Cga: non ostacolare l’attività della P.a. - QdS

Cga: non ostacolare l’attività della P.a.

Lucia Russo

Cga: non ostacolare l’attività della P.a.

sabato 05 Dicembre 2009

Il parere del Consiglio di Giustizia amministrativa sullo schema di regolamento per l’attuazione della riforma dei dipartimenti regionali. Giudizio positivo ma con alcune avvertenze. No a deleghe generiche o a modifiche facili

PALERMO – Il Consiglio di giustizia amministrativa ha trasmesso alla Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana, guidata da Pier Carmelo Russo, il parere ( n. 457/09) sullo “Schema di regolamento di attuazione dell’articolo 10, co 3, della L.r. 19/08 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali”. La riforma della pubblica amministrazione regionale è la seconda grande sfida del governo Lombardo, dopo quella della Sanità.
Il documento oggetto del parere è pervenuto al Cga in data 5 novembre 2009, inviato dal presidente della Regione dopo il confronto con le organizzazioni sindacali e alla luce anche delle osservazioni formulate dall’Ufficio legislativo e legale regionale con i pareri rispettivamente del 19 ottobre 2009 e del 4 novembre 2009.
Sulla tempistica ci sono alcune osservazioni. “La procedura è partita in ritardo rispetto alla scansione fissata dalla legge regionale – è scritto nel parere del Cga – che voleva già entro il 30 ottobre 2009 l’adozione del regolamento con decreto presidenziale, previa delibera della Giunta regionale”. Dal momento che la stessa legge stabilisce per il primo gennaio 2010 l’inizio della nuova “era” dei dipartimenti regionali, il Consiglio di giustizia amministrativa ritiene che “vanno ulteriormente calibrate, alla luce di apposito crono-programma, le previsioni transitorie, al fine di evitare ogni effetto pernicioso per l’azione amministrativa”.
Lo schema di regolamento per la riforma della pubblica amministrazione regionale è ritenuto dal Cga “perfettamente in linea con il mandato legislativo” e “correttamente inquadrato come regolamento di attuazione”. Ciò nonostante, i magistrati hanno formulato delle osservazioni. A parte alcune assolutamente di forma, come la necessità di un preambolo che rechi le fonti legislative di riferimento oppure quella di limitare l’uso di acronimi, alcune altre sono di natura sostanziale.
Prima di esaminare le osservazioni sostanziali, dobbiamo dire che il Cga ha richiamato l’opportunità di applicare le circolari della Presidenza del Consiglio in materia di redazione dei testi normativi “a partire – scrive il Cga – dall’utilizzazione della forma verbale presente in luogo di quella futura”.
L’articolo 2 dello schema di regolamento è dedicato all’individuazione dei Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali. In riferimento al comma 1 il Cga soleva “più di una perplessità per il potere di delega a non meglio individuati assessori attribuito genericamente al presidente della Regione siciliana, per quanto attiene alla trattazione di tutti gli affari (senza dunque l’individuazione di precisi segmenti, anche procedimentali) ricompresi nella sfera delle attribuzioni dei Dipartimenti regionali della Protezione civile, della Programmazione e di quello di Bruxelles e degli affari extraregionali”. Questo, secondo il Cga, “può creare momenti distorsivi e di squilibrio dell’assetto organizzativo”.
Anche sul comma 3 dell’articolo 2 che prevede la possibilità per il presidente della Regione di intervenire con decreto a modificare la ripartizione di funzioni e compiti tra le strutture intermedie di ciascun dipartimento, non è accolta dal Cga che evidenzia la necessità che una tale modifica debba passare a sua volta da una revisione dello stesso regolamento in questione.
Non mancano comunque delle note positive allo schema di regolamento. Ad esempio per quanto riguarda l’articolo 3 “si condivide la soluzione prescelta (gestione del personale accentrata e trasversale, con le funzioni esercitate per ciascun assessorato regionale da un servizio del competente dipartimento regionale della Funzione pubblica) che sembra andare incontro alla necessità di evitare duplicazione di funzioni”. Anzi il Cga propone di estendere tale modello ad eventuali altre funzioni che abbiano la caratteristica della trasversalità.
Apprezzato anche il coinvolgimento (art. 6, comma 5) di un organismo di coordinamento per gestire una fase così delicata come quella transitoria. A tal proposito il Cga interviene in sede di parere anche sulla risoluzione dei contratti dirigenziali sottolineando che deve avvenire con il necessario tempo fisiologico di preparazione e adattamento, evitando che l’andamento dell’azione amministrativa venga compromesso.

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