Lavori artigianali a casa propria. Ecco come è possibile tutelarsi - QdS

Lavori artigianali a casa propria. Ecco come è possibile tutelarsi

Michele Giuliano

Lavori artigianali a casa propria. Ecco come è possibile tutelarsi

venerdì 14 Ottobre 2016

Cosa fare se non si è soddisfatti dell’intervento di manutenzione fatto nella propria abitazione? Se l’artigiano non rilascia nulla di scritto, ci si può tutelare con un “ordine di esecuzione”

CATANIA – Sarà capitato a tutti di trovarsi il rubinetto che perde, dopo l’intervento dell’idraulico, la vernice che forma una ragnatela di crepe, dopo qualche giorno che l’imbianchino ha tinteggiato la parete e l’impianto elettrico che “salta” dopo l’ultimo intervento.
In questi casi cosa può fare il consumatore? La prima cosa da fare, prima che inizino i lavori, è quello di farsi rilasciare un preventivo di spesa, in base al quale poter contestare le prestazioni non eseguite o mal realizzate.
Questo il primo consiglio in assoluto che le associazioni di categoria dei consumatori danno a chi si affida ad un artigiano o a una ditta a cui vengono commissionati lavori di manutenzione del proprio immobile. “Spesso – afferma il segretario regionale dell’Aduc, Primo Mastrantoni – ci si dimentica di questo particolare, confidando sul valore della parola data, ma questa fiducia può dar luogo ad una serie di problemi, perchè non si ha il famoso ‘pezzo di carta’ sul quale fare le rivendicazioni.
Il diritto del consumatore è comunque quello di avere il prodotto del lavoro riparato o sostituito, la riduzione dell’importo da concordare o lo scioglimento del contratto”.
Nel caso in cui non si arrivi ad un accordo bonario tra le parti, il cittadino dovrà scrivere una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’artigiano e alla Camera di Commercio, minacciando di ricorrere alle vie legali. “In caso di risposta negativa o di non risposta – aggiunge Mastrantoni – si può ricorrere al Giudice di Pace per la soluzione della controversia, con la conciliazione tra le parti o con la sentenza del Giudice stesso”. Sull’importanza del preventivo batte anche
Altroconsumo, altra associazione di categoria di consumatori: “Che si tratti della ristrutturazione di un appartamento o della sostituzione di una valvola di un elettrodomestico – precisa l’associazione – chiedete sempre un preventivo della prestazione, anche a voce. Oltre a valutare costi e tempi di esecuzione, potrete anche capire se è davvero il caso di effettuare l’intervento. Spesso la riparazione di un oggetto costa più di un nuovo acquisto. Il preventivo scritto diventa importante quando si commissionano lavori complessi e onerosi.
È necessario che contenga prezzo, tempi, materiali utilizzati, modalità di esecuzione, costo orario della mano d’opera e Iva”. Se l’artigiano non rilascia nulla di scritto, ci si può tutelare stendendo un “ordine di esecuzione” in duplice copia, e chiedendo all’artigiano di sottoscrivere per ricevuta la copia che il consumatore dovrà conservare. Nel caso sia stata anticipata una somma, attenzione alla modalità in cui la si definisce nel contratto. Per l’acconto si tratta di un semplice anticipo: nessuna delle parti ha diritto a trattenere l’acconto, a meno che non si provi di avere subito dei danni dal mancato adempimento del contratto da parte di una delle due parti.
È il sistema più semplice e pratico nel caso di lavori e cifre di piccole entità. Se inadempiente è l’artigiano (per esempio se si rifiuta di eseguire il lavoro perché i macchinari sono rotti) dovrà restituire l’acconto. Se il cliente subisce dei danni ed è in grado di provarli (mostrando il nuovo preventivo o la fattura) potrà richiedere il risarcimento, che equivarrà, in tal caso, alla differenza fra il prezzo proposto dal primo artigiano e il secondo. Se inadempiente è il cliente (per esempio fa eseguire il lavoro a un altro), l’artigiano dovrà comunque restituire l’acconto.

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