Attività ispettive, nuove linee guida sulla competenza territoriale - QdS

Attività ispettive, nuove linee guida sulla competenza territoriale

Michele Giuliano

Attività ispettive, nuove linee guida sulla competenza territoriale

giovedì 29 Settembre 2016

Direttiva ministero del Lavoro: se chiude la sede dell’impresa resta competente l’ispettorato interpellato. Le prove devono essere ben circostanziate prima di procedere all’ispezione

PALERMO – Cosa succede quando si presenta una denuncia all’ispettorato del Lavoro per torti subiti nell’ambito lavorativo ma la nostra sede ha ormai chiuso i battenti? In attesa da tempo di più chiari punti di riferimento per lo svolgimento delle attività ispettive, il ministero del Lavoro ha finalmente emesso una direttiva che chiarisce e scioglie i dubbi su quella che è la competenza territoriale degli ispettorati provinciali.
Una casistica in particolare, quella in cui ricadono le denunce di violazioni avvenute presso sedi di lavoro che allo stato attuale non sono più attive. Una situazione che sembra essere ricorrente in molti casi in Sicilia. Il ministero del Lavoro si esprime in maniera chiara ed esaustiva. Innanzitutto, prescrive agli ispettori e in generale, al personale addetto ad una prima valutazione della denuncia presentata, di verificare che queste siano ben circostanziate, possibilmente con l’indicazione chiara dei documenti nei quali sia possibile rinvenire prova dei fatti messi in evidenza nell’istanza presentata all’ufficio ispettivo. Tutto ciò, chiaramente, allo scopo di evitare di cominciare controlli che già ad una prima analisi possano risultare improduttivi e che portino, quindi, al nulla di fatto.
L’analisi dei pre-requisiti, necessaria in qualunque caso e applicabile a tutte le pratiche che vanno ad essere evase, diventa ancora più importante nel momento in cui la sede di lavoro nel quale sarebbero avvenute le violazioni risulta essere chiusa presso la Camera di Commercio, per cui la ricerca della documentazione necessaria per il controllo delle accuse fatte e la loro validazione o meno deve essere ancora più puntuale e precisa, nonché sarà più difficile individuare anche i soggetti che possano fornire testimonianza dei fatti occorsi.
Se la richiesta di intervento presentata non dovesse essere abbastanza chiara e dettagliata da fornire agli ispettori una buona base di partenza per lo svolgimento del proprio lavoro, sarà possibile archiviare la pratica entro la fine dell’anno successivo alla presentazione, dopo averne informato il soggetto che ha sporto denuncia. Nel momento in cui, invece, la richiesta di ispezione raccolga in sé i dati e i documenti necessari ad avviare l’intervento degli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro, sarà competente della pratica l’ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia e sul cui territorio ricade la sede nella quale si è svolto il rapporto di lavoro, che sia, al momento dell’ispezione, ancora effettivamente aperta o chiusa.
Ciò implica che, nel caso in cui la sede non dovesse essere più disponibile e, pertanto, la documentazione necessaria alla verifica dei motivi dell’istanza, sarà possibile muoversi anche presso altre provincie, dove, ad esempio, si trova la sede legale dell’impresa, presso la quale si presume siano conservati gli archivi o comunque dove vengono svolte le attività amministrative e di gestione. In questo caso, la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza potrà richiedere la collaborazione del medesimo ufficio nella provincia interessata, che si occuperà di recuperare tutto il materiale necessario, come da dettagliata richiesta, presso la sede dell’ente presso cui si ritiene possano essere recuperati gli atti e i documenti necessari allo svolgimento del lavoro di ispezione.
Questo ufficio avrà quindi l’onere di trasmettere la documentazione all’ufficio “capofila”, che li analizzerà e si occuperà di stilare il verbale finale di chiusura della pratica.

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