Assistente giudiziario, 800 posti in palio - QdS

Assistente giudiziario, 800 posti in palio

redazione

Assistente giudiziario, 800 posti in palio

martedì 06 Dicembre 2016

Pubblicato nella Guri del 22 novembre il concorso pubblico per titoli ed esami. Per i vincitori un contratto a tempo indeterminato. Non occore essere laureati in Giurisprudenza, basta il diploma di maturità: domande sul sito giustizia.it

Nella Gazzetta ufficiale n. 92 dello scorso 22 novembre è stato pubblicato il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a  tempo indeterminato per il  profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria.

Pubblichiamo di seguito il bando, articolo per articolo.
 
Art. 1 – Posti messi a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale   di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della   giustizia-Amministrazione giudiziaria.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal decreto  legislativo  11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 35 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165.

Art. 2 – Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
In materia di riserva dei posti si applicano le  disposizioni  di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2,  della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto  al  lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota  d’obbligo  prevista dall’art.3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al successivo art. 9, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto  della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo art. 11.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto:
1) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma  dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore, riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
2) Età non inferiore a diciotto anni;
3) Cittadinanza italiana;
4) Godimento dei diritti civili e politici;
5) Idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo  svolgimento dell  mansioni di assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale;
6) Qualità morali e di condotta di cui all’art. 35  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono  partecipare  al concorso coloro  che  siano  stati destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. L’Amministrazione provvedera’ d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di  precedenti rapporti di pubblico  impiego, nonché il possesso del requisito della  condotta  e  delle  qualità morali. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.  Per difetto dei requisiti prescritti, o per  la  mancata  osservanza dei termini stabiliti nel presente bando, l’Amministrazione può disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.

Art. 4 – Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere  redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del  presente bando  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale «Concorsi  ed esami».
Il modulo della  domanda  (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno della suddetta  pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it.
Il candidato è tenuto a salvare la domanda, stamparla,  firmarla in calce, scansionarla in  formato  pdf  unitamente  alla  fotocopia, fronte e retro, di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità ed inviarla telematicamente, secondo le modalità operative sopra indicate nel sito  ufficiale  del Ministero della  giustizia, www.giustizia.it.
Il sistema restituirà una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di  presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle  prove  scritte  o  alla  eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione,  verrà presa in considerazione la domanda inviata per  ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente  revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine  ultimo per la  presentazione  delle domande, il sistema informatico non  consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda. Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalità diverse da quelle sopra indicate.
In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando, l’Amministrazione potrà comunicare, mediante avviso sul  sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it,  eventuali modalità di invio  delle  domande,  sostitutive  della   procedura suddetta.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive  modificazioni e integrazioni:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e i numeri telefonici di reperibilità (telefono fisso, telefono cellulare);
5) il luogo (domicilio  o  recapito) ove desidera   ricevere
eventuali comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di residenza;
6) l’indirizzo di posta elettronica (e-mail);
7) di essere in possesso del titolo di studio previsto  dall’art.3 del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato  conseguito, nonche’ la data ed il luogo;
8) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
9) di godere dei diritti civili e politici;
10) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i soggetti  con  disabilita’  come idoneita’  allo  svolgimento delle mansioni di Assistente giudiziario, di  cui  al  vigente  ordinamento professionale;
11) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
12) di non aver riportato  condanne penali e di  non  avere procedimenti  penali  in  corso;  in  caso  contrario,  indicare   le
eventuali condanne penali riportate,  anche  se  sia  stata  concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,  applicazione  della pena su richiesta ai sensi dell’art.  444  del  codice  di  procedura penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti;
13) di non essere stato destituito  o  licenziato  a  seguito  di procedimento  disciplinare  o  dispensato  dall’impiego  presso   una pubblica amministrazione per persistente insufficiente  rendimento, ovvero  dichiarato  decaduto da un impiego  pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti  falsi,  o  interdetto dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato;
14) la lingua straniera,  scelta  tra  quelle indicate nel successivo art.6, lettera  b), per la  quale intende  effettuare l’accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
15) l’eventuale possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell’assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai sensi del successivo art. 6, lettera c):
a) aver  svolto,  con  esito  positivo  l’ulteriore  periodo  di perfezionamento nell’ufficio  per  il  processo  ai  sensi  dell’art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18  ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221, come  modificato dall’art.  50  del  decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 114;
b) aver svolto, con esito positivo lo  stage  presso  gli  uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) aver completato con  esito  positivo  il  tirocinio  formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art.  37,  comma  11,  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  pur  non  avendo  fatto  parte dell’ufficio per il processo come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come modificato dall’art. 50 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
16) il  possesso  di  eventuali  titoli  di  riserva  tra  quelli indicati all’art.  2  del  presente  bando,  previsti  dalla  vigente normativa per particolari categorie di cittadini;
17) il possesso dei titoli di  preferenza  e  precedenza  di  cui all’art. 9 del presente bando.
 
