Nuovi indirizzi operativi dell'Agenzia Entrate contro l'evasione fiscale - QdS

Nuovi indirizzi operativi dell’Agenzia Entrate contro l’evasione fiscale

Salvatore Forastieri

Nuovi indirizzi operativi dell’Agenzia Entrate contro l’evasione fiscale

sabato 07 Maggio 2016

Richiamo agli uffici sulla necessità di adottare comportamenti in grado di favorire concretamente la tax compliance. Direttore Orlandi: “Rapporto fisco-contribuente basato su fiducia, trasparenza e semplificazione”

ROMA – Lo scorso 28 aprile l’Agenzia delle entrate ha diramato la circolare n. 16/E che ha per oggetto “Prevenzione e contrasto all’evasione – Indirizzi operativi.”. Si tratta di un documento che, come avvenuto negli anni passati, serve a fornire agli uffici dipendenti i necessari indirizzi operativi per svolgere l’attività di contrasto all’evasione fiscale con efficacia ed efficienza, ma anche nel rispetto di tutte le regole esistenti, ponendo la massima attenzione sulla assoluta necessità di operare in modo chiaro, semplice e corretto e garantendo un approccio verso il contribuente chiaro e privo di preconcetti.
Questa volta, comunque, il pensiero dell’Agenzia in materia di controlli fiscali e, più in particolare, sui comportamenti che gli uffici devono seguire per svolgere questa delicatissima funzione, risulta particolarmente importante dopo le recenti denuncie di contribuenti nella trasmissione satirica di Mediaset Striscia la Notizia.
Si tratta, principalmente di segnalazioni di cittadini i quali lamentavano la pretesa fiscale di alcuni uffici che, in sede di accertamento di maggior valore di immobili compravenduti, hanno determinato un valore assolutamente diverso da quello effettivo richiedendo tributi, sanzioni ed interessi che, a detta degli interessati, sono assolutamente non dovuti.
Al riguardo c’è da dire che, in un Paese democratico come il nostro, la denuncia e la satira sono assolutamente legittime. Anzi sono indispensabili. In questo caso, però, la denuncia poteva essere meglio formulata ed articolata, magari rappresentando qualche altro tipo di comportamento (spesso determinato dall’ambiguità della legge) che non favorisce la fiducia dei cittadini. Ma, comunque, doveva essere fatta evitando generalizzazioni e frasi pesanti come quelle adoperate nei confronti delle nostre istituzioni e dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.  Generalizzazioni che, evidentemente,  sono pure da evitare anche quando riguardano i comportamenti dei contribuenti.
Quindi, ben venga questa circolare, la n. 16 del 28 aprile 2016, perché può servire da un lato a calmare un po’ gli animi abbastanza infuocati dei contribuenti che ritengono, a torto o a ragione, di essere vessati, dall’altro a richiamare agli uffici operativi sulla necessità di adottare comportamenti in grado di favorire, concretamente, la tax compliance, ricordando che è solo con la ricerca dell’adesione spontanea verso gli adempienti fiscali che si può limitare sensibilmente l’evasione fiscale.
Una circolare, quella a firma del direttore Orlandi, che contiene affermazioni importantissime ed inequivocabili. La circolare, peraltro, è pubblica (risulta nel sito dell’Agenzia delle entrate) per cui se non venisse rispettata dai destinatari (gli uffici) giustificherebbe l’accusa di mancanza di coerenza della stessa Agenzia delle Entrate nei casi di palese violazione dei principi recentemente enunciati nel documento.
La circolare indica agli uffici operativi i principali ambiti di attività del 2016 e più precisamente: 1. ordinaria attività di prevenzione e contrasto all’evasione, compresa la gestione della voluntary disclosure; 2. coordinamento con gli altri enti; 3. contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionale, implementazione dell’adempimento spontaneo; 4. attuazione della cooperative compliance; 5. attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box. Ma fa anche qualcosa di molto più importante.
Il direttore Orlandi, infatti, afferma che “è imprescindibile continuare nella positiva evoluzione del rapporto fisco-contribuente, che deve essere sempre di più basato sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla semplificazione”. Dice ancora che l’approccio deve essere “ben lontano dalla mera caccia agli errori dei contribuenti “. Ed ancora, il direttore dell’Agenzia, nel ricordare agli uffici dipendenti che qualunque controllo deve essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, ossia in modo tale da evitare le contestazioni ed il ricorso del contribuente, e che nell’adoperare le presunzioni previste dalla legge occorre sempre tenere conto di “logiche di proporzionalità e ragionevolezza”, afferma pure, addirittura superando in un certo qual modo gli  attuali indirizzi interpretativi della Cassazione sul “contraddittorio endoprocedimentale”, che, allo scopo di  evitare contestazioni e ricorsi, “il contraddittorio assume nodale e strategica centralità per la “compliance” e, come tale, dovrà essere considerato un momento significativamente importante del procedimento”.
