Edilizia, un contributo di chiarezza arriva da Consiglio di Stato - QdS

Edilizia, un contributo di chiarezza arriva da Consiglio di Stato

Bartolomeo Buscema

Edilizia, un contributo di chiarezza arriva da Consiglio di Stato

mercoledì 23 Marzo 2016

Tra restauro, risanamento, ristrutturazione e nuove costruzioni linee di confine non sempre chiare. Per fugare ogni dubbio sui diversi interventi emesse due distinte sentenze

CATANIA – Quali sono le differenze tra restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuove costruzioni?
È difficile rispondere perché, purtroppo, specialmente nelle aree vincolate, le linee di confine tra tali interventi edilizi non sono sempre chiare e univoche e quindi sono spesso oggetto di contenzioso. Un contributo di chiarezza ci viene dal Consiglio di Stato che ha emesso due distinte sentenze.
In particolare, nella prima sentenza 3505/2015 il Consiglio di Stato ha chiarito che nelle aree vincolate sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, che consistono nella sostituzione di parti degradate e adeguamento dei servizi senza modifiche di volumetria, sagoma e destinazione d’uso.
Si tratta di interventi mirati a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d’uso compatibili.
Rientrano in quest’ambito il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione di elementi o estranei o deteriorati.
Al contrario – hanno spiegato i giudici – la ristrutturazione consiste nel rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e nell’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile.
Invece, con la con la sentenza n. 4077/2015, depositata il primo settembre 2015, il Consiglio di Stato ha chiarito che un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente si configura come un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia. Un chiarimento che si rifà a una passata sentenza (sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822) nella quale il Consiglio di Stato ha osservato che, ai sensi della lettera d), comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia, sono inclusi nella definizione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all’edificio preesistente.

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