Addio all'indennità di mobilità. Via alla Naspi per tutti dal 2017 - QdS

Addio all’indennità di mobilità. Via alla Naspi per tutti dal 2017

Michele Giuliano

Addio all’indennità di mobilità. Via alla Naspi per tutti dal 2017

sabato 03 Dicembre 2016

Disoccupazione ordinaria pari al 75% dell’imponibile medio degli ultimi 4 anni con un tetto di 1.300 euro. La durata della prestazione sarà più breve nella maggioranza dei casi

PALERMO – Da gennaio 2017 cambia la normativa, e le novità saranno tante, profonde, e purtroppo spesso non andranno a favore del lavoratore che si ritrova a perdere la propria fonte di sostentamento. Dall’anno nuovo non sarà più possibile usufruire della indennità di mobilità, e questa sarà sostituita dall’indennità di disoccupazione ordinaria, denominata Naspi. Con una differenza di trattamento che non sarà, purtroppo, trascurabile, considerando che la mobilità era pari alla cassa integrazione straordinaria, mentre la Naspi è pari al 75 per cento dell’imponibile medio degli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 1.300 euro e viene ridotta ogni mese.
 
Anche la durata della prestazione, nella maggioranza dei casi, sarà notevolmente più breve. Prima della riforma che sarà avviata con il primo giorno dell’anno venturo, potevano beneficiare dell’indennità di mobilità i lavoratori il cui contratto è terminato a seguito di un licenziamento collettivo. Potevano essere coinvolti, dunque, i lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti. L’indennità di mobilità ammontava al 100 per cento del trattamento di cassa integrazione straordinaria, che, come tutte le prestazioni di integrazione salariale, è pari all’80 per cento della normale retribuzione.
 
Dopo i primi 12 mesi, il trattamento si abbassa al 64 per cento della retribuzione. La durata minima della mobilità era pari a 12 mesi, mentre la durata massima ammonta a 48 mesi: la durata dipendeva dalla regione in cui si trova l’azienda e dall’età del lavoratore. Chi ha ottenuto l’indennità di mobilità nel 2016, nonostante l’abolizione della prestazione, può continuarla a percepire anche nel 2017 e oltre, fino al termine del periodo autorizzato. La Naspi è regolata in maniera piuttosto diversa. Innanzitutto,  spetterà indistintamente a tutti i lavoratori subordinati, per la perdita involontaria dell’impiego. I dipendenti, quindi, non devono aver presentato le dimissioni o aver accettato la risoluzione consensuale, escluse le procedure di conciliazione.
 
I requisiti necessari sono pochi e semplici, e consistono in almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno, da valutare di caso a caso, con regole particolari per chi in questo periodo ha usufruito di ammortizzatori sociali o di sostegni al reddito quali malattie, congedi parentali o periodi di maternità/paternità. Il calcolo preciso dell’importo dovuto della Naspi è pari al 75 per cento dell’imponibile medio mensile (imponibile Inps, il più delle volte coincidente con lo stipendio lordo) degli ultimi 4 anni, se questo non supera 1.195 euro. Se l’imponibile medio supera i 1.195 euro mensili, l’indennità è aumentata del 25 per cento della quota eccedente il tetto, sino a un limite massimo di 1.300 euro.
 
Tale importo viene decurtato del 3 per cento a partire dal  quarto mese di percezione del sussidio. Quale fosse l’indennità più conveniente per il lavoratore rimasto a casa varia a seconda delle diverse situazioni. In linea generale, sembrerebbe essere più favorevole per il lavoratore la “vecchia”mobilità, non solo perché l’importo della prestazione è più alto, ma soprattutto in relazione alla sua durata.
 
Comunque, alcune categorie di disoccupati hanno diritto a ulteriori sussidi, una volta finito di percepire la Naspi. Si tratta dell’Asdi, l’assegno di disoccupazione, che è pari al 75 per cento della Naspi e ha una durata di 6 mesi e della prestazione di ricollocazione, che è un voucher spendibile dal lavoratore presso i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, al fine di trovare una nuova occupazione.

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