L'omicidio stradale è ora reato - QdS

L’omicidio stradale è ora reato

Paola Giordano

L’omicidio stradale è ora reato

venerdì 04 Marzo 2016

Dopo cinque letture parlamentari il testo incassa la fiducia al Senato con 149 sì, 3 no e 15 astenuti. Le novità saranno applicate dal giorno dopo la pubblicazione in Guri della legge

ROMA – L’omicidio stradale è adesso, per legge, un reato e sarà punito con la reclusione da due a diciotto anni. Dopo ben cinque letture tra Camera e Senato e due voti di fiducia, l’ultimo dei quali è stato posto proprio lo scorso mercoledì, il testo è stato approvato in via definitiva dal Senato, incassando 149 sì, 3 no e 15 astensioni.
Le novità che verranno applicate agli incidenti avvenuti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (presumibilmente quindi tra una decina di giorni) sono tante: dall’aumento degli anni di carcere all’introduzione di due nuovi reati, dal raddoppiamento dei termini di prescrizione al prelievo coattivo di campioni biologici di dna. Ecco, punto per punto, che cosa prevede la nuova disposizione.
Tre varianti di pena
L’omicidio stradale colposo diventa un reato a se stante graduato su tre varianti. Per quanto riguarda l’ipotesi base, vale a dire quando la morte sia stata causata violando il codice della strada, resta la pena prevista oggi: da due a sette anni. Se il conducente uccide una persona guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o avendo una condotta di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio o infrazioni ai semafori) sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se, infine, il conducente guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rischierà dagli otto ai dodici anni di carcere.
Aggravanti
Nel caso in cui i morti siano più di uno, la pena può arrivare fino a diciotto anni. Saranno inoltre considerate come aggravanti la guida senza patente o con la patente sospesa/revocata, la mancanza di copertura assicurativa dell’auto. Ai conducenti di tir, camion e autobus in presenza di un tasso alcolemico sopra i 0,8 g/l verrà applicata l’ipotesi più grave di omicidio (o lesione).
Lesioni
Se chi è alla guida ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o ha una condotta pericolosa, la reclusione varierà da un anno e mezzo a tre anni per lesioni gravi e da due a quattro anni per lesioni gravissime. Il colpevole che guida ubriaco o sotto effetto di droghe rischierà, invece, da tre a cinque anni per lesioni gravi e da quattro a sette anni per lesioni gravissime.
Dimezzamento
Saranno previste pene dimezzate quando si verifica il concorso di colpa, ovvero quando la morte o le lesioni non sono soltanto conseguenza del comportamento del responsabile dell’incidente ma sono anche dovute a mancanze della stessa vittima o di terzi (gestore della strada compreso).
Fuga del conducente: i due nuovi reati
La legge appena approvata introduce due nuovi reati: fuga del conducente in caso di omicidio e fuga del conducente in caso di lesioni. Per entrambi i casi, se il guidatore fugge dopo aver causato l’incidente, scatterà l’aumento della pena da uno a due terzi e questa non potrà essere inferiore a cinque anni per l’omicidio e a tre per le lesioni.
Revoca della patente
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesione la patente verrà automaticamente revocata. Una nuova licenza di guida sarà conseguibile soltanto dopo quindici (in caso di omicidio) o cinque anni (in caso di lesioni). Se il conducente è scappato dopo l’incidente dovrà, invece, attendere trent’anni.
Arresto
L’arresto obbligatorio in flagranza sarà previsto nei casi più gravi (stato di ebbrezza grave e sostanze stupefacenti) quando il guidatore si ferma a prestare soccorso. Sarà facoltativo nei casi in cui non si riscontrerà un alto tasso alcolico o l’assunzione di droghe.
Prescrizione
Raddoppieranno dei termini di prescrizione. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
Prelievi coatti
Nessuna potrà più rifiutarsi di fornire Il giudice potrà ordinare il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Di fronte a casi urgenti o a casi nei quali un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto dal pubblico ministero anche a voce, confermandolo per iscritto solo dopo.

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