

Seconda puntata del QdS sulla relazione Anac 2014 del presidente Cantone al Parlamento. Le Stazioni appaltanti possono derogarvi solo indicando espressamente le ragioni

PALERMO – Come anticipato nella puntata “All’Anac nel 2014 più competenze” dello scorso 8 luglio, l’Autorità nazionale anticorruzione nel precedente anno ha amplificato notevolmente il proprio campo di azione ed intervento. Infatti, l’Autorità ha messo letteralmente in atto un’apposita riorganizzazione, dotandosi di un’area dedicata al controllo delle materie dei contratti pubblici, all’anticorruzione, alla trasparenza e Pna (Piano nazionale anticorruzione), alla definizione di costi standard e prezzi di riferimento, al monitoraggio dei soggetti aggregatori. Questo è quanto emerge dalla relazione annuale 2014, presentata lo scorso 2 luglio al Parlamento dal presidente Raffaele Cantone.
L’Anac si è imposta l’obiettivo di potenziare le suddette attività al fine di rispondere alle esigenze emerse a seguito dell’intensa produzione normativa diretta a razionalizzare la spesa pubblica e al contempo a ridurre le infiltrazioni della criminalità organizzata e dei fenomeni corruttivi. Proprio perché spesso si è trattato di una produzione normativa dal carattere emergenziale, si è creata una situazione caotica e confusionaria, chiarita grazie alle “istruzioni per l’uso” fornite dall’Autorità.
Accanto alle indicazioni per l’applicazione delle discipline normative in vigore, l’Anac ha anche standardizzato la documentazione di gara mediante l’adozione di bandi – tipo. Attraverso il suddetto strumento, l’Autorità indirizza le Stazioni appaltanti (Sa), semplificando l’attività di predisposizione della documentazione di gara e riducendo il contenzioso derivante dalla previsione di cause di esclusione. I bandi-tipo hanno carattere vincolante e le Stazioni appaltanti possono derogarvi solo indicandone espressamente le ragioni nella delibera a contrarre o negli atti di gara. Le eventuali deroghe al bando-tipo non possono tuttavia mai consistere nell’introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto dell’art. 46 comma 1-bis del codice dei contratti, atteso che le stesse sarebbero affette da nullità.
Fino al giorno d’oggi, l’Anac ha redatto due modelli di bandi-tipo, destinati a disciplinare altrettante tipologie di gare d’appalto: la prima tipologia ha per oggetto i servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili nei settori ordinari, mentre la seconda l’affidamento degli appalti di lavori pubblici nei settori ordinari d’importo superiore a 150.000 euro. Entrambi i modelli, adottati a seguito della consultazione pubblica degli operatori del mercato e previa acquisizione del parere del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, costituiscono il quadro giuridico di riferimento sulla base del quale le Stazioni appaltanti sono tenute a redigere la documentazione di gara con riferimento alle parti individuate come vincolanti.
Tali modelli forniscono puntuali indicazioni sugli aspetti più importanti dell’iter di affidamento quali la definizione dei requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e le regole per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (nel caso dei servizi di pulizie) o del prezzo più basso (nel caso dei lavori).
Lo scopo dei bandi-tipo è quello di omogenizzare i comportamenti delle Stazioni appaltanti, così da ridurre le incertezze interpretative, mediante una corretta lettura delle procedure e semplificare l’attività di predisposizione della documentazione di gara.
 


Ridurre al minimo i comportamenti discriminatori
 
Inoltre, l’Autorità con la propria attività vuole ridurre al minimo i comportamenti discriminatori messi in atto dalle Stazioni appaltanti per quel che concerne la richiesta di soddisfacimento di requisiti cauzionali severi e stringenti.
A tal proposito, l’Anac ha chiarito che quando un’impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali decidono di richiedere una cauzione provvisoria o definitiva, devono necessariamente trovare applicazione i principi di cui agli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti: dunque, la discrezionalità accordata dal legislatore a detti enti deve essere gestita secondo criteri non discriminatori, di logicità e ragionevolezza, rispettando il principio di proporzionalità e di congrua motivazione.
L’Autorità ha concluso richiamando la determinazione 2/2013: laddove è stato osservato che piuttosto che valutare la qualità delle imprese di assicurazione sulla base del rating e dunque preferirle, è più opportuno ricorrere ad altri indicatori quali l’indice di solvibilità, congiuntamente alla raccolta premi.
 


Dall’Anac determinati i prezzi standard di riferimento
 
PALERMO – Ulteriore attività perseguita dall’Autorità nazionale anticorruzione attiene alla determinazione di prezzi di riferimento standardizzati. In realtà si tratta di un’attività svolta già a partire del 2012, ma limitatamente all’ambito sanitario: infatti, erano 470 i prezzi pubblicati relativamente a dispositivi medici, principi attivi per uso ospedaliero, materiali da guardaroba, prodotti di cancelleria e servizi di pulizia, ristorazione e lavanderia già tre anni fa. Introdotti inizialmente con finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, sono stati successivamente estesi a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della Pa.
La determinazione dei prezzi di riferimento standard rappresenta un utile strumento operativo ai fini del miglioramento dell’efficienza e della riduzione della spesa pubblica: infatti, i prezzi di riferimento svolgono una vera e propria funzione regolatoria del mercato dei contratti pubblici a fini di razionalizzazione della spesa.
In ambito sanitario, l’evoluzione normativa è stata piuttosto rapida, vista l’urgenza di perseguire gli obiettivi di risparmio della spesa sanitaria con una logica che superasse il metodo dei tagli lineari. Subito dopo la prima pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell’Autorità, avvenuta nel luglio 2012, il legislatore ha deciso di rafforzare la funzione di tale strumento stabilendone il carattere vincolante per le Stazioni appaltanti e conferendo agli stessi la specifica valenza di “parametri di riferimento per la rinegoziazione dei contratti in essere”.
Tenuto conto dell’esperienza maturata nel 2012, l’Autorità ha pensato di ricalibrare e innovare alcune fasi del complesso procedimento volto alla determinazione dei prezzi. La rinnovata metodologia di lavoro ha previsto il susseguirsi di diverse fasi al fine di pervenire alla determinazione dei prezzi.
Le categorie di beni e servizi entrate a far parte della rilevazione a partire dal 2014 sono state gli autoveicoli in acquisto e in noleggio, la fornitura di carta in risme, le fotocopiatrici in noleggio, le stampanti in acquisto e le stampanti multifunzione.
 

 
Una norma per accorpare domande di lavori, beni e servizi dei Comuni
 
Altra questione chiarita dall’Autorità ha riguardato la modifica apportata con il d.l. 66/2014 al comma 3 – bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti.  Con tale norma si prevede l’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei comuni. 
La disposizione, evidentemente dettata da una pressante esigenza di contenimento della spesa pubblica, è finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori, beni e servizi da parte dei comuni attraverso l’imposizione di forme di aggregazione (unioni, accordi consortili, soggetti aggregatori e province) ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici. 
Lo scopo è quello di canalizzare la domanda di lavori, beni e servizi proveniente da una miriade di comuni, anche di dimensioni estremamente ridotte, verso strutture aggregatrici. 
Così facendo si ridurranno i costi e i rischi connessi alla gestione delle procedure.

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