Corte di Cassazione: tassabili i proventi della prostituzione - QdS

Corte di Cassazione: tassabili i proventi della prostituzione

Salvatore Forastieri

Corte di Cassazione: tassabili i proventi della prostituzione

giovedì 08 Dicembre 2016

I Giudici di Legittimità, con sentenza 22413 del 4 novembre, hanno affrontato questa delicata questione. Il compenso per la prestazione considerato come relativo ad un lavoro autonomo

PALERMO – Anche nell’amore a pagamento le tasse si devono pagare. È questo il principio che ha ispirato l’ultima pronuncia della Cassazione sulla tassabilità dei proventi della prostituzione.
I Giudici di Legittimità, con sentenza 22413 del 4 novembre 2016, hanno affrontato questa delicata e spinosa questione al fine di inquadrare la “professione più vecchia del mondo” nel terreno molto scivoloso del fisco.
Così, analogamente a quanto avviene già in altri Paesi, come in Germania e in Svizzera, partendo dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra prostituta e cliente, la Corte giunge alla conclusione che il compenso per la prestazione deve essere considerato come relativo ad un lavoro autonomo, inquadrabile nella categoria dei “redditi diversi” e, pertanto,  tassabile ai fini Irpef.
Più difficile, invece, stabilire l’applicabilità dell’Iva. Per applicare tale tributo, infatti, è necessario che sussista il presupposto della “professionalità” strettamente legato al requisito dell’abitualità della prestazione.
Fin qui, la sentenza della Cassazione non pare faccia una grinza.
Il problema nasce, però, quando, assodata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle imposte sui redditi e dell’Iva, si deve capire quali adempimenti siano richiesti al prestatore (la prostituta).
Se esiste il presupposto per l’applicazione dell’Iva, infatti, scattano diversi obblighi riguardanti sia la certificazione delle operazioni compiute (fatturazione), sia la tenuta della contabilità, sia la dichiarazione.
Se la fattura non viene emessa, se la contabilità non esiste e se la dichiarazione risulta omessa, allora l’ufficio ha diverse possibilità per contestare la mancata applicazione dei tributi su questi “particolari” compensi.
Nel caso oggetto della citata sentenza, riconoscendo la rilevanza reddituale dei proventi dell’attività di meretricio, l’ufficio aveva operato attraverso un accertamento analitico/induttivo. Più in particolare,  dopo avere eseguito un’indagine bancaria, aveva considerato ricavi in evasione d’imposta tutti i versamenti eseguiti.
Avrebbe forse potuto eseguire l’accertamento anche in altri modi, magari partendo dal possesso, da parte dell’interessata, di numerose autovetture anche di lusso e di appartamenti dati in locazione, oltre che delle disponibilità in ben dieci conti corrente.
Una forma di accertamento, lo “spesometro”, che forse avrebbe potuto condurre ad una determinazione più reale del reddito conseguito. Ma probabilmente i dati rilevati con l’indagine bancaria sono stati ritenuti sufficienti per ricostruire i ricavi effettivi. Peccato che non è stato possibile utilizzare gli studi di settore. Gerico, sull’attività della prostituzione, non esiste.

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