Vincoli espropriativi decaduti - QdS

Vincoli espropriativi decaduti

Pierangelo Bonanno

Vincoli espropriativi decaduti

mercoledì 28 Dicembre 2016

Tar Sicilia contro inerzia Comuni che non procedono alla destinazione urbanistica dell’area vincolata. Adempienti solo gli enti locali che approvano la variante al Piano regolatore

PALERMO – Il Tar Sicilia è intervenuto, ancora una volta, contro l’inerzia dei Comuni che non procedono alla necessaria destinazione urbanistica dei terreni i cui vincoli espropriativi risultano decaduti.
Nella sentenza n.02721, pubblicata il 22 novembre scorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, estensore Zafarana presidente Di Paola, ha accolto il ricorso di alcuni cittadini che, invano, avevano richiesto al comune di Monreale, in provincia di Palermo, la riqualificazione urbanistica dei loro terreni prima sottoposti a vincoli espropriativi.
Gli strumenti urbanistici possono disciplinare e prevedere vincoli preordinati all’esproprio di un’area per pubblica utilità, ad esempio per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche. Appare opportuno ricordare che nell’ordinamento regionale siciliano il Prg deve, infatti, prevedere: le reti delle principali vie di comunicazione; la divisione in zone del territorio comunale; le aree destinate a formare spazi di uso pubblico; le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di opere e di impianti di interesse collettivo sociale.
Su questo argomento il Consiglio di Stato – sentenza n. 3684 del 24 agosto 2016 – ha precisato che l’inutile decorso di un quinquennio dei vincoli  comporta la decadenza dell’area vincolata, che non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, e si configura, pertanto, come area dal punto di vista urbanistico non disciplinata, definite zone bianche; rispetto alle quali l’amministrazione comunale deve fare delle scelte urbanistiche, attribuendo alle stesse una nuova destinazione.
In altre parole il nostro ordinamento prevede che superata la durata quinquennale dei vincoli espropriativi urbanistici, termine che decorre dall’approvazione del piano regolatore generale, Dpr 327/2001 art.9, il Comune può  rinnovare il vincolo, ovviamente  indennizzando il proprietario del terreno, o  in caso di mancato reitero dovrà procedere ad una nuova qualificazione dell’area priva di disciplina. Nella sostanza occorrerà una variante specifica o una variante generale al Prg.
Il Tar, nella stessa sentenza, precisa che non può essere considerato adempiente il Comune che abbia semplicemente avviato il procedimento di revisione del piano regolatore generale  comunale,  poiché avrà assolto al suo dovere solo dopo l’approvazione della variante al Prg votata dal consiglio comunale.
Nei fatti, spesso, a causa delle difficoltà economiche in cui versano le casse comunali, la condanna amministrativa a procedere alla variante rimane inascoltata ed ecco perché il Tar interviene, come nella sentenza citata, nominando un commissario ad acta che intervenga in caso di effettiva inerzia, con addebito delle conseguenti spese a carico dei Comuni.
Il Tar precisa che il silenzio rifiuto delle amministrazioni comunali non può essere giustificato con “asserzioni generiche e non indichi con precisione i tempi procedimentali necessari, il provvedimento silenzioso va dichiarato illegittimo, con la consequenziale  declaratoria dell’obbligo di provvedere mediante adeguata motivazione”.
Le  condanne amministrative su questo tema sono piuttosto diffuse, alcuni casi hanno riguardato i Comuni di Alcamo, Cinisi, Partinico e Palermo. Una delle ragioni che alimenta il contenzioso per gli enti locali è anche la non adeguatezza del quadro normativo regionale, al cui interno la legge regionale sull’urbanistica  – prossima ai 40 anni – prevede un termine di 540 giorni per l’adozione dei piani regolatori comunali.
In Sicilia, recentemente, in tema di edilizia, il Legislatore è intervenuto con la legge reg. n.16 del 2016, approvata con un ritardo di quindici anni rispetto alle norme statali effettuando sostanzialmente un recepimento dinamico di alcuni articoli del Dpr n.380/2001 -Testo unico in materia edilizia -.
In particolare, la l.r. n.16/2016 prevede all’art.4 comma 4 il termine di tre anni per la decadenza dei vincoli espropriativi e consentendo la possibilità di interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè lottizzazioni edificazioni, non previste nel resto d’Italia.

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