Anche con riguardo alla questione della valutazione dei beni immobili oggetto delle numerose segnalazioni fatte dai contribuenti a Striscia la Notizia (segnalazioni che il Garante del Contribuente della Sicilia si è dichiarato disponibile ad esaminare, possibilmente insieme alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate), la recente circolare, seppure indirettamente e senza fare alcun riferimento alle lamentele dei contribuenti,  interviene, ricordando che il valore base per iniziare l’indagine è il “valore OMI” ma che quest’ultimo, prima di  diventare valore “accertato”,  deve essere integrato da ulteriori elementi in possesso dell’ufficio o acquisiti tramite attività istruttoria.
E, proprio con riguardo all’attività istruttoria relativa agli accertamenti di maggior valore degli immobili, nel documento di prassi di cui si parla viene espressamente sottolineato “l’inderogabile necessità di utilizzare l’istituto del contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di rettifica, quale efficace metodo per il rafforzamento della quantificazione della pretesa tributaria e la riduzione della conflittualità nel rapporto con il contribuente.”, onde consentire al cittadino di fornire chiarimenti  e documentazione utili a inquadrare in modo più realistico la fattispecie oggetto di stima e pervenire così a valutazioni più trasparenti e sostenibili. Non viene escluso nemmeno un sopralluogo dei funzionari dell’Agenzia “Entrate-Territorio” per acquisire utili informazioni sullo stato esteriore e sulle caratteristiche dell’immobile.
Affermazioni molto importanti, quelle della Orlandi,  che, forse, potrebbero questa volta avere un peso diverso dalle numerosissime affermazioni di “compliance” e di “fisco amico” che i vertici degli Organi fiscali hanno finora esternato.
è indispensabile, tuttavia, che al fine di migliorare il rapporto fisco contribuente ci sia il contributo anche, forse soprattutto, del legislatore. Ad avviso di chi scrive, infatti, è principalmente dall’attività del legislatore che scaturisce la minore o maggiore fiducia dei cittadini verso le istituzioni. Ma, purtroppo,  a causa della convulsa attività legislativa in materia tributaria, con l’emanazione di leggi di difficile applicazione e di difficilissima interpretazione, con la confusione che si crea, non solo viene a mancare completamente la certezza del diritto, ma si fa aumentare vertiginosamente il contenzioso tributario e si determina una “zona grigia” nella quale prolificano gli evasori e tutto il malaffare più in generale.
C’è da dire, peraltro, che, in presenza di disposizioni ambigue, l’interpretazione  viene lasciata solo agli enti impositori i quali, spesso, preferiscono la tesi “cautelativa”, quella che li mette al riparo da possibili censure degli organi superiori o della Corte dei Conti. L’attività interpretativa, invece, in mancanza dell’interpretazione autentica del legislatore, dovrebbe essere affidata ad un organo dotato di maggiore terzietà, magari il ministero dell’Economia e delle Finanze.
In verità, recentemente, il Mef pare abbia mostrato di volersi  dedicare anche a questa attività. L’anno scorso è stato chiarita la questione riguardante il termine di decadenza per l’esecuzione dei rimborsi Iva mancanti del modello Vr.
Più recentemente, il vice ministro Zanetti ha risposto ad un question time sulla problematica riguardante il termine per emendare la dichiarazione integrativa “a favore” e, più precisamente, sull’interpretazione  dell’Agenzia delle Entrate che vede il contribuente soccombere dinanzi ad una opinione veramente assurda che, molto spesso, determinando il pagamento di tributi assolutamente non dovuti perchè frutto di un errore materiale nella dichiarazione, viola in maniera assolutamente macroscopica, non solo lo Statuto dei Diritti del Contribuente, ma soprattutto  il principio di capacità contributiva previsto dalla nostra Costituzione. Ed al riguardo, Zanetti ha dato la sua disponibilità a rivedere la questione, non escludendo, se del caso, un’apposita modifica legislativa.

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