Direttiva Seveso III, in vigore nuovo decreto di recepimento - QdS

Direttiva Seveso III, in vigore nuovo decreto di recepimento

Bartolomeo Buscema

Direttiva Seveso III, in vigore nuovo decreto di recepimento

sabato 25 Luglio 2015

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 e recepisce i contenuti della Direttiva 2012/18/Ue. Riguarderà i controlli per diminuire incidenti connessi a sostanze pericolose

CATANIA – Sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2015, Suppl. Ordinario n. 38, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che recepisce i contenuti della Direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 29 luglio, concerne i controlli per diminuire il pericolo d’incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Al provvedimento ha dato il suo contributo tecnico l’Ispra, che in una nota illustra le principali novità che qui riassumiamo:
– l’adeguamento dell’allegato 1, che individua le sostanze e le categorie di sostanze pericolose soggette ai controlli sui pericoli di incidente rilevante, al nuovo sistema Onudi classificazione ed etichettatura delle sostanze Ghs (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” -Sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici), recepito nell’Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008;
– il rafforzamento del ruolo di indirizzo del Mattm Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto di rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e dagli organi tecnici;
– la regolazione a livello nazionale, in senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva per le sostanze pericolose ma non in grado di generare incidenti rilevanti;
– l’introduzione di una modulistica unificata, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore dell’impianto;
– il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;
– il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Il decreto, inoltre, conferma e rafforza il ruolo e le funzioni dell’Ispra e delle Arpa regionali.
In particolare all’Ispra verrà trasferito l’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, che, a regime, sarà utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale.

L’Ispra svolgerà ancora il ruolo di organo tecnico nazionale di riferimento per i Ministeri competenti, con attività istruttorie per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante, e avrà compiti di segreteria tecnica del tavolo di coordinamento istituito presso il Mattm per l’uniforme applicazione del decreto sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda le Arpa, principalmente il decreto ne riconosce esplicitamente il ruolo di organo tecnico regionale competente per i controlli Seveso.
Infine, registriamo un aspetto importante delle nuove disposizioni: i controlli non devono gravare sulla finanza pubblica per cui i gestori di stabilimenti a elevato rischio d’incendio si faranno carico degli oneri finanziari dei nuovi e onerosi compiti di verifica di informazioni, di ispezione e di istruttoria.

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