Vigili del fuoco, domande fino al 15 dicembre - QdS

Vigili del fuoco, domande fino al 15 dicembre

redazione

Vigili del fuoco, domande fino al 15 dicembre

venerdì 09 Dicembre 2016

Ancora pochi giorni per presentarsi al concorso. Dopo le preselezioni, 5.000 verranno ammessi a sostenere la prova finale. In palio 250 posti a tempo indeterminato, ma buona parte (il 45%) è riservato ai volontari in ferma

DIPARTIMENTO DEI VIGLI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTERO DELL’INTERNO DECRETA

Art. 1
POSTI A CONCORSO

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
– il 45% dei posti è riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate;
– il 25% dei posti è riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio;
– il 20% dei posti è riservato a coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver compiuto 30 anni di età; gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver compiuto 37 anni di età;
d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell’ 11 marzo 2008, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni;
e) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
f) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonché all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica e psichica, che devono essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica.

Art. 3
ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 4
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (https://concorsi.vigilfuoco.it) seguendo le istruzioni ivi specificate. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami. Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l’invio del modulo elettronico. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché all’indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova preselettiva. Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto. L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell’art. 75 del citato D.P.R.. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti politici;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l’istituto, il luogo e la data di conseguimento;
h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
i) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi;
j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
l) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
m) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del presente bando;
n) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – via Cavour 5 – 00184 Roma, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’ 18 settembre 2008, n. 163, così come modificato dal Decreto del Ministro dell’ 1° agosto 2016, n. 180. La commissione è presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l’integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall’articolo 7 del presente bando e di un esperto di informatica. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’ con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 6
PROVA PRESELETTIVA

Le prove d’esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 31 gennaio 2017, nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it sarà data comunicazione della sede, della data, dell’ora e delle modalità della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione alla prova preselettiva è considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l’ha determinata. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso, di cui all’allegato A, parte integrante del presente bando, nonché su quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento del candidato. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell’art. 7, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d’esame. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.

Art. 7
PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. I candidati saranno convocati alle prove d’esame tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami. In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova motorio-attitudinale o al colloquio è considerata rinuncia al concorso. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10. All’esito di ciascuna delle suddette prove al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo secondo la seguente formula:  dove:
• P = Punteggio conseguito dal candidato all’esito della singola prova o modulo;
• Vsp = Voto conseguito dal candidato all’esito della singola prova o modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un voto compreso tra 1 e 10);
• Pmax sp = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l’attitudine a svolgere l’attività di vigile del fuoco.
La tipologia e la modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nell’allegato B, parte integrante del presente bando. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, dal quale risulti l’assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall’effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. I concorrenti che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la quale adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche se con esito negativo. I concorrenti che otterranno dalla commissione l’autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. La prova motorio-attitudinale s’intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5. Il colloquio verte sulle seguenti materie: – organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi); – discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all’attività del vigile del fuoco; – elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 35. Le sedute della commissione esaminatrice  durante lo svolgimento delle prove d’esame sono pubbliche. I candidati che hanno superato entrambe le prove d’esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono indicati nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato allegato C, conseguiti antecedentemente al l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all’allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione complessiva  riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. L’Amministrazione, pertanto, redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art.1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte in sede di colloquio ovvero trasmesse, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – via Cavour 5 – 00184 Roma, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per l’inoltro a mezzo posta certificata. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE
Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui al precedente articolo 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l’idoneità psicofisica e attitudinale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre gli accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore congruo numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei tempi previsti dalla normativa. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l’assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’ del 18 settembre 2008, n. 163. I candidati sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l’esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, ma fisserà il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell’idoneità fisica. Analogamente si procederà per le candidate in stato di gravidanza. I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dalla procedura.

Art. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle riserve e dei titoli di preferenza. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell’ Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per gli affari generali – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso – via Cavour 5 – 00184 Roma. Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso dell’Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – della Direzione Centrale per gli affari generali.

Art. 11
NORME DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare le attività concorsuali in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili e, in tal caso, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – nonché sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it.

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con D.M. n.676

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