L'incertezza del diritto fa diminuire la tax compliance - QdS

L’incertezza del diritto fa diminuire la tax compliance

Salvatore Forastieri

L’incertezza del diritto fa diminuire la tax compliance

mercoledì 06 Luglio 2016

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 giugno, si mette contro la realizzazione di una vera giustizia tributaria. In caso di errore la dichiarazione integrativa “a favore” va presentata entro il tempo breve di un anno

PALERMO – Incredibile. Pare che nel nostro bel Paese si faccia di tutto per rendere sempre più difficile il rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione Finanziaria, allontanando sempre di più la speranza di potere realizzare quella “tax compliance” che, a detta di tutti, ma principalmente a detta dei maggiori responsabili del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle entrate, rappresenta l’unico strumento per potere combattere efficacemente l’evasione fiscale.
Peccato, perché non solo aumentando la pressione fiscale, ma principalmente aumentando la “confusione” fiscale non si fa altro che incrementare vertiginosamente il contenzioso tributario e si fa proprio il giuoco degli evasori i quali, insieme a tutto il malaffare in generale, riescono a sopravvivere benissimo in questa zona grigia formata da una normativa molto complessa e poco chiara a cui corrispondono sofisticate interpretazioni “cautelative” da parte degli enti impositori e sentenze che, purtroppo troppo spesso, piuttosto che fare chiarezza e giustizia, alimentano i dubbi e, qualche volta, determinano vere e proprie ingiustizie fiscali.
Insomma, pare che nel nostro Paese, “culla del diritto”, al posto della “certezza del diritto” e del principio costituzionale del pagamento dei tributi in base alla capacità contributiva di ciascun cittadino, si voglia perseguire l’incertezza legislativa ed una giustizia fiscale solo formale, talvolta anche sfidando le regole ed i principi sanciti dall’Unione Europea.
Va detto, peraltro, che non è sempre  l’Amministrazione Finanziaria la causa di questo pasticcio. L’Agenzia delle Entrate, infatti, nell’ultimo periodo, sta tentando di avvicinarsi alle legittime aspettative dei contribuenti (vedasi l’estensione del contraddittorio endoprocedimentale a fattispecie non espressamente previste dalla legge, come nel caso degli accertamenti ai fini dell’imposta di registro), facendo addirittura ricorso, qualche tempo fa, agli spot pubblicitari ed alla “psicologia” per migliorare la “morale fiscale” dei contribuenti.
Per la verità, si pensava che almeno la Suprema Corte di Cassazione, avrebbe potuto migliorare la situazione.
Si credeva che, in mancanza di decise e coraggiose prese di posizione da parte degli stessi enti impositori e dei Giudici di merito, ai cittadini, dopo lunghissimi, estenuanti ed estremamente costosi contenziosi, potesse essere riconosciuta, alla fine, la soluzione che, evidentemente nell’ambito interpretativo che la legge consente,  risulta più coerente con i principi costituzionali e con i principi previsti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente.
Ed invece no.
Pare, infatti, che anche alla Corte di Cassazione sfugga l’esigenza di una giustizia fiscale sostanziale (non formale), quella che, sempre nell’ambito interpretativo possibile, riesca ad evitare che contribuenti corretti possano essere considerati evasori solo perché colpevoli di avere applicato male una disposizione, pur non avendo sottratto alcun tributo alla Collettività, oppure perché “impigliati” in alcune situazioni legate al  rigore “formalistico” della legge e, conseguentemente, chiamati a pagare somme (tributi e sanzioni) assolutamente non corrispondenti ad una effettiva manifestazione della ricchezza tale da giustificare l’imposizione.
è questo il caso della emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, specialmente quando, con la dichiarazione originaria, sono stati dichiarati erroneamente redditi mai percepiti sui quali, a causa di una discutibile interpretazione, l’Erario pretende imposte, interessi e sanzioni assolutamente non dovuti ed assolutamente contrari a qualunque principio costituzionale, comunitario e di “buon senso”.
Secondo un filone maggioritario della Cassazione, infatti, la dichiarazione integrativa “a favore” poteva essere presentata entro i normali termini di decadenza (quattro anni, ora cinque). Secondo un altro e più limitato filone, invece, la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata solo entro il termine di scadenza della dichiarazione dell’anno successivo (praticamente un anno).
Stante la difformità delle pronunce delle diverse sezioni della Corte, la questione è stata assegnata alle Sezioni Unite le quali, con la recentissima sentenza n.13378 depositata il 30 giugno scorso, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
1) La dichiarazione integrativa a favore del fisco, ossia quella che fa aumentare la base imponibile e l’imposta dovuta (o fa diminuire l’eventuale credito), va presentata entro i normali termini di decadenza dell’accertamento (art.2, comma 8, D.P.R. 322/98;
 
