Gas naturale, nuove regole per la sicurezza delle estrazioni - QdS

Gas naturale, nuove regole per la sicurezza delle estrazioni

Emiliano Zappala

Gas naturale, nuove regole per la sicurezza delle estrazioni

sabato 12 Marzo 2016

In Guri il decreto con cui si approvano metodi di progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi. Ad essere interessate sono le riserve con densita non superiore a 0,8

CATANIA – Nuove regole per la sicurezza in materia di estrazioni di gas naturale. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016 il Decreto del ministero dell’Interno con cui si approvano i nuovi metodi di prevenzione di incendi e per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale. Ad essere interessate sono prevalentemente le riserve con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
Il decreto entrerà in vigore a novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta e quindi il 12 aprile 2016. Si tratta di un provvedimento composto da 6 articoli e con in allegato la nuova Regola tecnica.
In particolare all’articolo due del decreto si precisa che, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi oggetto della nuova regola tecnica devono essere realizzati e gestiti in modo da: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; e infine garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Nell’articolo quattro invece si stabilisce che le nuove disposizioni saranno applicate sia ai depositi di nuova realizzazione che a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non potranno, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Le nuove disposizioni infine non saranno applicate ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco come previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

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