Ape, strumento di valutazione della bontà energetica degli edifici - QdS

Ape, strumento di valutazione della bontà energetica degli edifici

Bartolomeo Buscema

Ape, strumento di valutazione della bontà energetica degli edifici

mercoledì 11 Gennaio 2017

L’Attestato di Prestazione Energetica è obbligatorio nelle compravendite e nelle locazioni. A differenza delle altre regioni, in Sicilia non esiste un piano di controllo ad hoc

PALERMO – L’efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell’Europa. Le direttive europee che si sono nel tempo succedute (l’ultima è la 2010/31/UE) hanno, per fortuna, determinato un quadro coerente di misure anche per il settore edilizio che assorbe circa il 40% del consumo finale di energia.
Tra le misure di risparmio energetico spicca la certificazione energetica degli edifici che in Italia è stata introdotta con il D.M. 26/06/2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (entrato ufficialmente in vigore il 25/07/2009). Nel tempo, poi, si sono succedute diverse modifiche fino all’ultimo aggiornamento dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) contenuto in uno dei tre decreti pubblicati nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15/07/2015. L’attuale iter di certificazione energetica è in vigore dal primo ottobre 2015.
L’Attestato di prestazione energetica, obbligatorio nelle compravendite e nelle locazioni, esprime sinteticamente una valutazione complessiva della “bontà energetica” dell’abitazione, con una lettera che va dalla A4 (migliore) alla G (peggiore), un po’ come avviene per gli elettrodomestici. Secondo le recenti disposizioni, il certificato è redatto da un tecnico abilitato che deve obbligatoriamente fare un sopralluogo.
Purtroppo nel nostro bel Paese, in molti casi la redazione dell’APE è diventata quasi una farsa. Ne sono prova palese la lettura di molti annunci immobiliari di compravendita o locazione, la proliferazione di certificatori online a prezzi stracciati, gli scarsi controlli da parte degli Enti preposti.
Cominciamo dagli annunci immobiliari nei quali spesso si legge la dicitura “immobile non soggetto a certificazione”, una categoria che comprende, in pratica, solo edifici non abitabili, come box auto, edicole o chiese. Un espediente furbesco che purtroppo non è adeguatamente sanzionato.
Se poi cerchiamo on line un certificatore è facile imbattersi in società che offrono certificazioni a prezzi stracciati, fra i 40 e i 60 euro, quando il prezzo medio di una certificazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro. Qui è bene chiarire che la certificazione energetica, che peserà fortemente sul costo futuro della gestione energetica della propria a casa, è un’operazione seria, di cui si assume la responsabilità un professionista abilitato il quale è tenuto per legge a dare anche consigli tecnici su come aumentare l’efficienza energetica offrendo più possibilità di interventi e i loro relativi costi.
Veniamo ora ai controlli. Per quanto ci risulta, solo la Lombardia e l’Emilia Romagna hanno redatto e approvato un piano di controllo sugli Attestati di prestazione energetica. La Regione Lombardia con il D.g.r. 28 novembre 2016 – n. X/5900 recante “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”; la Regione Emilia Romagna  con il D.g.r 304/2016.
Qui, in Sicilia, per ora tutto tace. Sarebbe opportuno e necessario che chi di dovere cominci a rimboccarsi le maniche.

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