Emergenze in Sanità: attivo un Comitato - QdS

Emergenze in Sanità: attivo un Comitato

Pierangelo Bonanno

Emergenze in Sanità: attivo un Comitato

mercoledì 04 Novembre 2009

Previsto dalla legge regionale 5/2009 è stato costituito con decreto assessoriale del 30 settembre pubblicato sulla Gurs n. 49/09. I componenti: assessore, responsabili centrali operative e referenti provinciali 118 e direttori sanitari

In Sicilia, la razionalizzazione della Sanità passa, anche, dalla costituzione del Comitato regionale per l’emergenza-urgenza, la cui mission, tracciata dalla legge regionale n.5 del 2009, è di assicurare a livello regionale, da parte del sistema di soccorso sanitario, omogeneità di intervento, continuità assistenziale ed efficienza operativa. 
Il comitato è stato formalmente costituito con il decreto dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, datato 30 Settembre 2009.
Lo stesso decreto stabilisce che il comitato dovrà formulare i necessari indirizzi programmatici e direttive, per garantire l’attivazione delle azioni e degli interventi necessari a definire le linee ed i criteri per guida del sistema regionale di emergenza-urgenza.
Il Comitato è composto dall’assessore regionale per la Sanità, o suo delegato, che lo presiede; dai responsabili delle centrali operative del Servizio emergenza urgenza 118; dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative; dai referenti provinciali per il servizio 118, individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, ma che non siano sede di centrali operative.
L’art. 2 del decreto stabilisce che la partecipazione alle sedute del Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è a titolo gratuito ed, eventualmente, le spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza dei componenti secondo i rispettivi ordinamenti.
In particolare, in riferimento alle modalità di funzionamento del comitato, un ruolo essenziale è attribuito all’assessore regionale per la Sanità, che dispone la convocazione di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti e stabilisce l’ordine del giorno.
Dal punto di vista organizzativo, per un apporto concreto, il comitato può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell’ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dal comitato medesimo.
Inoltre, il comitato sarà convocato almeno due volte l’anno e, comunque, ogniqualvolta sarà necessario, per raggiungere gli obiettivi prefissati, il decreto consente la partecipazione alle sedute di dirigenti dell’Amministrazione regionale, dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale, nonché di soggetti esperti e qualificati ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti sul tavolo dei lavori.
Come evidenziato la base legislativa da cui scaturisce la legittimazione formale, ma, anche, sostanziale del comitato è la legge regionale n.5 del 2009, che, all’art.24, stabilisce che il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in due sottosistemi: il sistema territoriale di emergenza ed il sistema ospedaliero.
In particolare, sempre, la legge n.5 del 2009 descrive con precisione gli elementi focali a base del sistema di emergenza-urgenza, il quale deve: assicurare il coordinamento delle attività connesse ai prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo con il Centro regionale trapianti;  assicurare il trasporto di emergenza neonatale ed il trasporto anche secondario della rete dell’infarto miocardico acuto; favorire l’integrazione con i servizi di continuità assistenziale;  raccordarsi con la Protezione civile; collaborare con gli altri servizi pubblici addetti all’emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei luoghi di lavoro; partecipare alla stesura di piani di intervento sanitario delle maxi-emergenze.
 


La base giuridica del Comitato regionale per l’emergenza-urgenza
 
DECRETO Assessorato Sanità 30 settembre 2009
Costituzione del comitato regionale per ‘emergenza-urgenza di cui all’art. 24, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e modalità di funzionamento
Art. 2
Il Comitato regionale per l’emergenza-urgenza è così composto:
– dall’Assessore regionale per la sanità, o suo delegato, che lo presiede;
– dai responsabili delle centrali operative del servizio emergenza urgenza 118;
– dai direttori sanitari delle aziende sedi di centrali operative;
– dai referenti provinciali per il servizio 118 individuati dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali che non siano sede di centrali operative.

LEGGE 14 aprile 2009, n. 5.
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
Art.  24
Rete dell’emergenza-urgenza sanitaria
1.  Il sistema regionale di emergenza-urgenza è articolato in:
a) sistema territoriale di emergenza: postazioni di soccorso territoriale, punti territoriali di emergenza, servizi di continuità assistenziali;
b)  sistema ospedaliero: pronto soccorso ospedaliero, dipartimento di emergenza-urgenza.
2.  Il sistema di emergenza-urgenza:
a)  assicura il coordinamento delle attività connesse ai prelievi ed ai trapianti di organi in raccordo con il Centro regionale trapianti;
b)  assicura il trasporto di emergenza neonatale ed il trasporto anche secondario della rete dell’infarto miocardico acuto;
c)  favorisce l’integrazione con i servizi di continuità assistenziale;
d)  si raccorda con la Protezione civile;
e)  collabora con gli altri servizi pubblici addetti all’emergenza, con le Prefetture ed i dipartimenti di prevenzione e di tutela dei luoghi di lavoro;
f)  partecipa alla stesura di piani di intervento sanitario delle maxi-emergenze

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