Piano casa, il ddl 459 “resta al palo” all’Ars - QdS

Piano casa, il ddl 459 “resta al palo” all’Ars

Cettina Mannino

Piano casa, il ddl 459 “resta al palo” all’Ars

martedì 01 Dicembre 2009

Fermo in attesa di approvazione definitiva alla Regione, il decreto che modifica le strutture edilizie dell’Isola. L’ultimo prevede l’ampliamento del 20 per cento solo per gli edifici che saranno demoliti

PALERMO – Tra imprevisti e revisioni, il Piano Casa, stenta ancora a decollare. Se da una parte l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia, Nino Beninati, spinge per l’applicazione del disegno di legge in legge dall’altro le associazioni di categoria, e non, si schierano contro.  Riveduto e corretto già diverse volte, l’ultima  in seguito alla frana avvenuta lo scorso mese a Giampilieri e Scaletta Zanclea, il Piano Casa sembra essere, al momento, l’argomento di punta degli ambienti regionali. Secondo le ultime modifiche, previste dal nuovo ddl 459, che sostituisce, in alcune parti, e ne modifica altre, il disegno di legge 386 del 6 agosto, possono accedere al Piano Casa, cioè all’ampliamento del 20 per cento, solo gli edifici che verranno demoliti e dunque ricostruiti.
Nel nuovo emendamento è previsto, inoltre, che gli edifici vengano ricostruiti non solo attenendosi alle regole antisismiche vigenti, ma anche di quelle idrogeologiche.  Resta invariato invece la promozione di  interventi edilizi  che migliorino la qualità abitativa e favoriscono la diffusione di soluzioni tecnologiche ecosostenibili. 
Per incentivare gli interventi, saranno consentiti interventi  di integrale demolizione e ricostruzione, anche su un area diversa, purché: ricada all’interno della stessa area di proprietà, non interessi aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato e  o soggetti a vincoli di in edificabilità, previsti da normative statali o regionali.
Nel caso di ricostruzione dell’edificio su area diversa, la superficie  originariamente occupata  dal  fabbricato demolito, deve essere  sistemata a verde privato o a parcheggi a servizio dello stesso immobile, tenendo sempre conto di eventuali vincoli esistenti. Gli interventi, inoltre, possono riguardare edifici legittimamente realizzati nonché oggetto di condono edilizio, a condizione che dispongano della concessione edilizia in sanatoria, anche ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4/2003.
 
Sono esclusi, invece, dal procedimento interventi che ricadono in: parchi regionali, riserve e le relative aree di protezione; aree interessate da vincolo assoluto di in edificabilità;immobili già oggetto di ordinanza di demolizione; gli immobili privati situati su aree demaniali; le medie e le grandi strutture di vendita nonché i centri commerciali (così come definiti dal D.P.R.S. 11 luglio 2000); le aree a rischio all’interno delle perimetrazioni previste dal Piano per l’assetto idrogeologico (Pai) e le zone indicate dagli strumenti urbanistici.
Inoltre sono state inserite nel nuovo disegno di legge alcune misure compensative per favorire la realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggi da parte dei privati. In tutte le aree di proprietà privata, per le quali lo strumento urbanistico vigente prevede la destinazione di verde pubblico, sia di quartiere che territoriale, ed anche nelle zone agricole purchè ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri urbani, è consentita la realizzazione, da parte dei privati, di uno o più piani interrati di proprietà privata, destinati esclusivamente a parcheggio a condizione che venga realizzato in superficie il verde pubblico da cedersi gratuitamente al Comune. In caso di mancata realizzazione delle opere a verde, entro sei mesi dalla ultimazione dei parcheggi, avviene l’annullamento della concessione edilizia.

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