Edilizia, norme su efficienza energetica - QdS

Edilizia, norme su efficienza energetica

Bartolomeo Buscema

Edilizia, norme su efficienza energetica

venerdì 12 Agosto 2016

Ruolo fondamentale delle direttive europee sui requisiti minimi obbligatori e obblighi di eseguire ispezioni su caldaie. Decreti nazionali su rinnovabili nelle nuove costruzioni, certificazione e prestazioni nella Pa

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un marcato proliferare di leggi e norme che concernono l’efficienza energetica .Una mole notevole di documenti che qui vogliamo raccogliere e sintetizzare per avere un quadro completo a beneficio anche dei non addetti ai lavori.

Le direttive europee

Innanzitutto bisogna ricordare l’importante ruolo delle direttive 2002/91 e 2006/32, le quali hanno stabilito i criteri per il calcolo dei rendimenti energetici degli edifici, i relativi requisiti minimi obbligatori d’isolamento termico, il sistema di certificazione energetica , l’obbligo di eseguire ispezioni sulle caldaie anche quelle piccole murali. Ma l’evento cruciale è stato quello dell’emanazione Direttiva 31/2010 che impone, dal 1° gennaio 2019 per tutti i nuovi edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 quelli nuovi privati lo standard di edifici a energia quasi zero. Questi ultimi sono definiti come edifici a bassissimo consumo di energia non rinnovabile (prevalentemente gas metano) che producono anche energia termica ed elettrica in situ con impianti solari termici e fotovoltaici, e che quindi sono in concreto autosufficienti dal punto di vista energetico.

I primi decreti nazionali sull’efficienza energetica

Con il d.lgs. 192/2005,poi integrato con il d.lgs. 311/06,l’Italia ha recepito dalla Direttiva 2002/91 i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici ,introducendo anche i riferimenti per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili. È seguito poi il Decreto Legislativo 115/2008 che ha introdotto i bonus volumetrici per gli edifici con maggiore spessore delle murature esterne e dei solai, in modo da favorire un migliore isolamento termico. Successivamente, con il DPR n.50 del 2/4/2009 sono stati definiti i criteri, i metodi di calcolo e i requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici.

L’obbligo di rinnovabili nelle nuove costruzioni

Grazie al D.L. 28 del 2011, entrato in vigore il primo giugno 2012, per tutti i nuovi edifici e quelli notevolmente ristrutturati è diventato obbligatorio ricorrere all’energia rinnovabile per coprire almeno per il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e parte dei consumi elettrici.

La certificazione energetica

Ricordiamo che la certificazione energetica degli edifici è una procedura di valutazione volta a promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici fornendo anche ai proprietari o utilizzatori indicazioni per contenere i consumi di energia .Punto di partenza è stato il decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.(GU n. 158 del 10-7-2009), che ha introdotto l’Attestato di certificazione energetica(ACE) poi denominato Attestato di prestazione energetica. (APE). Passi avanti sono,poi,stati fatti con la Legge 90 del 3 agosto 2013 che,tra l’altro, ha definito in modo univoco i contenuti dell’Attestato di prestazione energetica,le regole per l’allegazione nelle compravendite, la durata di validità dell’attestato e le relative condizioni di aggiornamento, in caso di nuovi interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti.

I tre decreti  integrativi del 2015
Infine, il 26 giugno 2015 sono stati emanati ulteriori tre decreti, entrati in vigore il 1° ottobre 2015 , che correggono e integrano le precedenti norme. In particolare con il primo decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” vengono definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Le misure di questo decreto si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione. Il secondo decreto, “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, definisce,invece, gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Infine, con il terzo decreto “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” ,vengono ridefinite le Linee guida puntando su una più omogenea e coordinata procedura di redazione dell’Attestato di prestazione energetica delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale.

L’ultimo decreto del 18 luglio 2016 n.141

Il decreto  pubblicato sulla GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016 e ,quindi, entrato in vigore il 26 luglio 2016 , recita “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)”. è un dispositivo legislativo  che contiene  importanti novità in materia di prestazioni energetiche degli immobili della pubblica amministrazione; diagnosi energetiche; misura e fatturazione; fondo efficienza e sanzioni.

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