Processo amministrativo telematico - QdS

Processo amministrativo telematico

Carmelo Barreca e Silvio Motta

Processo amministrativo telematico

venerdì 01 Luglio 2016

Nel corso del 2014 e del 2015 il Legislatore ha disciplinato più volte la materia. Vediamo come. Con DPCM n. 40/2016 è stato approvato il regolamento recante le regole

CATANIA – L’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha conferito delega al Governo per il riordino del processo amministrativo telematico (di seguito, anche PAT). L’argomento, per come è noto, è di stretta attualità: nel corso degli anni 2014 e 2015 il Legislatore ha disciplinato più volte il processo civile telematico, allorchè invece il processo amministrativo è rimasto, sotto alcuni aspetti, indietro rispetto ai moderni strumenti di comunicazione e gestione telematica.
Da ultimo finalmente, con DPCM n. 40/2016 è stato approvato il regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, dichiaratamente volto, in esecuzione della delega della L. 69/2009, a stabilire le regole tecniche per l’attuazione del PAT, a far data dalla piena entrata in vigore, già prevista per la data del 1 luglio 2016.
Primariamente, il regolamento descrive una struttura tecnica che fa capo al Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA), chiamata a gestire la totalità dei fascicoli telematici.
Gli utenti, dal canto loro (e, dunque, non solo i legali ma anche ogni soggetto abilitato ad operare nel PAT) sono obbligati a dotarsi di una casella PEC che abbia le specifiche tecniche minime previste dall’articolo 15 del DPR.
La prima vera rivoluzione di impostazione, invero, si rinviene dal disposto dell’articolo 14 del regolamento, in combinato disposto con i punti 6, 7 e 8 delle specifiche tecniche.
Mentre l’articolo 14 del regolamento, infatti, prevede la facoltà dei difensori di eseguire le notificazioni del PAT a mezzo posta elettronica certificata, l’articolo 14, comma 1, delle specifiche tecniche dispone testualmente che “Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.”. La norma lascia invero adito a dubbi: sotto un profilo meramente labiale, potrebbe infatti ritenersi che il Legislatore del regolamento, pur lasciando la libertà delle forme di notifica, abbia inteso imporre la notifica verso le pubbliche amministrazioni unicamente a mezzo posta elettronica certificata.
Si tratterebbe, invero, di una vera rivoluzione che, forse, avrebbe meritato una disciplina ben più chiara e specifica.
Molto più probabilmente, invece, colgono nel segno i primi commenti i quali (al di là del testo labiale del regolamento) ritengono la possibilità della notifica via PEC come una mera facoltà anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l’obbligo di notifica (in caso questa sia effettuata a mezzo PEC) presso l’indirizzo risultante dai pubblici elenchi.
Peraltro, lo stesso punto 14 conferma la medesima facoltà di notifica a mezzo PEC all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi anche ai controinteressati ed, in generale, alle parti del giudizio.
All’esito della notifica, verranno depositate in giudizio le ricevute di avvenuta consegna, le quali contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato.
Infine, il quinto comma dell’articolo 15 prevede la residua facoltà di notifica in forma cartacea, il cui relativo documento cartaceo verrà anch’esso depositato telematicamente in copia informatica, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità.
 

 
Effettuata la notifica del ricorso, il difensore provvederà all’iscrizione a ruolo nei termini previsti dal Cpa
 
CATANIA – Una volta effettuata la notifica del ricorso, il difensore provvederà all’iscrizione a ruolo nei termini previsti dal Cpa, costituendo il fascicolo processuale.
Il fascicolo processuale del processo amministrativo (analogamente a quello del processo civile) diviene allora primariamente informatico (art. 5 del DPR), ed in esso vengono indicati tutti gli elementi dello stesso (numero di ruolo, ufficio titolare, parti, difensori, elenco dei documenti, etc) e contenuti in forma digitale tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo.
Il fascicolo viene gestito con modalità informatica, sin dal momento dell’iscrizione a ruolo sino all’emissione del provvedimento finale.
Il deposito dell’atto introduttivo è effettuato mediante iscrizione a ruolo per via telematica,  allegando il modulo denominato “ModuloDepositoRicorso”, scaricabile dal Sito Istituzionale della Giustizia Amministrativa e successivamente utilizzando il “ModuloDepositoAtto, anch’esso scaricabile dal Sito Istituzionale.
 

 
Il ricorso viene depositato soltanto in forma telematica
 
CATANIA – Il ricorso viene depositato esclusivamente in forma telematica, unitamente alle ricevute di notifica di cui all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relata di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti, oltre agli altri atti e documenti processuali.
La procura può essere conferita dal cliente con firma rilasciata digitalmente o attraverso la sottoscrizione di un supporto cartaceo.
Nel caso in cui la procura venga conferita su supporto cartaceo ed analogamente autenticata a mezzo la sottoscrizione per autentica del difensore, il deposito avviene attraverso la trasmissione di scansione per immagine della stessa procura. In tale caso, però, il difensore deve altresì asseverare (nello stesso documento o in documento separato) la corrispondenza della scansione all’originale in suo possesso ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD.
Ciascun deposito, a far data dal primo, provoca la generazione di tre messaggi, tutti previsti dal regolamento di attuazione, e precisamente:
a) un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell’ora di accettazione;
b) un messaggio PEC di avvenuta consegna, inviato dal gestore dell’Amministrazione;
c) un messaggio PEC del S.I.G.A., di avvenuta consegna, denominato “registrazione di deposito”, che riporta l’indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto o, alternativamente, le eventuali anomalie riscontrate (il regolamento prevede altresì, nei casi più gravi, anche un messaggio di “mancato deposito”, attestante il mancato compimento della procedura automatica di deposito).
Analogamente a quanto previsto per il PCT, il difensore depositante può, nella ipotesi in cui gli allegati eccedano la dimensione massima consentita del messaggio, operare più trasmissioni PEC
In via alternativa, per giustificate ragioni (addirittura il regolamento prevede l’obbligo dell’avvocato di indicare le motivazioni per le quali non sia riuscito a perfezionare il deposito mediante l’invio di PEC) l’avvocato depositante può anche provvedere al deposito di atti e documenti tramite “upload”, attraverso collegamento al Sito Istituzionale, utilizzando l’apposita sezione presente nel Portale dell’Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
Ai sensi dell’articolo 9 il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in  formato documento informatico sottoscritto con firma digitale, e depositati esclusivamente per via telematica.
Il ricorso introduttivo, ai sensi dell’articolo 12 delle specifiche tecniche (ed in analogia a quanto ormai da tempo molto diffuso nel PCT) deve essere depositato in formato pdf/a (cd. “pdf nativo”, ossia il documento .pdf ottenuto mediante la trasformazione di un documento testuale – principalmente in word – rimanendo esclusa la possibilità di produrre l’atto come scansione di copia per immagine) o, alternativamente, in .txt. o .rtf. è altresì ammesso il deposito di files archivi compressi in formato WinZip (estensione zip) o WinRAR, purchè i formati dei file contenuti nell’archivio compresso siano in pdf/a, .txt o .rtf.

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