Sempre più nuovi affittacamere, tra adempimenti fiscali e legislativi - QdS

Sempre più nuovi affittacamere, tra adempimenti fiscali e legislativi

Elio Sofia

Sempre più nuovi affittacamere, tra adempimenti fiscali e legislativi

mercoledì 23 Novembre 2016

Questo tipo di attività può essere esercitata anche in modo non professionale e del tutto occasionale. Oltre alla legge nazionale occorre prestare attenzione ai regolamenti regionali

CATANIA – Sempre più italiani e nello specifico siciliani, decidono di mettere in condivisione e quindi a reddito stanze della propria casa o intere abitazioni, per brevi o lunghi periodi, sfruttando i diversi portali specializzati come Booking o Airbnb che ormai la fanno da padrona nell’incontro tra domanda e offerta per i vacanzieri 2.0.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sull’intera disciplina partendo dal presupposto che l’attività di affittacamere è una attività turistico alberghiera di tipo imprenditoriale. Quando un soggetto decide di mettere in affitto una camera o un appartamento per alcuni giorni o anche per periodi superiori è chiamato ad effettuare necessariamente alcuni adempimenti fiscali per rispettare la normativa in vigore ed evitare spiacevoli sorprese da parte del fisco o dell’autorità giudiziaria.
La legge n. 217/83 definisce l’attività di affittacamere come quella “struttura composta da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uso nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari”.
Assumono la denominazione di Bed and Breakfast quegli affittacamere che oltre al pernottamento somministrano anche la colazione. Sono previste differenze di regione in regione circa la disciplina specifica applicabile in materia per chi esercita in maniera professionale oppure occasionale.

Adempimenti per affittacamere non professionali

L’attività di affittacamere può essere esercitata anche in modo non professionale e del tutto occasionale quando viene esercita nell’abitazione dove risulta situata la residenza o il domicilio del soggetto che intende svolgere l’attività; in tal caso il titolare è esonerato sia dall’iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della propria provincia che dall’apertura di una partita Iva. Unico adempimento che occorre ottemperare è la presentazione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presso al casa comunale dove è ubicato l’immobile in questione. La Scia è un documento che può essere inviato anche per via telematica dove vengono specificati gli spazi e gli elementi che compongono l’immobile che si intendono affittare.

Sempre più spesso l’attività non professionale si configura come un aiuto al reddito famigliare i cui proventi sono fuori dal campo di applicazione Iva, da dichiarare nel modello Unico nella relativa categoria “redditi diversi” di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/86. I redditi diversi devono essere inseriti all’interno del quadro RL del modello Unico Persone Fisiche. Per certificare l’incasso di questi proventi, il soggetto che esercita l’attività dovrà rilasciare apposita ricevuta non fiscale ai clienti. La ricevuta non fiscale si rende opportuna per certificare gli introiti percepiti, e per dare quietanza di pagamento al cliente, deve essere emessa in duplice copia, l’originale per il cliente e la copia per il proprietario dell’immobile. Sulla ricevuta, in originale, deve essere apposta una marca da bollo da 2 euro quando l’incasso percepito superi la soglia di 77,47 euro.

Adempimenti per affittacamere professionali
Coloro i quali intendono affittare appartamenti di proprietà, che superano il limite di 6 camere in più di due appartamenti, devono necessariamente operare come imprenditori professionali. Tali soggetti sono, infatti, obbligati ad aprire una partita Iva, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, e contemporaneamente effettuare le apposite comunicazioni presso la Camera di Commercio territoriale. Anche in questo caso si rende necessaria l’Autorizzazione di inizio attività (Scia) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (Suap) del proprio comune.

Successivamente, è necessario avviare le pratiche per la classificazione della struttura e il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza; questa pratica deve essere esercitata anche da coloro i quali esercitano non professionalmente, a mezzo fax o tramite comunicazione internet, indicando oltre che i nominativi degli ospiti, copia dei rispettivi documenti di identità e il giorno di arrivo e quello di partenza dall’abitazione. Questo tipo di comunicazione è obbligatoria per tutti i contratti inferiori ai 30 giorni, che non hanno obbligo di registrazione, mentre per i contratti superiori a 30 giorni l’obbligo di comunicazione è sostituito dalla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
L’attività di affittacamere professionale costituisce un’attività di impresa con conseguente assoggettamento ad Iva (con aliquota ridotta del 10%) delle fatture che dovranno essere emesse, oltre all’applicazione normativa sul reddito di impresa contenuta nel DPR n. 917/86.
L’attività di affittacamere riguarda prevalentemente locazioni della durata abbastanza breve, per lo più inferiore ai 30 giorni. In tal caso, non vi è alcun obbligo di avere un contratto scritto, e nemmeno di doverlo registrare presso l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è comunque consigliabile stipulare un contratto scritto, per evitare possibili contestazioni con il soggetto che vi soggiorna. E’ buona prassi quindi che il contratto di locazione sia redatto per iscritto e fatto firmare al cliente prima che entri in possesso o godimento dei locali.
Ultimo punto da osservare sempre e comunque per gli affittacamere di breve periodo, è l’osservanza della tassa di soggiorno da far pagare ai propri ospiti che deve essere corrisposta al comune presso il quale si trova l’abitazione oggetto di affitto.

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