È fatto obbligo ad ogni candidato  di  comunicare  le  eventuali successive variazioni della residenza o del luogo dichiarato nella domanda di partecipazione, per ogni  comunicazione  relativa al concorso, esclusivamente con le seguenti  modalità: mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Ministero della giustizia – Dipartimentodell’organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei  servizi – Direzione generale del personale e della  formazione  –  Ufficio III concorsi e assunzioni – via Arenula n. 70 – 00186 Roma.
I candidati che nell’espletamento delle prove di esame necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della  legge 5 febbraio 1992, n. 104,  devono  indicare  nella  domanda  l’ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap, nonché  l’eventuale necessità di tempi  aggiuntivi.
Le richieste dovranno essere comprovate, indicando gli  estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla  quale  dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e  gli  eventuali tempi aggiuntivi. Detti candidati, dovranno altresì specificare nella  domanda se sono affetti da invalidita’ uguale o superiore all’ottanta per cento.
I predetti, successivamente all’invio della domanda, al  fine  di consentire all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare  partecipazione  al concorso, dovranno comunque far pervenire all’Ufficio III –  concorsi e  assunzioni  della  Direzione  generale del personale e della formazione, copia della  certificazione indicata  nella domanda  di partecipazione, con una delle seguenti modalità: dalla propria posta elettronica  ordinaria, mediante invio all’indirizzo mail uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it; dalla propria  posta  elettronica  certificata,  mediante  invio all’indirizzo            di posta certificata uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it; a mezzo raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi – Direzione generale  del  personale  e  della  formazione  – Ufficio III concorsi e assunzioni – via Arenula n. 70 – 00186 Roma.
L’Amministrazione si riserva di provvedere  alla  verifica  della veridicita’ delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla procedura, i quali si intendono altresì avvertiti delle  conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione, sarà nominata la  commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto all’art. 9  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  successive  integrazioni  e modificazioni ed in conformita’ ai  principi  dettati  dall’art.  35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6 –  Prove concorsuali e valutazione dei titoli 
Il concorso si svolgerà mediante esami e valutazione dei titoli. Gli esami consisteranno in due prove scritte e  in  un  colloquio che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza di una  lingua straniera e delle capacita’ e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.

a) Prove scritte.
Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita’ e con assegnazione dei punteggi di seguito indicati,  e  saranno  cosi’ articolate.
La prima prova scritta consisterà nella somministrazione  di n. 60 domande a risposta  multipla, aventi ad oggetto:  elementi di diritto processuale civile.
– Ad ogni risposta esatta verrà attribuito il  punteggio  positivo di 0,50;
– Ad ogni risposta errata o multipla verrà attribuito il punteggio negativo di 0,15; 
– Alle risposte omesse non verrà attribuito alcun punteggio.
Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio  massimo  di  30 punti. La prova si intende superata dai candidati che abbiano  riportato una votazione di almeno 22,5/30.
La seconda prova scritta consistera’ nella somministrazione di n.60 domande a  risposta  multipla,  aventi  ad  oggetto:  elementi  di diritto processuale penale.
(…omissis)
Per i criteri di attribuzione del punteggio si seguono le regole previste per la prima prova.

Le due prove si  terranno  in  successione,  senza  soluzione  di continuitaà e con un unico tempo di 150 minuti per il loro svolgimento, con modalità che verranno successivamente  indicate  ai sensi dell’art. 7 del presente bando. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad  avvalersi della consulenza  di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso la commissione esaminatrice provvederà alla validazione di tali quesiti. Il diario delle prove scritte sarà pubblicato con le modalità di cui al successivo art. 7 del presente bando.

b) Colloquio.

