Bomba sugli enti locali siciliani - QdS

Bomba sugli enti locali siciliani

Melania Tanteri

Bomba sugli enti locali siciliani

giovedì 12 Novembre 2009

Enti locali. Presunte irregolarità nella legge elettorale.
In attesa. Il Tar di Catania ha rinviato al 14 gennaio l’udienza sul ricorso presentato da La Destra in cui si chiede di annullare le elezioni comunali del 2008 perché in contrasto con la Costituzione.
Lo scenario. Il Tar potrebbe sollevare la questione presso la Corte costituzionale. L’accoglimento da parte di quest’ultima spingerebbe l’Assemblea regionale a modificare la legge elettorale.

CATANIA – Enti locali siciliani a rischio, a partire dal Comune di Catania. Il prossimo 14 gennaio, infatti, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Vincenzo Zingales, si pronuncerà sul ricorso presentato nel giugno 2008 dall’onorevole Gino Ioppolo e dal coordinamento della lista civica “Con Musumeci per Catania”, riguardo ad alcuni profili di costituzionalità della legge regionale del 15 settembre 1997, n. 35. I ricorrenti ritengono che alcune regole della legge vigente, che indica le nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale, siano palesemente in contrasto con i principi che regolano la espressione del voto, sanciti dalla Costituzione.
“Si tratta di una legge che mortifica il diritto di astensione – spiega Ruggero Razza, esponente de La Destra – Alleanza Siciliana – e che risulta in palese contrasto con la legge fondamentale dello Stato, in quanto viola ben tre articoli, il 3, il 48 e il 97”.
Sull’esito del ricorso, dunque, si dovrà attendere l’inizio dell’anno prossimo, ma si potrebbero già dipingere gli scenari futuri qualora questo fosse accolto dal Tar.
“Attenderemo con rispetto le decisioni del Tribunale – prosegue Razza – ma è chiaro che, se le cose andassero bene e il nostro ricorso dovesse essere accolto favorevolmente, si potrebbe sollevare la questione dell’incostituzionalità della legge e il giudizio si sposterebbe a Roma, presso la Corte Costituzionale, con le conseguenze del caso, se la Corte dovesse trovare fondate le nostre obiezioni”.
Dunque, se la palla passasse alla Corte Costituzionale, questa potrebbe verosimilmente chiedere all’Assemblea regionale una modifica della normativa vigente. “Una decisione favorevole da parte della Corte – continua Razza – avrebbe l’effetto di spingere il Parlamento a discutere e approvare una nuova legge. Se questo non dovesse avvenire, è chiaro che le amministrazioni elette con la legge n. 35 sarebbero a rischio”.
Ecco lo scenario che potrebbe presentarsi: a Catania, su sentenza del Tar, le elezioni sarebbero invalidate. Il precedente potrebbe scatenare un effetto-domino negli altri 398 enti locali (389 Comuni e nove Province): basterebbe un semplice ricorso al Tar da parte, per esempio, di un qualsiasi candidato non eletto. Sarebbe la rivolta dei trombati.
Il ricorso presentato nel 2008 mette in evidenza quella che viene definita “un’anomalia in contrasto con i principi costituzionali” e che riguarderebbe proprio la modalità di voto, previste dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 35. Questo, infatti, prevede che “La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, scegliere un candidato alla carica di sindaco e una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul simbolo di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo”.
“La presenza di una sola scheda in cui indicare sindaco e consigliere – spiega ancora Razza – non solo è in palese contrasto con la legge approvata dall’Ars nel 1992 riguardante l’elezione diretta del sindaco, ma viola ben tre articoli della legge fondamentale dello Stato, il 3, il 48 e il 97”.
Il fulcro del ricorso sarebbe proprio questa presunta incostituzionalità: la presenza di un’unica scheda, infatti, farebbe venir meno il principio per cui ogni cittadino è libero di esprimere il suo voto anche astenendosi: “La sostituzione delle due schede con una sola – sottolinea Razza – non ha permesso ai cittadini di esercitare il diritto all’astensione (sancito dalla Costituzione, nda) poiché, nelle schede in cui è stata votata solo la lista o il candidato consigliere, il voto è stato attribuito anche al sindaco da queste sostenuto, nonostante chi ha votato volesse astenersi sul nome del sindaco”.
Dunque sarà eventualmente la Corte Costituzionale a dover decidere in merito a queste presunte violazioni dei diritti e della legge.

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