Progettazione energetica edifici, cosa cambia con i nuovi decreti - QdS

Progettazione energetica edifici, cosa cambia con i nuovi decreti

Bartolomeo Buscema

Progettazione energetica edifici, cosa cambia con i nuovi decreti

venerdì 24 Luglio 2015

Sono tre le delibere in riferimento alla Legge 90 del 3 agosto 2013 e alla Direttiva europea 31/2010. Le ristrutturazioni sono suvvidise in due tipologie, con interventi e verifiche differenti

CATANIA – Finalmente sono stati promulgati i tre decreti attuativi della Legge 90 del 3 agosto 2013 la quale recepisce la Direttiva europea 31/2010 sull’efficienza energetica in edilizia. Il primo decreto contiene le prescrizioni minime e le modalità di verifica dello stato di efficienza del sistema edificio impianto; il secondo decreto riguarda la classificazione energetica e il nuovo modello di certificato energetico, il terzo decreto concerne ,invece, i nuovi modelli di relazione tecnica.
E’, però, il primo decreto quello che effettivamente modifica l’approccio progettuale e che riguarda:
a) gli edifici di nuova costruzione (anche quelli demoliti e ricostruiti) di qualsiasi cubatura ;
b) gli ampliamenti con volume aggiunto maggiore del 15% rispetto a quello esistente oppure maggiore di 500 metri cubi;
c) le ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Per questo terzo punto è importante chiarire bene che cosa in concreto s’intende per ristrutturazione importante . Il decreto suddivide le ristrutturazioni in due sottoinsiemi che chiama primo livello e secondo livello.

Appartengono al primo livello gli interventi effettuati sui componenti dell’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, che prevedono anche il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Invece, gli interventi di secondo livello sono quelli che interessano gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio (pareti verticali, tetti, solai contro terra, ecc.) delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza dal 25 al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Questi interventi di secondo livello possono anche non prevedere il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Per quel che concerne, invece, le riqualificazioni energetiche, il decreto li definisce come quegli interventi che interessano meno del 25% della superficie disperdente lorda esterna e/o l’installazione o la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e/o estivo.
Le principali verifiche

Per le nuove costruzioni, demolizioni e ampliamenti e per le ristrutturazioni di primo livello sarà necessario verificare l’intero edificio con determinati parametri: gli indici di prestazione energetica (verificati con il metodo dell’edificio di riferimento), il coefficiente medio globale di scambio termico, l’area solare equivalente estiva e i limiti per divisori; bisognerà verificare inoltre le prestazioni estive dell’involucro, i rendimenti limite, alcuni requisiti impiantistici e, infine, rispettare gli obblighi sull’utilizzo di fonti rinnovabili previsti dal Dlgs 28/2011.

Per quanto riguarda invece le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, basterà verificare solo le trasmittanze termiche dei componenti esterni dell’involucro edilizio confrontandoli con le trasmittanze limite previste dal decreto. Per le superfici trasparenti, sarà invece necessario verificare il fattore di trasmissione solare, che deve essere inferiore a 0,35 e – solo per le ristrutturazioni importanti di secondo livello – bisognerà verificare il coefficiente medio di scambio termico (media trasmittanze pesata sulle aree). Infine, se si rifanno gli impianti termici sarà necessario rispettare alcuni requisiti minimi di rendimento energetico. I tre decreti entreranno in vigore il prossimo primo ottobre 2015.

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