Saranno ammessi al colloquio i  candidati  che  abbiano  superato entrambe le prove scritte con  i  punteggi  non  inferiori  a  quelli indicati alla precedente lettera a). Il colloquio vertera’ sulle stesse materie  delle  prove  scritte nonche’ su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi  di  Servizi di cancelleria e  nozioni  sul  rapporto  di  pubblico  impiego  alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Comprenderà, inoltre, l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato, tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
In sede di prova orale sarà altresì accertata la  conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse mediante una verifica attitudinale di tipo pratico.
Il colloquio si intende superato se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30. L’avviso per la  presentazione  al  colloquio sarà pubblicato, unitamente all’elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto  di legge.
I candidati  sono  obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in corso di validità.
 
c) Valutazione titoli.
Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione esaminatrice  assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che  hanno  svolto,  con  esito  positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per  il  processo ai sensi  dell’art.  16-octies  comma 1-bis e comma  1-quater  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall’art.  50 del  decreto-legge  24  giugno   2014,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito  positivo,  lo stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell’art.  73  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito  positivo, il  tirocinio  formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai   sensi dell’art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo,  cosi’  come indicato dall’art. 16-octies comma 1-quinquies del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014, n. 114. I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili.
La votazione complessiva finale è determinata,  secondo  quanto disposto dall’art. 8, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto  conseguito  nella valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove d’esame.

Art. 6 – Prove concorsuali e valutazione dei titoli

I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
c) Valutazione titoli. Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili. La votazione complessiva finale è determinata, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame.

Art. 7 – Diario delle prove scritte e modalità di svolgimento delle prove
Fatta salva la facoltà stabilita dal successivo art. 8 del presente bando, le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale – del 14 febbraio 2017, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sarà disponibile anche sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Durante le prove di esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L’assenza dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso. L’esito delle prove scritte sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 8 – Prove preselettive
L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a cinque volte il numero dei posti banditi. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
1) elementi di diritto pubblico;
2) elementi di diritto amministrativo.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione di tali quesiti. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso. Con successivo provvedimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale – del 14 febbraio 2017, sarà reso noto l’eventuale ricorso alla prova preselettiva e saranno resi noti la sede, l’ora e i giorni in cui si svolgerà detta prova, il numero di quesiti di ogni singola batteria di questionari e la durata della prova d’esame nonchè i criteri di attribuzione dei punteggi. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i posti a concorso), nonchè i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificato all’ultimo posto utile.  Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.  L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 9 – Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell’art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parità di merito, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
 

Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato, dall’art. 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c) dall’età minore rispetto agli altri candidati.

Art. 10 – Termini per la presentazione dei titoli di riserva, di preferenza e precedenza
I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire all’Ufficio III – concorsi e assunzioni della Direzione generale del personale e della formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2 nonchè di preferenza e precedenza di cui al precedente art. 9, già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio a mezzo raccomandata ar all’indirizzo Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni – via Arenula n. 70 – 00186 Roma, ovvero con posta certificata al seguente indirizzo di posta certificata:(uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it). Nel caso di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

Art. 11 – Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le disposizioni indicate nel precedente art. 9. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione sarà approvata la graduatoria definitiva e saranno dichiarati i vincitori del concorso. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella GU della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale – e da tale data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. Ai candidati dichiarati vincitori sarà inviata apposita comunicazione all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 4, punti 4 e 5 del presente bando. All’esito della formazione della graduatoria saranno rese note le sedi per il contingente messo a concorso con il presente bando che saranno conferite ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa, con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. Nel periodo di validità della graduatoria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla copertura dei posti che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 12 – Assunzione dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, nel profilo di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2 del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione, comporterà la decadenza dal diritto all’assunzione e il non luogo alla stipula del contratto. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei vincitori saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego indicati dall’art. 3.

Art. 13 – Accesso agli atti del concorso
I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula n. 70 – Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore del suddetto Ufficio III.

Art. 15 – Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia per l’apposizione del visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” – nonchè nel sito ufficiale del Ministero della giustizia.

GU n.92 del 22-11-2016

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