2) La dichiarazione integrativa a favore del contribuente, quella che fa diminuire la base  imponibile e, conseguentemente, evidenzia una minore imposta dovuta o un maggior credito, va presentata entro il termine di scadenza della dichiarazione relativa all’anno successivo. In questo caso, l’eventuale maggior credito può essere utilizzato anche attraverso l’istituto della compensazione;
 
3) A prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, il contribuente, quando dall’errore commesso nell’originaria dichiarazione sia dipeso un minor credito d’imposta, può chiederne il rimborso, entro i termini (48 mesi dalla data del versamento) previsti dall’art.38 del D.P.R. 600/73;
 
4) Sempre a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa “a favore”, il contribuente “può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.”
Quindi, dopo un lunghissimo ed intollerabile “tira e molla”, che ha tenuto molti contribuenti “sulla graticola” per tantissimo tempo, la Cassazione fa sapere che la dichiarazione integrativa “a favore” va presentata indispensabilmente entro il termine “breve” di un anno, ferma restando la possibilità delle richiesta di rimborso dell’eventuale nuovo credito emergente entro 48 mesi.  
Quasi nulla la stessa Suprema Corte dedica al caso (molto più frequente) di dichiarazione integrativa “a favore” finalizzata non a chiedere un rimborso, ma a  sterilizzare la pretesa dell’Ufficio di una maggiore imposta collegata ad una dichiarazione originaria palesemente sbagliata.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’errata aggiunzione di tre zeri al reddito effettivo (50.000) fa diventare 50.000.000 il reddito dichiarato, sul quale l’ufficio, in mancanza di una “tempestiva” (entro un anno) dichiarazione rettificativa, pretende l’imposta, le sanzioni e gli interessi sulla differenza di imponibile (assolutamente inesistente) di 49.950.000.
Dice solo che il contribuente “in sede contenziosa” può “opporsi alla maggiore pretesa tributaria”.
Forse, visto che il legislatore non ci aiuta, ci sarà bisogno di un’altra sentenza della Cassazione a Sezioni Unite per stabilire se è necessario presentare ricorso in Commissione tributaria, oppure se l’Ufficio, su semplice istanza dello stesso contribuente, prima dell’instaurazione formale della controversia, avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto Ministeriale 37/1997 (autotutela), possa ripristinare l’effettiva situazione debitoria, ossia quella corrispondente alla capacità contributiva del contribuente.  
La “zona grigia”, quindi, permane. Di certezza del diritto è meglio non parlarne. I contribuenti reclamano giustizia. I poteri che la legge ha affidato al Garante del Contribuente sono assolutamente inadeguati.
Chi può aiutarci, allora, se vogliamo avere un fisco “normale”, quello previsto dalla nostra Costituzione?
Il Legislatore continua a produrre norme che non assicurano chiarezza e giustizia.
La Giustizia tributaria è lenta e non univoca. 
Non ci resta che sperare che gli uffici, evidentemente sempre nel rispetto della vigente normativa, specialmente quella costituzionale, ma anche con il buon senso, possano evitare ogni ingiustizia fiscale, compresa quella che potrebbe nascere dalla recente interpretazione della Cassazione, dando così un grandissimo contributo al fine di aumentare la fiducia dei cittadini verso la Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, l’adesione spontanea agli adempimenti tributari.

Salvatore Forastieri
Garante del Contribuente per la Sicilia

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