Regolamento per esercizio di potere sanzionatorio - QdS

Regolamento per esercizio di potere sanzionatorio

Andrea Carlino

Regolamento per esercizio di potere sanzionatorio

giovedì 06 Agosto 2015

Approvato dall’Anac ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 pubblicato sul sito dell’Autorità lo scorso 23 luglio. Riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.

PALERMO – L’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” pubblicato sul sito dell’Autorità lo scorso 23 luglio. Il Regolamento approvato dall’Anac disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, delle sanzioni in misura ridotta previste per le violazioni di cui all’art. 47, d.lgs. n. 33 del 2013, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, la comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva al momento dell’assunzione della carica di responsabile per la prevenzione della corruzione, la cui nomina all’interno di ogni amministrazione è prevista dall’art. 1, comma 7, l. n. 190/2012. 
L’art. 14 del decreto legislativo 33/2013 riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale.
L’articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di sanzioni per casi specifici, prevede al comma 1 che “la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione organismo interessato”.
Sanzioni anche per violazioni attinenti alla mancata pubblicazione, da parte del soggetto individuato nel programma triennale trasparenza e integrità, dei dati relativi la ragione sociale; la misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione; la durata dell’impegno; l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione; il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; gli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Le violazioni riguardano, infine la mancata comunicazione, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile dell’ufficio competente dell’istruttoria per l’irrogazione delle sanzioni. Egli può individuare, all’interno dell’Ufficio, un funzionario per lo svolgimento dell’istruttoria relativa ai singoli procedimenti. Dopo il procedimento, sussistendo i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Ufficio notifica al titolare dell’incarico, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’attestazione, la contestazione della violazione. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio.
L’Ufficio, in applicazione di criteri generali predeterminati dal Consiglio, può accogliere, in tutto o in parte, le richieste motivate di rateizzazione del pagamento della sanzione. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (Pec), in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validità della notifica a mezzo Pec.
In mancanza di Pec le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate con consegna a mani proprie contro ricevuta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017